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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_356/2020  
 
 
Sentenza del 27 novembre 2020  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Chaix, Presidente, 
Jametti, Haag, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
ricorrente, 
 
contro 
 
A.________, 
opponente, 
 
Oggetto 
procedimento penale, traduzione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 giugno 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (inc. n. 60.2020.16). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 28 dicembre 2019 A.________ ha inoltrato una denuncia penale al Ministero pubblico del Cantone Ticino per amministrazione infedele a carico di B.________. L'8 gennaio 2020 il Procuratore pubblico (PP) ha emanato un decreto di non luogo a procedere, ritenendo che non sussisterebbe una competenza territoriale in Svizzera e in Ticino, adducendo a titolo abbondanziale la tardività della querela. Il decreto, notificato all'interessata a Karlsruhe (Germania), sarebbe stato ricevuto il 17 gennaio 2020. 
 
B.   
Con reclamo del 27 gennaio 2020, redatto in francese e impostato in Francia, la denunciante è insorta alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), contestando il decreto, anche perché redatto in lingua italiana, e chiedendo un termine di un mese per farlo tradurre e per completare il reclamo. La CRP le ha fissato un termine per emendare il rimedio esperito: né entro questo termine né in seguito la querelante lo ha emendato. La CRP, rilevato che la reclamante parla tedesco e risiederebbe in Germania, richiamato l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, concluso il 13 novembre 1969 (RS 0.351.913.61), ha ritenuto che la notifica non sarebbe avvenuta in maniera corretta, imponendo quindi al PP di intimare nuovamente il decreto, tradotto in lingua tedesca. 
 
C.   
Avverso questa decisione il PP Daniele Galliano presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullarla, di dichiarare irricevibile il reclamo e di confermare il decreto litigioso, subordinatamente di rinviare gli atti alla CRP per nuovo giudizio. 
 
A.________ non ha ritirato l'invito del Tribunale federale a esprimersi sul ricorso, inviato all'indirizzo in Francia da lei indicato alle autorità cantonali e al quale le sono già state notificate altre sentenze del Tribunale federale. 
 
La CRP non presenta osservazioni e si rimette al giudizio del Tribunale federale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 II 276 consid. 1 pag. 279).  
 
1.2. Il ricorso in materia penale, tempestivo e diretto contro una decisione resa dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 78 cpv. 1 e 80 cpv. 1 LTF) è, sotto questo profilo, di massima ammissibile. La legittimazione del PP ticinese può essere ammessa (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 3 LTF; DTF 142 IV 196 consid. 1.5.2 pag. 200; sentenza 1B_173/2017 del 20 giugno 2017 consid. 1).  
 
1.3. La sentenza impugnata costituisce una decisione di rinvio, che non conclude il procedimento penale ed è quindi, come rettamente rilevato dal ricorrente, incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 144 III 253 consid. 1.3 pag. 253 seg.; 140 V 282 consid. 2 in fine pag. 284) : può pertanto essere oggetto di un ricorso diretto al Tribunale federale solo se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a), che in materia penale dev'essere di natura giuridica (DTF 144 IV 321 consid. 2.3 pag. 329, 90 consid. 1.1.3 pag. 95), o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b).  
 
1.4. Un'eccezione a questa regola è data qualora la decisione di rinvio contenga disposizioni vincolanti, che non lasciano alcuno spazio decisionale, anche se relativamente piccolo (DTF 145 III 42 consid. 2.1 pag. 254), all'autorità inferiore (DTF 145 V 266 consid. 1.3; 144 IV 321 consid. 2.3 pag. 329). Secondo la giurisprudenza, quando un'autorità cantonale annulla un decreto del pubblico ministero e gli rinvia la causa per nuova decisione, quest'ultimo subisce generalmente un pregiudizio irreparabile, siccome si vede obbligato a emanare una decisione, in concreto la traduzione in tedesco del decreto litigioso e una sua nuova notifica, che considera contraria al diritto, senza poterla rimettere in discussione in seguito (DTF 144 IV 377 consid. 1 pag. 379, 321 consid. 2.3 pag. 329).  
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente rimprovera inoltre alla CRP un'applicazione troppo estensiva dell'art. 385 cpv. 2 CPP, relativo alle esigenze di motivazione del ricorso rispettivamente del reclamo. Al suo dire, questa norma non permetterebbe di completare il reclamo oltre i termini legali, improrogabili (art. 89 cpv. 1 CPP). La CRP avrebbe nondimeno prorogato di sei mesi il termine di reclamo di 10 giorni.  
Fa valere pure un diniego di giustizia formale, adducendo quindi che, indipendentemente dalla legittimazione nel merito, sarebbe comunque legittimato a invocare la violazione di garanzie procedurali, segnatamente la lesione del diritto di essere sentito (cfr. tuttavia al riguardo sentenza 1C_574/2019 del 13 agosto 2020 consid. 1.2.2.1). Ciò poiché la CRP non gli avrebbe trasmesso il reclamo, privandolo in tal modo della facoltà di potersi esprimersi sullo stesso, sebbene la reclamante lo abbia trasmesso per fax al pubblico ministero, che non sarebbe stato comunque informato dell'esistenza di ulteriori richieste di emendamenti. Osserva che dalla decisione impugnata risulta in effetti che il 30 gennaio 2020 la CRP ha fissato all'insorgente un termine per emendare, in lingua italiana, il reclamo, invito rispedito per posta semplice il 6 marzo seguente, anch'esso non trasmesso al pubblico ministero. Evidenzia inoltre una certa ambiguità del dispositivo della decisione impugnata, visto che nello stesso la CRP non si pronuncia sulle sorti del decreto di non luogo a procedere. Sostiene che la negata facoltà di potersi pronunciare sul reclamo, imponendogli poi nondimeno di tradurre il decreto, non sarebbe prevista dall'art. 397 CPP. Aggiunge che non sarebbe dato di capire se i termini di reclamo inizierebbero a decorrere nuovamente dall'intimazione della traduzione, poiché al suo dire secondo la prassi (sentenza 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 3.2), la traduzione non potrebbe prolungare i termini di ricorso fissati dalla legge. L'impugnato giudizio sarebbe inoltre contraddittorio, perché non si esprime sulla prospettata irricevibilità del reclamo, questione sulla quale non è stata offerta al ricorrente la possibilità di pronunciarsi. Ne deduce che la CRP o avrebbe dovuto accogliere il reclamo e annullare il decreto a causa della sua pretesa notificazione non corretta, o dichiararlo irricevibile come prospettato, non potendo adottare una decisione a lui sfavorevole senza procedere a uno scambio di scritti. 
 
2.2. Nel merito, il ricorrente ritiene che l'imposta traduzione sarebbe lesiva del diritto internazionale, segnatamente dell'art. 15 cpv. 2 e 3 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale concluso a Strasburgo l'8 novembre 2001 (RS 0.351.12), ratificato ed entrato in vigore sia per la Germania che per la Svizzera, norma non richiamata nella decisione impugnata e relativa alla lingua degli atti procedurali e delle decisioni giudiziarie da trasmettere.  
Riguardo alla richiesta traduzione osserva che la denuncia penale era redatta in italiano, tedesco e francese e che la querelante indicava di risiedere sia in Francia che in Germania. Rileva ch'era comproprietaria di un immobile in Ticino e che parrebbe comprendere i procedimenti che si sono svolti in italiano, anche dinanzi al Tribunale federale: da queste ultime procedure parrebbe risultare ch'ella non avrebbe più un domicilio in Germania, ma unicamente un recapito postale (sentenza 5A_225/2017 del 5 maggio 2017 che la riguarda; cfr. anche 5F_18/2017 del 28 settembre 2017). Dal reclamo si evincerebbe inoltre ch'ella avrebbe compreso il contenuto e la portata del decreto litigioso redatto in italiano, concernente una vertenza a lei nota. 
 
2.3. Il ricorrente insiste, a ragione, sul fatto che il reclamo era redatto in francese, e non in tedesco. Al riguardo giova osservare che nello stesso, impostato in Francia, il primo indirizzo indicato è quello francese e non quello in Germania. per di più, nello stesso la ricorrente specifica espressamente che " Je ne comprends pas les réflexions concernant mon domicile, qui n'est pas en Allemagne ".  
 
Mal si comprende quindi sulla base di quali accertamenti fattuali, non indicati nella decisione impugnata, la CRP ha ritenuto che la reclamante risiederebbe in Germania. Questo aspetto, decisivo, avrebbe potuto essere appurato qualora la Corte cantonale, in applicazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2. Cost.; DTF 143 IV 380 consid. 1.1 pag. 382), avesse invitato il ricorrente a esprimersi sul reclamo, prima di decidere a suo sfavore. La decisione impugnata, che non indica i motivi determinanti di fatto e in maniera insufficienti le disposizioni legali applicabili, non soddisfa le esigenze di motivazione delle decisioni imposte dall'art. 112 cpv. 1 lett. b LTF e dev'essere pertanto annullata, non spettando al Tribunale federale porre rimedio a tali difetti (art. 112 cpv. 3 LTF; DTF 141 IV 244 consid. 1.2.1 pag. 246; sentenze 5A_955/2019 del 2 giugno 2020 consid. 2 e 6B_179/2017 del 26 settembre 2017 consid. 2.1). 
 
Ciò vale a maggiore ragione perché la Corte cantonale dovrà esprimersi dapprima, tenendo conto delle citate obiezioni del ricorrente, anche sull'ammissibilità o meno del reclamo sotto il profilo dell'art. 385 CPP. Inoltre, una volta esaminate compiutamente le normative applicabili al caso di specie, non parrebbe escluso che potrebbe imporsi, se del caso, una traduzione in francese e non in tedesco del decreto litigioso (sulle comunicazioni dirette all'estero vedi art. 87 cpv. 2 secondo periodo CPP; cfr. l'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese che completa la CEAG concluso il 28 ottobre 1996; RS 0.351.934.92). Queste questioni devono essere risolte nella sede cantonale, non spettando al Tribunale federale procedere all'assunzione di mezzi di prova sul luogo di residenza della reclamante (cfr. sentenza 6B_931/2018 del 9 aprile 2019 consid. 1), né di pronunciarsi quale prima ed ultima istanza sulla valutazione degli stessi. 
 
3.   
Ne segue che il ricorso dev'essere accolto e la sentenza impugnata annullata. L'incarto è rinviato alla CRP per nuovo giudizio al senso dei considerandi. 
 
Non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF) e non si attribuiscono ripetibili (art. 69 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è accolto e la decisione emanata dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello il 25 giugno 2020 è annullata. La causa le viene rinviata per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie e non si attribuiscono ripetibili della sede federale. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 27 novembre 2020 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri