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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
H 229/03 
 
Sentenza del 27 ottobre 2004 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Frésard, Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, ricorrente,0 
 
contro 
 
S.________ SA, 6915 Pambio-Noranco, opponente, 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 6 giugno 2003) 
 
Fatti: 
A. 
A seguito di un controllo del conteggio dei salari relativo al periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2001 eseguito il 22 novembre 2002 presso la S.________ SA, articoli per l'industria e l'edilizia, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha proceduto, mediante tassazione d'ufficio del 12 dicembre 2002, a riprese salariali per complessivi fr. 38'872.-, corrispondenti a fr. 5721.75 di oneri sociali, in relazione alle indennità di trasferta forfetarie (indennità chilometriche) versate a V.________, titolare della società. 
B. 
Contro il provvedimento amministrativo, la S.________ SA è insorta con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Contestava l'operato della Cassa, chiedendo di essere sentita e postulando che la tassazione fosse riveduta in considerazione del fatto che V.________ utilizzava la propria vettura per l'acquisizione e la vendita facendosi rimborsare le spese mensilmente. 
 
Nella sua risposta la Cassa ha evidenziato come le indennità chilometriche versate per il periodo dal 1° novembre 2000 al 30 settembre 2001 fossero da considerare integrazione di salario, in quanto l'interessato non aveva più immatricolato un proprio veicolo, atteso altresì che dovevano essere riprese anche le indennità di trasferta corrisposte in precedenza, poiché le spese inerenti la vettura registrata a nome di V.________ venivano addebitate alla società. 
 
Rispondendo alle domande formulategli dal Tribunale cantonale, V.________ ha precisato di essere azionista di maggioranza della società e di usare dal 1° novembre 2000 una vettura aziendale. 
 
Con giudizio 6 giugno 2003 l'autorità cantonale ha parzialmente accolto il gravame, annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti alla Cassa per un nuovo provvedimento nel senso dei considerandi. Il primo giudice ha ritenuto di non dover procedere all'intera ripresa effettuata dall'amministrazione, precisando che l'esenzione andava comunque limitata dal 1° novembre 2000 al 31 dicembre 2001, periodo in cui V.________ utilizzava un veicolo aziendale per l'espletamento dell'attività professionale. 
C. 
La Cassa, con protesta di spese e ripetibili, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, postulando l'annullamento del giudizio cantonale. 
 
Chiamati ad esprimersi, la S.________ SA, V.________ - quale cointeressato - e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a presentare osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Nel caso in esame si applicano tuttavia le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2). 
2. 
2.1 Poiché la lite non verte sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
 
D'altra parte, essendo controverse contribuzioni pubbliche, questa Corte non è vincolata dai motivi che le parti fanno valere e può scostarsi dalle conclusioni invocate a loro vantaggio o pregiudizio (art. 114 cpv. 1 OG). 
2.2 La lite ha per oggetto anche la richiesta di contributi per assegni familiari (AF). Ora, per quel che riguarda questi ultimi, essi attengono alla legislazione cantonale, per cui sfuggono al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è legittimato a statuire unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1). Nella misura in cui sia suscettibile di riguardare simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile. 
3. 
3.1 Oggetto della vertenza è il tema di sapere se, come ha ritenuto il primo giudice, la Cassa debba procedere ad una ripresa salariale delle indennità di trasferta limitata al periodo in cui V.________ ha utilizzato l'auto a lui intestata o se invece, come lo pretende la ricorrente, conformemente a quanto stabilito nella decisione 12 dicembre 2002, la ripresa debba essere estesa anche al periodo successivo, in cui l'interessato ha fatto uso della vettura aziendale. 
3.2 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, la Corte cantonale ha già correttamente esposto che in materia di AVS l'obbligo contributivo di persone esercitanti un'attività lucrativa dipende, tra l'altro, dal reddito da esse realizzato durante un determinato periodo di tempo con attività dipendente o indipendente (art. 5 e 9 LAVS, art. 6 segg. OAVS). 
 
Il salario determinante ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS comprende ogni retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. Sono da ritenere salario determinante, per definizione, tutte le entrate del salariato economicamente in relazione con il rapporto di lavoro, irrilevante essendo che il rapporto persista o che esso sia stato sciolto e che le prestazioni siano corrisposte in virtù di un'obbligazione oppure a titolo volontario. Devono quindi essere considerate come reddito di un'attività sottoposta a imposizione contributiva non soltanto le retribuzioni versate direttamente per un lavoro svolto, bensì, per principio, anche tutte le indennità o le prestazioni aventi una relazione qualsiasi con il rapporto lavorativo, nella misura in cui esse non sono esonerate dall'imposizione giusta una esplicita disposizione legale (DTF 128 V 180 consid. 3c, 126 V 222 consid. 4a, 124 V 101 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). 
 
Secondo l'art. 7 OAVS il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante ai fini del calcolo dei contributi AVS. L'art. 9 cpv. 1 OAVS considera spese generali quelle cui il datore di lavoro deve far fronte nell'ambito della propria attività, atteso che per il cpv. 3 queste spese possono essere dedotte nella misura in cui sia provato che costituiscono almeno il 10% del salario versato. 
 
4. 
4.1 In concreto, la Cassa ricorrente sostiene che a torto la Corte cantonale non avrebbe riconosciuto la ripresa salariale effettuata anche per il periodo dal 1° novembre 2000 al 31 dicembre 2001, e cioè dopo che V.________ aveva depositato le targhe del suo autoveicolo privato, passando all'uso della vettura aziendale. Precisa che la quota parte privata dell'utilizzo dell'auto della ditta da parte dell'interessato non è stata oggetto di ripresa alcuna e rileva come la società, anche nel periodo successivo al 1° novembre 2000, avesse mantenuto il sistema di rimborso delle spese effettive (benzina e manutenzione veicoli, registrate nei rispettivi conti), oltre al rimborso forfetario delle spese di trasferta. 
4.2 Mentre per la ripresa riferita ai conti "manutenzione veicoli" e "benzina" non vi è disputa, sia perché l'autorità cantonale ha accertato che tali spese non erano state giustificate dalla società, sia perché V.________ non le ha contestate nei confronti dell'amministrazione, essendosi in sostanza limitato a sottolineare che gli venivano rimborsati i chilometri effettuati con la sua auto privata, per quanto riguarda invece il "rimborso spese auto" sussiste divergenza d'opinioni tra il primo giudice e la Cassa. 
4.2.1 La Corte cantonale, richiamandosi a recente giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (sentenza del 9 settembre 2002 in re C. SA, H 348/01), ha infatti ritenuto che a V.________ - quale dipendente e azionista maggioritario della S.________ SA - non potevano essere riprese le spese a titolo di trasferta riferite al periodo dal 1° novembre 2000 al 31 dicembre 2001, in quanto gli spostamenti professionali dell'interessato erano avvenuti a mezzo di un veicolo aziendale. 
4.2.2 La Cassa sostiene per contro che la ripresa totale per indennità di trasferta forfetarie (indennità chilometriche) sia corretta, perché le stesse non sarebbero state comprovate o perlomeno rese verosimili, perché, inoltre, a torto il primo giudice avrebbe ritenuto trattarsi di una ripresa per spese dovute all'uso privato del veicolo e perché, infine, la medesima S.________ SA avrebbe dichiarato, senza poi provarlo compiutamente in corso di causa, che le indennità chilometriche versate comprendevano gli effettivi chilometri percorsi per l'espletamento dell'attività di V.________. A sostegno la ricorrente conclude evidenziando che la società, anche nel periodo posteriore al 1° novembre 2000, avrebbe mantenuto il sistema di rimborso delle spese effettive (benzina e manutenzione veicoli), oltre al rimborso delle spese forfetarie di trasferta, motivo per cui in maniera del tutto arbitraria la precedente istanza avrebbe applicato in concreto i principi enunciati da questa Corte, ma riferiti chiaramente a diversa fattispecie. 
4.3 Dai bilanci agli atti risulta che, negli anni entranti in linea di conto, la S.________ SA ha registrato il costo "rimborso spese auto" sotto la voce contabile "oneri del personale" e, meglio, come segue: 
 
Rimborso spese auto 
1998 1999 2000 2001 
9'472.80 11'420.00 15,320.00 12,560.00 
 
Se è incontestato che V.________ ha depositato le targhe della sua auto privata il 30 ottobre 2000 e che a partire dal 1° novembre successivo ha utilizzato una vettura della ditta per svolgere l'attività professionale, è altrettanto dimostrato dalla lettura del dettaglio dell'estratto conto "rimborso spese auto 2000" che la S.________ SA ha continuato a corrispondere al titolare della società, nonché azionista di maggioranza e presidente del consiglio di amministrazione con firma individuale, un "rimborso km" quale indennità di trasferta anche dopo il 1° novembre 2000: infatti nel novembre 2000 gli sono stati versati fr. 1120.- e nel dicembre 2000 fr. 600.-. Anche per l'anno 2001 (fino al 30 settembre) gli sono stati pagati a tale titolo fr. 8960.-. 
4.4 Orbene, a giusta ragione va riconosciuta la ripresa salariale effettuata dalla Cassa anche per il periodo successivo al 1° novembre 2000, non trattandosi di versamenti riferiti all'uso privato dell'auto aziendale - come erroneamente ritenuto dal primo giudice richiamandosi alla citata sentenza del 9 settembre 2002 - bensì di indennità di trasferta (indennità chilometriche) versate dalla società, sia quando V.________ aveva utilizzato la sua vettura privata (1° gennaio 1998-31 ottobre 2000), sia anche quando egli si era servito di un'auto della ditta (1° novembre 2000-30 settembre 2001). 
 
In sostanza, V.________ - dominus della S.________ SA - si è limitato all'artificio meramente formale del cambiamento della titolarità delle targhe dell'auto: non più una vettura a suo nome bensì a quello della S.________ SA, sivvero che dalla contabilità agli atti risulta in tutta evidenza che la società ha continuato a versargli un "rimborso spese auto" anche dopo il 1° novembre 2000. Questi rimborsi, non trattandosi di spese sostenute da V.________, costituiscono pertanto salario determinante e soggiacciono all'obbligo contributivo ai sensi dell'art. 5 LAVS
5. 
Dato quanto precede, nella misura in cui è ricevibile il ricorso di diritto amministrativo merita accoglimento. 
6. 
6.1 Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico dell'opponente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG), irrilevante al riguardo essendo il fatto che quest'ultima abbia rinunciato a determinarsi sul gravame (cfr. DTF 123 V 156 segg.). 
6.2 Giusta l'art. 159 cpv. 2 OG, in relazione con l'art. 135 OG, nelle procedure di ricorso di diritto amministrativo davanti a questa Corte, nessuna indennità per ripetibili è, di regola, assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, in quanto ricevibile, il giudizio querelato 6 giugno 2003 è annullato, la decisione amministrativa 12 dicembre 2002 essendo ristabilita nella misura in cui riferita ai contributi di diritto federale. 
2. 
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 500.-, sono poste a carico dell'opponente. 
3. 
L'anticipo spese di fr. 500.- prestato dalla Cassa di compensazione ricorrente viene retrocesso. 
4. 
Non si assegnano ripetibili. 
5. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, nonché a V.________. 
Lucerna, 27 ottobre 2004 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: