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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_473/2011 
 
Decreto del 27 ottobre 2011 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Fonjallaz, Presidente, 
cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Cancelleria di Stato, 6500 Bellinzona, 
 
Oggetto 
NR/CN-2011 (sorteggio), 
 
ricorso contro la comunicazione del 25 ottobre 2011 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino in merito all'elezione del Consiglio nazionale. 
 
Considerando: 
che nel Cantone Ticino il 23 ottobre 2011 hanno avuto luogo, con il sistema proporzionale a circondario unico, le elezioni dei deputati al Consiglio nazionale per la legislatura 2011-2015; 
che i candidati Monica Duca-Widmer e Marco Romano, della lista del Partito Popolare Democratico e Generazione Giovani, hanno ottenuto il medesimo numero di voti, ossia 23'979; 
che in data 25 ottobre 2011 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, richiamate le normi vigenti in materia (art. 43 cpv. 3 e 20 della legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976; LDP, RS 161.1 e art. 11 della relativa ordinanza, RS 161.11) e la giurisprudenza, ha comunicato di non procedere a un riconteggio dei voti e, rinunciando all'opzione del sorteggio manuale e convalidata la procedura di sorteggio automatico, ha rilevato che l'esito del sorteggio è stato favorevole alla candidata Monica Duca-Widmer; 
che contro detta comunicazione il 26 ottobre 2011 A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale, senza formulare specifiche proposte di giudizio; 
che non sono state chieste osservazioni al gravame; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 136 II 497 consid. 3 e rinvii); 
che la legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 82 lett. c in relazione con l'art. 89 cpv. 3 LTF); 
che, per contro, il ricorso in materia di diritti politici è inammissibile per mancato esaurimento delle istanze cantonali (art. 88 cpv. 1 lett. b LTF); 
che, in effetti, il ricorrente neppure tenta di spiegare perché nella fattispecie il ricorso al Governo cantonale per irregolarità nella preparazione ed esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione) previsto dall'art. 77 cpv. 1 lett. c LDP, non sarebbe ammissibile (cfr. per detto obbligo nel quadro di irregolarità riguardanti le votazioni, DTF 137 II 177 consid. 1.2 e 1.3); 
che, infatti, il Tribunale federale è competente per esaminare le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale (art. 80 cpv. 1 LDP e 88 cpv. 1 lett. b LTF); 
che ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, ritenuto che il ricorrente sottopone al Tribunale federale domande inerenti alle modalità adottate dal Consiglio di Stato nell'ambito del sorteggio litigioso, questioni alle quali spetta dapprima semmai all'autorità cantonale dare una risposta; 
che, per di più, il ricorso sarebbe inammissibile anche per carenza di motivazione, ricordato che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1); 
che l'atto di ricorso in esame disattende del tutto dette esigenze; 
che, in effetti, il ricorrente si limita ad addurre che, visto "l'ampiezza del numero di preferenze espresse a favore dei due candidati", prima di procedere a un eventuale sorteggio "era perlomeno necessario il riconteggio" di tutte le schede a livello cantonale; 
ch'egli non si confronta affatto con le norme legali che disciplinano la questione litigiosa, accennando in maniera del tutto generica che il Tribunale federale si era espresso, invero peraltro nel quadro di una votazione federale, sul diritto al riconteggio di un risultato molto stretto; 
che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF
che le spese processuali seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF; DTF 133 I 141 consid. 4.1); 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato e all'Ufficio cantonale di accertamento del Cantone Ticino, alla Cancelleria federale, alla Segreteria generale e al Servizio giuridico dei Servizi del Parlamento. 
 
Losanna, 27 ottobre 2011 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri