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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_600/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 27 ottobre 2015  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Zünd, Presidente, 
Seiler, Aubry Girardin, Haag, De Rossa Gisimundo, Giudice supplente, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
rappresentato da X.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Rifiuto del rilascio del permesso di dimora (ricongiungimento familiare), 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 15 maggio 2014 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.A.________, cittadino macedone, è giunto in Svizzera il 2 maggio 2012. Il 6 agosto 2012 si è sposato con la connazionale B.A.________, titolare di un permesso di domicilio, dalla quale aveva avuto le figlie C.________ e D.________, anch'esse al beneficio di un permesso di domicilio. Il 26 luglio 2012, A.A.________ ha chiesto alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un permesso di dimora per poter vivere in Svizzera con la consorte e le figlie. A tal fine, nella "dichiarazione di garanzia/mezzi finanziari" ha indicato entrate pari a fr. 2'846.35 provenienti dall'attività lavorativa svolta dalla consorte; ha in seguito precisato che la famiglia è al beneficio del sussidio dei premi di cassa malati, nonché degli assegni familiari integrativi e di quelli di prima infanzia. 
 
B.   
Il 5 novembre 2012, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda, rilevando che la famiglia non dispone di sufficienti mezzi finanziari per il proprio sostentamento, tanto che deve far capo agli aiuti sociali (assegni familiari integrativi e assegni di prima infanzia). Ha quindi fissato a A.A.________ un termine per lasciare il territorio elvetico. Tale decisione è in seguito stata confermata prima dal Consiglio di Stato, che si è pronunciato con giudizio 7 maggio 2013, e successivamente dal Tribunale cantonale amministrativo. La Corte cantonale, con la sentenza 15 maggio 2014 qui avversata, ha anch'essa in sintesi ritenuto che non fossero dati gli estremi del ricongiungimento familiare, poiché la famiglia, mantenendosi soltanto grazie agli assegni familiari integrativi e a quelli di prima infanzia, dipende dall'aiuto sociale e che, d'altro canto, il provvedimento rispetta il principio della proporzionalità poiché, alla luce delle circostanze concrete, un rientro in Patria di A.A.________, eventualmente raggiunto dalla moglie e dalle figlie, risulta perfettamente esigibile. 
 
C.   
Il 20 giugno 2014, A.A.________ ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che gli venga concesso il permesso di dimora. 
In corso di procedura, il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza. Ad essa, come pure alle argomentazioni del Consiglio di Stato, fa in sostanza rinvio anche l'Ufficio federale della migrazione (oggi Segreteria di Stato della migrazione), proponendo di respingere il gravame. Infine, la Sezione della popolazione domanda la reiezione del ricorso, mentre il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio di questa Corte. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio). 
 
2.  
 
2.1. Contro le decisioni finali emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF, in ambito di diritto degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale, né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
 
2.2. Il ricorrente è coniugato con una cittadina straniera titolare del permesso di domicilio. Il suo diritto a soggiornare in Svizzera va pertanto esaminato alla luce dell'art. 43 LStr (ricongiungimento familiare), il quale (tra l'altro) conferisce al coniuge straniero di uno straniero titolare del permesso di domicilio un diritto al rilascio di un permesso di dimora, se coabita con lui. Per valutare l'ammissibilità del ricorso alla luce dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF è sufficiente che esista un diritto potenziale all'autorizzazione che gli permetta di soggiornare in Svizzera (DTF 136 II 497 consid. 3.3 pag. 500 seg. e 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179 seg.); per contro, la realizzazione effettiva delle condizioni alle quali tale autorizzazione può essere concessa è una questione di fondo e non di ricevibilità (sentenze 2C_247/2012 del 2 agosto 2012 consid. 1.1 e 2C_270/2009 del 15 gennaio 2010 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 136 II 78). In queste circostanze, l'eccezione di cui all'art. 83 lett. c n. 2 LTF non si applica.  
 
2.3. Il gravame, inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) da una persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) è quindi, in linea di principio, ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.  
 
3.   
Con ricorso in materia di diritto pubblico, il Tribunale federale esamina liberamente la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a e 106 cpv. 1 LTF), fatte salve le esigenze di motivazione più severe derivanti dall'art. 106 cpv. 2 LTF per le violazioni dei diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale: in questo contesto, il ricorrente deve indicare in modo chiaro e preciso i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione; critiche vaghe e appellatorie non sono ammissibili (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246). 
Il Tribunale federale pone a fondamento del proprio giudizio i fatti accertati dall'autorità inferiore, che sono di principio vincolanti (art. 105 cpv. 1 LTF). Qualora siano contestati per arbitrio (art. 105 cpv. 2 LTF) il ricorrente deve motivare la censura in conformità con le esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 639 seg.); deve quindi dimostrare che la sentenza impugnata ha ignorato il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, ha omesso senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9). 
 
4.   
 
4.1. L'art. 43 cpv. 1 LStr stabilisce che il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con lui. L'art. 51 cpv. 2 lett. b LStr prevede tra l'altro che i diritti giusta l'art. 43 si estinguono se sussistono motivi di revoca secondo l'art. 62. L'art. 62 lett. e LStr statuisce in particolare che l'autorità può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale.  
In questo contesto, la giurisprudenza ha stabilito che l'art. 62 lett. e LStr esige che esista un rischio concreto di dipendenza economica dall'aiuto sociale e che mere preoccupazioni finanziarie non sono per contro sufficienti (sentenze 2C_1109/2014 del 20 luglio 2015 consid. 2.2; 2C_900/2014 del 16 luglio 2015 consid. 2.2 e 2C_456/2014 del 4 giugno 2015 consid. 3.2 che si riferiscono tutte alla sentenza 2C_685/2010 del 30 maggio 2011 consid. 2.3.1). 
 
4.2. Nel giudizio impugnato, il Tribunale amministrativo cantonale ha stabilito che siccome la famiglia A.________ può mantenersi soltanto grazie agli assegni familiari integrativi e agli assegni di prima infanzia, occorre considerare che essa dipenda dall'aiuto sociale e che quindi non siano dati gli estremi del ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 43 LStr. In effetti, secondo i giudici cantonali, siccome hanno lo scopo di permettere di coprire il fabbisogno (minimo vitale) della famiglia, tali sussidi - che sono prestazioni temporanee concesse alle famiglie in indigenza - vanno considerati quali prestazioni sociali aventi fini assistenziali. Il ricorrente sostiene invece che gli assegni in questione non debbano essere considerati alla stregua delle forme di aiuto sociale a cui fanno riferimento gli art. 62 e 63 LStr, ritenuto che essi fanno parte delle misure di politica familiare, intese tra l'altro ad evitare che i costi legati ai figli siano causa di povertà, e che quindi si collocano al di fuori delle prestazioni assistenziali propriamente dette. A sostegno della sua tesi egli invoca altresì la giurisprudenza di questa Corte, che ha stabilito che la nozione di aiuto sociale contenuta nella legge federale sugli stranieri va interpretata in senso stretto e non si estende alle prestazioni complementari all'AVS/AI ed ai sussidi dei premi dell'assicurazione malattia.  
In concreto, quindi, in discussione non sono tanto la durata e l'entità, quanto piuttosto la nozione stessa di aiuto sociale ai sensi dell'art. 62 lett. e LStr. Occorre in particolare stabilire se gli assegni familiari integrativi e gli assegni di prima infanzia previsti dall'ordinamento cantonale siano da considerare come delle prestazioni assistenziali in senso stretto e debbano rientrare nella nozione di aiuto sociale ai sensi della legge federale sugli stranieri, oppure ne vadano escluse. 
 
5.  
 
5.1. Il Tribunale federale ha finora lasciato irrisolta la questione specifica (sentenza 2C_495/2014 del 26 settembre 2014 consid. 4.3), ma ha ammesso che la nozione di aiuto sociale deve essere interpretata in senso tecnico e che essa comprende l'assistenza sociale tradizionale e i redditi minimi dell'aiuto sociale, ad esclusione delle prestazioni delle assicurazioni sociali come le indennità di disoccupazione, le prestazioni complementari dell'AVS/AI istituite dalla legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 6 ottobre 2006 (LPC; RS 831.30) o le riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (DTF 135 II 265 consid. 3.7 pag. 272 con rinvio; sentenze 2C_268/2011 del 22 luglio 2011 consid. 6.2.2; 2C_448/2007 del 20 febbraio 2008 consid. 3.4 e 2C_210/2007 del 5 settembre 2007 consid. 3.1).  
Tra la categoria degli aiuti sociali e quella delle prestazioni complementari istituite dalla LPCesiste una certa similitudine, nella misura in cui sia i primi che le seconde presuppongono che il beneficiario si trovi in uno stato di bisogno e, d'altra parte, mirano alla copertura corrente delle necessità di base della vita. Il Tribunale federale, dovendo determinare se le prestazioni complementari dell'assicurazione rientrassero sotto la nozione di aiuto sociale, ha nondimeno rilevato che le prestazioni tradizionali dell'aiuto sociale hanno una natura più sussidiaria rispetto alle prestazioni complementari e alle riduzioni dei premi di cassa malati e non sono ad esse totalmente equiparabili (sentenza 2C_448/2007 del 20 febbraio 2008 consid. 3.4 con rinvio). 
 
5.2. Gli assegni familiari integrativi e gli assegni di prima infanzia sono stati introdotti con la legge ticinese sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 quali misure di sostegno della politica familiare (messaggio del Consiglio di Stato n. 4198 del 19 gennaio 1994 relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia, pag. 1). Il legislatore ticinese li ha mantenuti anche a seguito dell'entrata in vigore della legge federale sugli assegni familiari del 24 marzo 2006 (LAFam; RS 836.2), che ha introdotto gli assegni ordinari (assegno per figli e assegno di formazione).  
Queste due tipologie di assegni fanno quindi parte (assieme al rimborso della spesa di collocamento del figlio) delle prestazioni familiari cantonali (i cosiddetti assegni di complemento; messaggio del Consiglio di Stato n. 6078 del 27 maggio 2008 sulla nuova legge sugli assegni di famiglia, pag. 11 e 34), continuano ad essere disciplinate dal diritto cantonale (legge ticinese sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 [LAF; RL/TI 6.4.1.1.] ) e sono restate immutate nella loro natura rispetto al momento in cui vennero introdotte. 
 
5.3. Se gli assegni integrativi servono a coprire il costo aggiuntivo di un figlio, l'obiettivo degli assegni di prima infanzia è invece quello di creare, nei casi di ristrettezza economica, le condizioni materiali atte a favorire l'educazione del bambino, evitando che il genitore, o i genitori, siano costretti dalle loro precarie condizioni economiche a rinunciare ad accudire i figli secondo le loro aspettative (citato messaggio n. 4198, pag. 12).  
Gli assegni cantonali in questione intendono quindi sostanzialmente favorire condizioni materiali tali da assicurare, anche nell'ottica di migliorare le pari opportunità tra uomo e donna, che le decisioni di una coppia in merito alla scelta di avere dei figli ed alle modalità di ripartizione del tempo disponibile tra il lavoro professionale e la cura ed educazione dei figli non debbano essere condizionate da considerazioni di natura finanziaria. Per promuovere queste finalità, il legislatore ha sottolineato che occorre garantire l'universalità di tali assegni (nel senso che il loro campo di applicazione personale si estende a tutta la popolazione residente sul territorio cantonale, indipendentemente dall'attività svolta), la selettività in funzione dei bisogni e del reddito disponibile, nonché la solidarietà (citato messaggio n. 4198, pag. 8 e 21 seg.). 
 
5.4. Da un lato, l'assegno di famiglia integrativo copre completamente il maggior costo del bambino fino a livello del minimo vitale per il figlio stabilito dalla legge sulle prestazioni complementari AVS/AI. Esso è disciplinato dagli art. 47 segg. LAF e viene riconosciuto, in funzione delle soglie di intervento previste dalla legislazione sulle prestazioni complementari AVS/AI (cfr. l'art. 10 della legge ticinese del 5 giugno 2000 sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali [Laps; RL/TI 6.4.1.2]), al genitore domiciliato nel Cantone e che vi risiede da almeno tre anni convivendo (anche soltanto in forma parziale) con il figlio, fino al compimento del quindicesimo anno di età di quest'ultimo. D'altro lato, l'assegno di prima infanzia copre il fabbisogno di tutta la famiglia (nei medesimi limiti previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI), durante i primi tre anni di vita di un figlio. L'assegno di prima infanzia è disciplinato dagli art. 51 segg. LAF che prevedono che i genitori (o il genitore, in caso di famiglia monoparentale) domiciliati nel Cantone da almeno tre anni hanno diritto all'assegno per il figlio se coabitano costantemente con quest'ultimo.  
Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate (tra cui rientrano gli assegni familiari integrativi e gli assegni di prima infanzia) fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, le riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di tutte le persone appartenenti all'unità di riferimento, e le prestazioni sociali di complemento di cui beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps). 
 
6.  
 
6.1. Orbene, il Tribunale cantonale amministrativo, nella decisione impugnata, si è, come detto, limitato a rilevare che gli assegni in questione sono prestazioni temporanee concesse alle famiglie in indigenza al fine di coprire il minimo vitale della famiglia e vanno pertanto considerati alla stregua di prestazioni sociali aventi fini assistenziali.  
Del resto, osservano i giudici cantonali, soltanto il Ticino prevede tale genere di prestazioni, mentre negli altri Cantoni della Confederazione svizzera cittadini che si trovano in una situazione analoga a quella dei ricorrenti sarebbero messi al beneficio di prestazioni dell'assistenza pubblica in senso stretto. 
 
6.2. La conclusione tratta dai Giudici cantonali nel loro giudizio non può essere tuttavia condivisa, per le seguenti ragioni.  
 
6.2.1. Come illustrato in precedenza, l'assegno familiare integrativo e l'assegno di prima infanzia rispondono manifestamente ad un obiettivo di politica familiare e come tali sono del resto considerati anche dalla dottrina (Daniele Cattaneo, La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti, in: Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio, RDAT I-2000, pag. 121 e segg., 135).  
A differenza dell'assistenza sociale, essi non intendono infatti coprire il "rischio povertà"  tout court, quanto piuttosto assicurare il rischio che la scelta di avere uno o più figli possa provocare o aumentare la povertà, sia perché tale scelta genera costi aggiuntivi (per l'assegno familiare integrativo), sia perché essa induce un genitore che vuole dedicarsi personalmente alla cura del bambino nei primi anni di vita a diminuire o abbandonare la propria attività lucrativa (per l'assegno di prima infanzia).  
Al pari degli assegni familiari previsti dal diritto federale, versati "per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli" (art. 2 LAFam), gli assegni in questione si configurano in sostanza come uno strumento che vuole impedire che la decisione di avere o non avere figli sia dettata da ragioni prettamente economiche. Anche secondo il legislatore, essi raggiungono pertanto il loro scopo precisamente "nella misura in cui il versamento degli stessi contribuisce ad evitare sia che un figlio sia causa di povertà sia che le famiglie debbano far capo a prestazioni assistenziali" (rapporto della Commissione della gestione e delle finanze n. 5891 del 27 aprile 2010 sul messaggio del 27 febbraio 2007 concernente la valutazione della legge sugli assegni di famiglia, pag. 3 seg.). 
 
6.2.2. Gli assegni familiari integrativi e gli assegni di prima infanzia, disciplinati nel titolo III della legge ticinese sugli assegni familiari che regola le "Prestazioni familiari cantonali", non perdono d'altra parte il loro carattere di misure di politica familiare nemmeno per il fatto che non costituiscono delle prestazioni erogate in esecuzione dell'omonima legge federale (art. 3 cpv. 2, prima frase LAFam), le quali invece sono disciplinate nel titolo II LAF/TI.  
La legge federale sugli assegni familiari, infatti, non impedisce ai Cantoni di prevedere altre prestazioni oltre a quelle da essa stessa regolate, limitandosi semplicemente a specificare che dette prestazioni non sono considerate assegni familiari ai sensi della legge in questione e a porre il vincolo che esse vengano disciplinate e finanziate "fuori degli ordinamenti sugli assegni familiari" (art. 3 cpv. 2, terza frase LAFam), così da "evitare problemi di delimitazione e coordinazione" (rapporto complementare della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale dell'8 settembre 2004 all'iniziativa parlamentare "Prestazioni familiari", FF 2004, pag. 6103 segg., pag. 6120; Ueli Kieser/Marco Reichmuth, Bundesgesetz über die Familienzulagen, 2010, ad art. 3 n. 142 segg.; Thomas Gächter/Martina Filippo, in: Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, ad art. 116 n. 16). 
Del resto, è indubbio che le prestazioni in questione siano da considerare come un'espressione della competenza dei Cantoni, parallela a quella della Confederazione, nell'ambito della protezione della famiglia giusta l'art. 116 cpv. 1 Cost. (sentenza 8C_156/2009 del 24 giugno 2009 consid. 6.1.2; Giovanni Biaggini, Kommentar BV, 2007, ad art. 116 Cost. n. 2). La politica familiare svizzera comprende infatti tutte le misure che sostengono e promuovono la famiglia sia in quanto istituzione, sia da un profilo demografico, sia infine in un'ottica di politica sociale, inclusa quindi la lotta contro la povertà e la promozione della solidarietà tra persone con e senza figli (Luzius Mader/Marc Hürzeler, in: St. Galler Kommentar, Die Schweizerische Bundesverfassung, 3a ed. 2014, ad art. 116 n. 6). Peraltro, tra le possibili azioni di politica familiare, le diverse forme di compensazione degli oneri familiari sono le misure più vecchie e più conosciute (Parere del Consiglio federale del 28 giugno 2000 sul rapporto e la proposta del 20 novembre 1998 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale concernente una legge sugli assegni familiari, FF 2000, pag. 4167 segg., pag. 4170). 
 
6.2.3. La conclusione secondo cui gli assegni in questione vanno considerati come misure di politica familiare e secondo cui, ancorché destinati (anche) a lottare contro la povertà, non diventano automaticamente forme di aiuto sociale in senso stretto, trova nel contempo un'ulteriore conferma nella definizione restrittiva della nozione di prestazioni assistenziali contenuta nella legge federale sull'assistenza del 24 giugno 1977 (LAS; RS 851.1).  
Anche per questa normativa "le prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, i contributi statali e comunali, disciplinati per legge o regolamento, alle spese d'alloggio, di istruzione e di assicurazione dei meno abbienti e altri contributi con carattere di sovvenzione" (categoria, quest'ultima, nella quale occorre far rientrare pure gli assegni riconosciuti in concreto) non fanno infatti parte delle "prestazioni assistenziali" (art. 3 cpv. 2 lett. a LAS). 
 
6.2.4. A favore dell'esclusione degli assegni familiari integrativi e degli assegni di prima infanzia dal concetto di aiuto sociale ai sensi dell'art. 62 lett. e LStr va poi aggiunto che essi difettano in realtà pure di quella natura sussidiaria, temporanea ed eccezionale che caratterizza invece le prestazioni assistenziali e che i Giudici cantonali hanno considerato decisiva ai fini del contendere.  
Le misure di sostegno alla famiglia qui in discussione, che sono come detto complementari a quelle federali istituite dalla LAFam, vengono in effetti erogate su lunghi periodi per far fronte al maggior costo generato dai figli. Di conseguenza, esse non sono affatto concepite come  ultima ratio per superare periodi di emergenza, ma si prefiggono di garantire - attraverso un sistema di erogazione in funzione sia del numero di figli che compone l'unità di riferimento, sia del reddito disponibile residuale della famiglia, che è a sua volta influenzato anche dal numero di figli (art. 49, rispettivamente 54 LAF/TI in relazione con gli art. 2 segg. Laps) - un reddito minimo commisurato alla composizione del nucleo familiare. Certo è chiaro che, in determinate situazioni, l'erogazione degli assegni integrativi e di quelli di prima infanzia, può sostituirsi all'assistenza sociale (rispettivamente rimandare la sua percezione ad uno stadio successivo). Questa circostanza è dovuta tuttavia al fatto che gli assegni litigiosi costituiscono una prestazione versata ai genitori in caso di effettivo bisogno, la quale rimane però pur sempre una misura di politica familiare, visto il "rischio assicurato" sopra evocato.  
In questo contesto, diversamente da quanto rilevato nella sentenza impugnata, nemmeno il carattere temporaneo degli assegni familiari può essere considerato determinante per qualificare gli stessi quale assistenza sociale: al contrario, esso è semmai giustificato proprio dalle finalità di politica familiare perseguite dal riconoscimento di tali prestazioni. Così, ad esempio, il legislatore ha considerato che gli assegni di prima infanzia dovessero essere limitati ai primi tre anni di vita del bambino in ragione del fatto che in seguito egli potrà essere accolto nella scuola materna (art. 53 LAF/TI; citato messaggio n. 4198, pag. 13). 
 
6.2.5. Siccome la Corte cantonale vi fa espresso riferimento nel suo giudizio, può essere infine rilevato che alla conclusione tratta nulla muta neanche il richiamo alla sentenza 2C_346/2008 del 24 ottobre 2008.  
In effetti, in quel caso, che concerneva il rilascio di un permesso di soggiorno senza attività lucrativa ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) e dell'art. 24 cpv. 1 e 2 Allegato I ALC, il Tribunale federale non si era espresso sull'interpretazione della nozione di aiuto sociale ai sensi dell'art. 62 lett. e LStr, ma si era limitato a constatare che la ricorrente non aveva dimostrato di disporre, al momento del giudizio, dei mezzi finanziari sufficienti richiesti dalle suddette disposizioni, ritenuto che ella non lavorava da anni, non aveva manifestato l'intenzione di voler iniziare un'attività lucrativa a breve termine e, per di più, beneficiava di un assegno integrativo e di un assegno di prima infanzia come unica fonte di risorse. 
Come già spiegato da questa Corte, occorre poi ricordare che la nozione di assistenza sociale giusta l'art. 24 cpv. 1 e 2 Allegato I ALC e quella di aiuto sociale ai sensi della legislazione sugli stranieri non sono le medesime, ragione per la quale l'eventuale diversa presa in considerazione di determinate prestazioni concesse dallo Stato nell'uno o nell'altro regime non costituisce affatto una contraddizione (DTF 135 II 265 consid. 3.5-3.7 pag. 271 segg.). 
 
6.3. In definitiva, natura e finalità degli assegni familiari integrativi e degli assegni di prima infanzia, previsti dal diritto ticinese portano a concludere che essi non sono un aiuto sociale ai sensi dell'art. 62 lett. e LStr. Il rifiuto del rilascio di un permesso di dimora al ricorrente, che era basato sull'assunto contrario, si rivela quindi infondato e deve essere annullato.  
 
7.  
 
7.1. Il ricorso dev'essere quindi accolto, senza che occorra esprimersi sulle ulteriori censure sollevate. La sentenza impugnata va annullata e la causa rinviata alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, che ha deciso in prima istanza (art. 107 cpv. 2 LTF), affinché rilasci un permesso di dimora al ricorrente.  
 
7.2. Da parte sua, il Tribunale amministrativo dovrà nuovamente esprimersi sulle spese e sulle ripetibili della sede cantonale (art. 68 cpv. 5 e art. 107 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_173/2011 del 24 giugno 2011 consid. 6.2).  
 
7.3. Soccombente, lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dal pagamento delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Il ricorrente è stato assistito da un giurista che non è avvocato. Un'indennità per ripetibili per la sede federale può pertanto essergli riconosciuta in base all'art. 68 cpv. 1 e 2 LTF in relazione con l'art. 9 del regolamento sulle spese ripetibili accordate alla parte vincente e sull'indennità per il patrocinio d'ufficio nelle procedure davanti al Tribunale federale (RS 173.110.210.3; sentenza 2C_546/2013 del 5 dicembre 2013 consid. 5 con rinvio).  
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è accolto e la sentenza del 15 maggio 2014 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino è annullata. La causa viene rinviata alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, affinché rilasci un permesso di dimora al ricorrente. 
 
2.   
Non vengono prelevate spese. 
 
3.   
Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente un'indennità di fr. 1'500.-- per ripetibili della sede federale. 
 
4.   
La causa è nel contempo rinviata al Tribunale cantonale amministrativo per nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili per la sede cantonale. 
 
5.   
C omunicazione al rappresentante del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 27 ottobre 2015 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
Il Cancelliere: Savoldelli