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[AZA 0/2] 
 
7B.259/2001 
 
CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI 
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27 novembre 2001 
 
Composizione della Camera: giudici federali Nordmann, presidente, 
Escher e Meyer. 
Cancelliere: Piatti. 
 
_____________ 
Visto il ricorso del 12 novembre 2001 presentato da A.A.________, Toronto (Canada), patrocinato dall'avv. Marco Broggini, Locarno, contro la sentenza emanata il 29 ottobre 2001 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, nella causa che oppone il ricorrente alla X.________ Ltd. 
in liquidazione, Lusaka (Zambia), patrocinata dall'avv. 
dott. Sergio Salvioni, Locarno, e che vede parte interessata B.A.________, Toronto (Canada), in materia di sequestro; 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1.- Sia la X.________ Ltd. in liquidazione (in seguito X.________) che B.A.________ hanno chiesto e ottenuto dal Pretore di Bellinzona nei confronti di A.A.________ il sequestro di un importo di dollari USA 4'000'000.--, già sequestrato penalmente. Nell'ambito delle esecuzioni a convalida dei sequestri, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha pignorato tale somma in favore di entrambi i creditori. Il 16 agosto 2001 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha dichiarato decaduto il sequestro di B.A.________, poiché essa non ha prestato la garanzia ordinata per coprire eventuali danni causati da un sequestro ingiustificato. Il 5 settembre 2001 l'Ufficio ha annullato l'esecuzione avviata da B.A.________ a convalida del menzionato sequestro. Il medesimo giorno l' Ufficio ha pure respinto la richiesta formulata dall'escusso di non liberare l'importo sequestrato senza l'accordo di tutte le parti in causa - come sarebbe invece previsto da una sentenza canadese - e ha annunciato il versamento della somma pignorata alla X.________. Il 12 settembre 2001 il Pretore di Bellinzona ha respinto un'istanza di restituzione in intero contro il lasso del termine per fornire la garanzia, presentata il 20 agosto 2001 da B.A.________. 
 
2.- Con sentenza 29 ottobre 2001 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso inoltrato da A.A.________ e ha ordinato all'Ufficio di trasferire su di un conto della X.________ l'importo pignorato in suo favore una volta scaduto il termine d'impugnazione di 10 giorni. L'autorità di vigilanza ha negato la legittimazione ricorsuale del debitore a impugnare la decisione con cui l'Ufficio ha annullato l'esecuzione promossa da B.A.________, rilevando a titolo abbondanziale che la procedura di restituzione del termine per prestare la garanzia è irrilevante poiché B.A.________ non ha né chiesto né ottenuto l'effetto sospensivo e che tale domanda appare abusiva. 
I giudici cantonali hanno invece riconosciuto la legittimazione ricorsuale per quanto concerne il rifiuto di trasferire la somma pignorata in Canada. Senonché l"order" canadese su cui si fonda tale richiesta è stato unicamente prodotto in fotocopia, sprovvisto dell'apposita postilla, senza traduzione in italiano e senza alcuna prova che sia stato riconosciuto esecutivo in Svizzera o che sia stata presentata un'istanza di delibazione con domanda cautelare tendente al blocco di tale somma. Inoltre, in ogni caso, tale "order" canadese non può essere eseguito in Svizzera, poiché i provvedimenti destinati ad assicurare il pagamento di un credito sono regolati esclusivamente dalla LEF (art. 38 cpv. 1 LEF). Non risulta nemmeno esservi un consenso sulla destinazione della somma in discussione né la prova di un accordo su tale punto. Non sono pertanto ravvisabili ostacoli alla sua liberazione in favore della X.________. 
 
 
3.- Con ricorso 12 novembre 2001 A.A.________ ha chiesto al Tribunale federale, previa concessione dell'effetto sospensivo, di annullare la sentenza dell'autorità di vigilanza. Narrati i fatti, rileva di essere, quale debitore, legittimato a contestare l'operato dell'Ufficio, il quale non poteva annullare l'esecuzione promossa da B.A.________, poiché la decisione che respinge la sua istanza di restituzione del termine non le è ancora stata notificata e quindi nemmeno la decadenza del sequestro pronunciata dal Pretore è cresciuta in giudicato. Con riferimento alla decisione canadese, il ricorrente ritiene che la X.________ ha commesso un abuso diritto chiedendo la liberazione della somma pignorata, essendosi i patrocinatori delle parti dichiarati disposti a trasferire tale somma in Canada. Inoltre pure infondate sono le motivazioni della sentenza impugnata concernenti la mancata traduzione dell' "order" canadese e l'assenza di una postilla, essendo a tal fine sufficiente assegnare un termine al ricorrente affinché provveda a fornire quanto mancava. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti. 
Al ricorso è stato conferito effetto sospensivo in via supercautelare. 
 
4.- Giusta l'art. 79 cpv. 1 OG l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale violate dalla decisione e in che consiste la violazione. 
 
In concreto la conformità del gravame ai suesposti requisiti appare dubbia, poiché esso non cita alcuna norma di legge e si limita a chiedere l'annullamento della decisione impugnata. La questione non merita tuttavia maggiore disamina, poiché, come si dirà, il ricorso è destinato all' insuccesso, avverandosi, nella ridotta parte in cui è ammissibile, manifestamente infondato. 
 
5.- Il ricorrente sostiene che a torto l'autorità di vigilanza non l'ha ritenuto legittimato a contestare l' annullamento dell'esecuzione promossa da sua moglie. Inoltre, nel merito afferma che la decisione con cui è stata rigettata la domanda di restituzione in intero presentata da B.A.________ non è ancora cresciuta in giudicato dal profilo materiale e formale, poiché la notifica per via rogatoriale è ancora in corso, e di conseguenza nemmeno il decreto concernente la decadenza del sequestro è cresciuta in giudicato, motivo per cui l'Ufficio non poteva annullare l'esecuzione incoata in sua convalida. 
In concreto, il ricorrente non è gravato dal fatto che l'autorità di vigilanza gli ha negato la legittimazione ricorsuale, avendo essa nondimeno esaminato a titolo abbondanziale l'incidenza della procedura di restituzione del termine sulla decisione di annullare l'esecuzione e il pignoramento di B.A.________. Per il resto il ricorrente misconosce che l'inoltro di una domanda di restituzione del termine respinta dal competente giudice non influisce né sulla crescita in giudicato formale né sul carattere esecutivo della sentenza per la quale è stata domandata la restituzione (cfr. su tali nozioni: Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., pag. 227 n. 61 segg.). Per quanto concerne la fattispecie in esame, i giudici cantonali hanno quindi a giusta ragione ritenuto, in assenza del conferimento di un effetto sospensivo (che giusta l'art. 141 CPC ticinese dev'essere accordato dal giudice), tale procedura ininfluente ai fini del presente giudizio. Infatti essendo il decreto concernente la decadenza del sequestro cresciuto in giudicato dal profilo formale e ritenuto che un'esecuzione a convalida di un sequestro decade con quest'ultimo nei casi in cui, come in concreto, il foro del sequestro non coincide con quello ordinario d'esecuzione (DTF 115 III 28 consid. 4b pag. 36, 34 I 849 consid. 1; Schmid, Commento basilese, n. 7 all'art. 52 LEF; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 2 all'art. 52 LEF), l'Ufficio ben doveva annullare l'esecuzione e il pignoramento effettuati da B.A.________. Ne segue che il ricorso si rivela manifestamente infondato su questo punto. 
 
 
6.- a) Con riferimento alla decisione canadese, il ricorrente afferma che contrariamente a quanto indicato nella sentenza impugnata, egli ha fornito una traduzione italiana del suo dispositivo. Inoltre, le argomentazioni della sentenza impugnata concernenti la mancanza della traduzione e della postilla sono infondate, poiché sarebbe bastato impartirgli un termine al fine di rimediarvi. Egli sostiene infine che i patrocinatori delle parti nella procedura canadese si sono dichiarati disposti a trasferire la somma sequestrata in Canada, motivo per cui la richiesta della controparte all'Ufficio di esecuzione di liberare l' importo in suo favore èabusiva. 
 
b) Giusta i combinati art. 63 cpv. 2 e 81 OG il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove e riservata la rettificazione d'ufficio degli accertamenti dovuti manifestamente a una svista. Inoltre, qualora la decisione impugnata contenga due motivazioni indipendenti, il ricorso può unicamente essere esaminato nel merito se entrambe vengono censurate (DTF 121 III 46). 
 
Ora dalla sentenza impugnata l'asserito accordo non risulta, anzi i giudici cantonali indicano esplicitamente che non sussiste alcuna prova per la sua esistenza. Ne segue che la censura concernente un'eventuale abuso di diritto si rivela inammissibile, poiché fondata su fatti non accertati dalla decisione impugnata. Per quanto invece concerne l'"order" canadese, i giudici cantonali non si sono limitati a segnalare l'assenza di una traduzione e della postilla, ma hanno pure rilevato che tale decisione sarebbe in ogni caso ineseguibile in Svizzera, essendo in contrasto con l'art. 38 cpv. 1 LEF. Ora, il ricorrente non spende una parola per censurare questa motivazione indipendente, in ossequio a quanto disposto dall'art. 79 cpv. 1 OG e dalla giurisprudenza che lo applica (DTF 121 III 46), motivo per cui non occorre nemmeno esaminare le critiche rivolte contro l'altra argomentazione del giudizio impugnato menzionante la postilla e la mancata traduzione della decisione canadese. 
 
7.- Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente infondato, dev'essere, in quanto ammissibile, respinto. Per quanto concerne la notifica della presente sentenza, occorre rilevare che il patrocinatore di B.A.________ ha comunicato all'autorità di vigilanza di non più rappresentarla. Poiché essa è unicamente interessata alla presente procedura in virtù di un sequestro - nel frattempo decaduto - si giustifica applicare, come del resto già fatto dall'autorità di vigilanza, l'art. 272 cpv. 2 LEF secondo cui si ritiene domiciliato presso l'Ufficio di esecuzione un creditore che dimora all'estero e che non ha eletto un domicilio in Svizzera. 
 
Per questi motivi 
 
la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
 
pronuncia : 
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, per 
sé e per B.A.________, e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 27 novembre 2001 VIZ 
 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
La Presidente, 
 
Il Cancelliere,