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[AZA 0/2] 
 
5P.353/2000 
 
II CORTE CIVILE 
**************************** 
 
27 novembre 2000 
 
Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente, 
Bianchi e Nordmann. 
Cancelliere: Piatti. 
 
__________ 
Visto il ricorso di diritto pubblico del 13 settembre 2000 presentato da A.________, Montecatini Terme (I), patrocinata dall'avv. dott. Franco Gianoni, Bellinzona, contro la sentenza emanata il 27 luglio 2000 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone la ricorrente all'ing. B.________, Bellinzona, patrocinato dall'avv. prof. Stefano Ghiringhelli, Bellinzona, in materia di divorzio (misure cautelari); 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- B.________ e A.________ hanno contratto matrimonio il 26 luglio 1996 avanti l'Ufficiale dello stato civile di Bellinzona. Dall'unione non sono nati figli. Il marito è padre di due figli maggiorenni, nati da una precedente unione, mentre la moglie è madre di un bambino - C.________ - nato l'8 maggio 1988 dal matrimonio precedente. 
I coniugi si sono separati nell'agosto 1998 e da allora la moglie vive con il figlio a Montecatini Terme (I), dove possiede un appartamento. 
 
B.- Nell'ambito della procedura di divorzio, avviata dal marito con istanza di conciliazione, la moglie ha chiesto con domanda 29 settembre 1998 la pronuncia di una serie di misure provvisionali. Dopo l'istruttoria, in applicazione dell'allora vigente art. 145 CC, il Pretore di Bellinzona ha condannato il marito a pagare alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 4000.-- fino al 31 dicembre 1998, ridotto dopo tale data a fr. 3420.--, oltre i premi di cassa malati e una provisio ad litem di fr. 
10'000.--. Il primo giudice le ha pure attribuito l'uso della vettura Mercedes A 160 e una bicicletta. Il 21 maggio 1999 il marito ha presentato la petizione di divorzio. Con sentenza 27 luglio 2000 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita dalla moglie, ha aumentato il contributo alimentare provvisionale dal 1° gennaio 1999 a fr. 3860.-- e ha liberato il marito dall'obbligo di pagare il premio di cassa malati; per il resto ha confermato il giudizio di prime cure. 
 
C.- Il 13 settembre 2000 A.________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, con cui postula l'annullamento della decisione cantonale. La ricorrente lamenta arbitrio (art. 9 Cost.), perché la Corte cantonale non ha assunto le prove da essa richieste, che sono determinanti ai fini del giudizio. I Giudici cantonali sono inoltre incorsi in un'applicazione arbitraria degli art. 137 e 163 CC. Non è stata chiesta una risposta al ricorso. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi ad esso sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 126 I 81 consid. 1): 
 
a) Ai sensi dell'art. 62 LDIP il Tribunale svizzero investito di un'azione di divorzio o separazione può prendere provvedimenti cautelari, sempreché la sua incompetenza non sia manifesta o non sia stata accertata con decisione cresciuta in giudicato (cpv. 1); i provvedimenti cautelari sono regolati dal diritto svizzero (cpv. 2); fatte salve le disposizioni concernenti - tra l'altro - l'obbligo di mantenimento dei coniugi (cpv. 3) che, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 49 LDIP, è regolato dalla Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (RS 0.211. 213.01). Trattato al quale hanno aderito sia la Svizzera che l'Italia. Secondo l'art. 4 cpv. 1 della predetta convenzione le obbligazioni alimentari di cui all'art. 1 della convenzione stessa, segnatamente i contributi tra coniugi, sono retti dalla legge interna della dimora abituale del creditore alimentare. 
 
In concreto, il marito è cittadino svizzero con domicilio in Ticino, mentre la ricorrente, che è di nazionalità italiana, si è trasferita nell'appartamento di sua proprietà a Montecatini Terme, dove il figlio di primo letto, con il quale vive, frequenta le scuole. Ne segue che l'obbligo alimentare del marito verso la ricorrente soggiace al diritto italiano, atteso che non ricorrono i motivi di deroga degli art. 6 e 15 della convenzione. I giudici cantonali avrebbero dovuto decidere i temi in contestazione, riguardanti le prestazioni alimentari del marito nei confronti della moglie sulla base del diritto straniero. È d'altra parte pacifico che la scelta del diritto applicabile dev'essere operata d'ufficio dal giudice (DTF 118 II 84 consid. 2b) e che le parti non possono tacitamente eleggere un altro diritto rispetto a quello previsto dalla convenzione internazionale, la quale non prevede una siffatta possibilità (DTF 119 II 167 consid. 3a/cc). Notisi peraltro che in concreto i giudici cantonali, le parti e i loro patrocinatori non sembrano essere dipartiti da un'elezione del diritto svizzero, quanto piuttosto dalla mera disattenzione del diritto convenzionale. 
 
b) Qualora il giudice cantonale non applichi il diritto straniero contrariamente a quanto prescritto dal diritto internazionale privato svizzero, come nel concreto caso, la legge offre alle parti la facoltà di interporre un ricorso per nullità contro le decisioni in materia civile non suscettive di un ricorso per riforma (art. 68 cpv. 1 lett. c OG). Al ricorso per nullità soggiacciono inoltre tutte le decisioni, indipendentemente dal loro carattere finale o incidentale (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 2.1 all'art. 68 OG, pag. 634). Per la sua natura sussidiaria (art. 84 cpv. 2 OG) il ricorso di diritto pubblico non è quindi dato se la decisione impugnata può essere sottoposta al giudizio del Tribunale federale o di un'altra autorità federale mediante altro rimedio (Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., pag. 321). Ne segue che in concreto il ricorso di diritto pubblico si rivela inammissibile. 
 
 
c) Una conversione del rimedio esperito in un ricorso per nullità non è in concreto possibile, poiché il ricorso, presentato da un difensore professionista, è stato intitolato e, in base alla sua motivazione, voluto quale ricorso di diritto pubblico (DTF 120 II 270 consid. 2). 
 
2.- Da quanto precede segue che il ricorso si rivela inammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non ha dovuto presentare una risposta. 
 
Per questi motivi 
 
visto l'art. 36a OG 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso èinammissibile. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico della ricorrente. 
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 27 novembre 2000 VIZ 
In nome della II Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, Il Cancelliere