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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4G_2/2010 
 
Sentenza del 27 ottobre 2010 
I Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Klett, Presidente, 
Corboz, Ramelli, Giudice supplente, 
Cancelliere Hurni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi, 
istante, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Roberta Soldati, 
controparte. 
 
Oggetto 
domanda di rettifica della sentenza del Tribunale federale svizzero 4A_421/2009 del 26 luglio 2010. 
Fatti: 
 
A. 
Con precetto esecutivo civile del 13 marzo 2008 B.________ ha chiesto a A.________ SA di consegnarle entro 10 giorni - in breve - la documentazione completa concernente il conto n. 247-734.079 e ogni altra relazione diretta intestata o cointestata al suo marito defunto, nonché di documentarla e informarla adeguatamente su qualsiasi altra relazione indiretta della quale il defunto fosse stato avente diritto economico. 
Statuendo il 5 giugno 2008 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha respinto l'opposizione limitatamente alle informazioni concernenti il conto n. 247-734.079 e altre relazioni bancarie, ma solo nella misura in cui fossero intestate o cointestate al defunto; per il resto ha mantenuto l'opposizione. 
Entrambe le parti si sono aggravate contro il giudizio del Pretore: B.________ per ottenere la reiezione integrale dell'opposizione al precetto esecutivo; A.________ SA auspicando la conferma della propria opposizione. Con sentenza del 26 giugno 2009 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto le due appellazioni. 
 
B. 
B.________ è insorta davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 4 settembre 2009, con il quale ha chiesto che l'opposizione della banca fosse respinta integralmente anche per le relazioni indirette del defunto. Con osservazioni del 16 ottobre 2009 A.________ SA ha proposto di dichiarare il ricorso irricevibile, in via subordinata di respingerlo. 
Con sentenza 4A_421/2009 del 26 luglio 2010 il Tribunale federale ha accolto il ricorso in materia civile, annullato la sentenza impugnata e ritornato la causa all'autorità cantonale affinché decidesse di nuovo nel senso dei considerandi. 
 
Esso ha ricordato che il beneficiario economico non ha un rapporto contrattuale diretto con la banca e che i suoi eredi non possono pertanto subentrare in un diritto contrattuale di informazione (consid. 4). Un diritto simile potrebbe tuttavia risultare dal diritto successorio (consid. 5.2). Visto il carattere internazionale della lite, il Tribunale federale ha stabilito che il diritto successorio applicabile alla fattispecie è determinato dall'art. 17 cpv. 3 del trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Italia, norma che ammette anche una professio iuris (consid. 6.1). Non ha però potuto trarne conclusioni concrete nel caso specifico, poiché la sentenza impugnata non conteneva accertamenti sulla volontà espressa dal defunto. Ha di conseguenza annullato il giudizio e rinviato la causa alla Corte cantonale, affinché completasse gli accertamenti, determinasse il diritto che regge la controversia e statuisse di nuovo applicando quello svizzero o italiano, a seconda che fosse o no ammessa la professio iuris (consid. 6.2). Con il dispositivo n. 2 della sentenza il Tribunale federale ha posto le spese giudiziarie di fr. 10'000.-- e le ripetibili di fr. 12'000.-- a carico di A.________ SA. 
 
C. 
Con scritto del 13 settembre 2010 A.________ SA presenta al Tribunale federale una domanda di rettifica secondo l'art. 129 LTF, con la quale chiede in via principale che il dispositivo n. 2 della sentenza 4A_421/2009 del 26 luglio 2010 sia modificato nel senso di caricare tasse e spese a B.________, con l'obbligo di rifusione di congrue ripetibili, in subordine di ripartire le spese a metà e di compensare le ripetibili. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
Diritto: 
 
1. 
In forza dell'art. 129 cpv. 1 LTF il Tribunale federale, su domanda scritta di una parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la sentenza se il dispositivo è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in contraddizione tra di loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo. 
Questa norma disciplina sia l'interpretazione, sia la rettifica. La prima è volta a restituire alla sentenza il suo vero senso, non a modificarla; a chiarirla riformulando in modo chiaro e completo una decisione che non lo è. La rettifica mira per contro a correggere degli errori di redazione, di scrittura o di calcolo (sentenza 6F_11/2009 del 27 ottobre 2009 consid. 1.1; DTF 110 V 222 consid. 1). Può trattarsi esclusivamente di errori di natura formale, di espressione, che appaiono con evidenza dal testo della decisione, non di errori di apprezzamento (cf. sentenza 4G_3/2007 del 22 novembre 2007 consid. 3; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 4776; PIERRE FERRARI, in: Commentaire de la LTF, 2009, n. 6 ad art. 129 LTF). 
 
2. 
L'istante sostiene che la ripartizione delle spese e delle ripetibili sia in contraddizione con le motivazioni della sentenza, che avrebbero confermato le sue tesi giuridiche e smentito quelle della controparte. A suo avviso ne discenderebbe "il maggiore o almeno pari grado di soccombenza della ricorrente per rispetto all'annullamento della querelata sentenza". 
Il tema delle spese e delle ripetibili è stato affrontato nel considerando 7 della sentenza. Tra esso e il dispositivo n. 2 c'è perfetta congruenza; non è ravvisabile un errore formale nel dispositivo che risulti con evidenza dal testo della decisione. In realtà l'istante non propone la rettifica di un errore formale bensì il riesame materiale del grado di soccombenza e della ripartizione delle spese e delle ripetibili; fa valere un errore di apprezzamento nel ragionamento della sentenza, ignorando la portata dell'istituto della rettifica, la quale, come detto, non permette una revisione materiale (cfr. consid. 1). 
 
3. 
Ne segue che la domanda di rettifica, nella misura in cui è ammissibile, dev'essere respinta. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). All'opponente, che non è stata invitata a determinarsi sul gravame, non spetta nessuna indennità per ripetibili. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di rettifica è respinta. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dell'istante. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 27 ottobre 2010 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: Il Cancelliere: 
 
Klett Hurni