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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_549/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 27 settembre 2013  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Kernen, Presidente, 
Borella, Glanzmann, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
F.________, 
patrocinato dall'avv. Felice Dafond, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,  
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 2 luglio 2013. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con decisione del 18 febbraio 2013 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha riconosciuto a F.________, nato nel 1942, un contributo di fr. 3'837.80 - corrispondente al 75% del prezzo netto - per l'acquisto di scarpe ortopediche su misura. 
 
B.   
L'assicurato si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino al quale ha di fatto chiesto di annullare la decisione amministrativa e di riconoscergli il (pieno) rimborso delle spese secondo un diritto acquisito in ambito AI anziché ammetterne soltanto uno parziale a carico dell'AVS. In sostanza, producendo varia documentazione, l'interessato ha rilevato di avere già avuto bisogno di scarpe ortopediche nel passato per motivi legati alla sua invalidità e di avere dunque acquisito tale diritto in ambito AI. 
 
Esperiti alcuni accertamenti, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto il ricorso per pronuncia del 2 luglio 2013. Accertata la mancanza di prove circa l'assegnazione in passato, da parte dell'AI, dei mezzi ausiliari in discussione, il giudice di prime cure ha avallato l'operato della Cassa cantonale di compensazione. 
 
C.   
F.________ ha presentato ricorso al Tribunale federale al quale chiede sostanzialmente di annullare la pronuncia cantonale e di riconoscergli il rimborso pieno per l'acquisto delle scarpe ortopediche. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Giusta l'art. 109 LTF le corti del Tribunale federale giudicano nella composizione di tre giudici, con voto unanime, sulla reiezione di ricorsi manifestamente infondati (cpv. 2 lett. a). In tal caso la decisione è motivata sommariamente, potendosi rimandare in tutto o in parte alla decisione impugnata (art. 109 cpv. 3 LTF). È quanto accade in concreto. 
 
2.  
 
2.1. Nei considerandi del'impugnata pronuncia la Corte cantonale ha correttamente esposto le norme applicabili alla materia, rammentando in particolare come per l'art. 4 dell'ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia (OMAV), i beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in Svizzera assegnatari di mezzi ausiliari o di sussidi per le spese ai sensi degli articoli 21 e 21bis LAI nel momento in cui nasce il diritto a una rendita AVS continuino ad averne diritto nella medesima misura fintanto che le condizioni determinanti sono adempite e salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza. Per il resto, i combinati disposti dell'art. 2 cpv. 2 OMAV e della cifra 4.51 Allegato OMAV prevedono un contributo alle spese del 75% del prezzo netto per l'acquisto di scarpe ortopediche su misura.  
 
2.2. Il primo giudice ha pure correttamente ricordato come per giurisprudenza la protezione della situazione acquisita valga di massima per i soli mezzi ausiliari che sono stati effettivamente consegnati dall'AI, come indica del resto anche il titolo ("Diritto ai mezzi ausiliari nel caso di una precedente consegna tramite l'AI") dell'art. 4 OMAV (cfr. SVR 2003 AHV n. 12 pag. 31, H 230/01, consid. 2.1 - 2.2; v. inoltre la sentenza 9C_317/2009 del 19 aprile 2010 consid. 4.1 e 4.2 con riferimenti).  
 
2.3. Ora, la Corte cantonale ha rilevato l'assenza di prove a sostegno dell'assegnazione, da parte dell'AI, dei mezzi ausiliari in esame prima della nascita del diritto a una rendita AVS. Le contrarie affermazioni ricorsuali, oltre a contraddirsi - da un lato l'insorgente sostiene di non avere inoltrato alcuna richiesta all'AI prima dei 65 anni e di essersi assunto personalmente detti costi, dall'altro osserva che non si possa escludere che prestazioni come quelle in oggetto non siano state effettivamente riconosciute dall'AI -, non pretendono né spiegano minimamente in quale misura questo accertamento sarebbe manifestamente inesatto e quindi insostenibile (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62). Il ricorrente si limita infatti ad affermare - in manifesto contrasto con le carte processuali - che dal "Patienten-Ausweis" del 6 luglio 1972 della Clinica X.________ emergerebbe il riconoscimento del mezzo ausiliario in parola a carico dell'AI quando invece in tale documento nulla è specificato in merito al contenuto della prestazione addebitabile all'ufficio AI di Y.________. Egli attribuisce inoltre - sempre in contrasto con gli atti - all'amministrazione un'affermazione - la richiesta, nel 1953, di scarpe ortopediche prescritte da uno specialista e poi fornite dalla Clinica X.________ - che in realtà sembra piuttosto provenire da lui stesso. Di conseguenza, accertata - in maniera non arbitraria e quindi vincolante per questo Tribunale - l'assenza nel programma informatico (SUMEX) di registrazioni relative al riconoscimento di siffatte prestazioni AI dal 2000 come pure la mancanza di ogni altra prova atta a dimostrare, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, tale circostanza per il periodo precedente - come hanno confermato anche le ricerche, infruttuose e non altrimenti emendabili, effettuate presso l'Ufficio AI di Y.________ -, il giudizio cantonale va confermato poiché è conforme al diritto federale (sulle conseguenze, anche nel diritto delle assicurazioni sociali, della mancanza di prova in merito a una circostanza di fatto da cui si intende dedurre un diritto cfr. DTF 117 V 261 consid. 3b pag. 264).  
 
3.   
Ne segue che, per quanto ricevibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 27 settembre 2013 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kernen 
 
Il Cancelliere: Grisanti