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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.477/2004 /viz 
 
Sentenza del 28 gennaio 2005 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Aemisegger, Eusebio, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
G.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Comune di Sementina, 6514 Sementina, 
rappresentato dal Municipio e patrocinato dall'avv. dott. Stefano Ghiringhelli, 
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino, 
via Bossi 3, 6901 Lugano, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
anticipata immissione in possesso, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 16 settembre 2004 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
G.________ è proprietaria della particella n. xxx di Sementina, di 24'871 m2, sita in località "Ciossetto". Il piano regolatore comunale approvato il 12 aprile 1988 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha inserito circa 15'600 m2 del fondo nella zona per attrezzature ed edifici pubblici (AP-EP), destinata alla costruzione di un centro scolastico e culturale, di sale multiuso, di una chiesa e di altre infrastrutture di interesse pubblico, compreso un posteggio; la superficie restante è stata inclusa nella zona residenziale estensiva (R3b), rispettivamente nella zona del nucleo tradizionale (NV). Il menzionato vincolo di attrezzature ed edifici pubblici corrisponde essenzialmente al vincolo già sancito dal precedente piano regolatore, approvato dal Governo il 6 aprile 1973. 
Con atto del 20 maggio 1988 i membri della comunione ereditaria fu C.________, allora proprietari della particella, si erano aggravati dinanzi al Consiglio di Stato, contestando l'attribuzione di parte del fondo alla zona AP-EP, chiedendone l'inserimento nella zona residenziale intensiva R4: la richiesta è stata respinta dal Governo contestualmente all'approvazione del piano regolatore. La comunione ereditaria ha impugnato la decisione governativa dinanzi al Gran Consiglio, che ha tuttavia stralciato dai ruoli il ricorso in seguito al ritiro da parte della proprietaria. 
Frattanto, l'11 maggio 1988 gli eredi C.________, cui è poi subentrata quale nuova proprietaria del fondo G.________, avevano notificato al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina le pretese di indennità, fatte valere contro il Comune di Sementina, per espropriazione materiale. L'indennità attribuita, anche in seguito alla pronuncia del 6 giugno 1995 del Tribunale federale che aveva stabilito i tassi variabili di interesse, è stata di fr. 936'000.-- per il terreno (in ragione di fr. 60.-- il m2) e di fr. 1'235'522,50 per gli interessi, calcolati dal 6 aprile 1973 (cfr. sentenza 1A.14/1995 del 6 giugno 1995, parzialmente pubblicata in RDAT I-1996, n. 46, pag. 130 segg.). L'importo complessivo è poi stato versato. 
B. 
Il 4 maggio 1998 il Comune di Sementina ha promosso dinanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina una procedura di espropriazione formale della superficie della particella n. xxx gravata dal vincolo, offrendo un'indennità di fr. 234'000.--, pari a fr. 15.-- il m2. La proprietaria si è opposta all'espropriazione, ha postulato una modificazione dei piani e chiesto un'indennità espropriativa in natura, subordinatamente di fr. 50.-- al m2 per il terreno espropriato, nonché un'indennità di fr. 273'600.-- per la svalutazione della frazione residua e un ulteriore importo di fr. 10'000.-- per la sistemazione del vigneto. Con istanza del 25 maggio 1999 il Comune di Sementina ha chiesto l'anticipata immissione in possesso limitatamente a una superficie di 7'250 m2, al fine di realizzare una palestra e una sala multiuso per le società locali, opere previste nella prima fase di realizzazione del progetto. La proprietaria si è opposta alla richiesta. 
Mediante sentenza del 23 agosto 1999 il Tribunale di espropriazione ha respinto l'opposizione all'espropriazione, la domanda di modifica dei piani e la richiesta d'intersecazione da un memoriale dell'espropriante di un'espressione ritenuta dalla proprietaria sconveniente e offensiva; ha invece accolto l'istanza di anticipata immissione in possesso e ordinato l'allestimento di un inventario dettagliato riguardo alle specie, all'età e alle potenzialità produttive dei ceppi di vigna presenti sulla superficie colpita dall'espropriazione formale. 
C. 
Questa sentenza è stata impugnata dall'espropriata dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, cui sono state sostanzialmente sottoposte le censure già sollevate in prima istanza. Con giudizio del 4 febbraio 2002 la Corte cantonale ha parzialmente accolto il ricorso e annullato la sentenza del Tribunale di espropriazione limitatamente alla concessione dell'anticipata immissione in possesso, negata siccome il Comune non disponeva ancora della licenza edilizia per avviare la costruzione. Il Tribunale federale, con sentenza del 5 agosto 2002, ha respinto in quanto ammissibile un ricorso presentato dall'espro priata contro il giudizio del Tribunale cantonale amministrativo (causa 1P.132/2002). 
D. 
Rilasciata nel frattempo definitivamente la licenza edilizia per la realizzazione del progetto e ripresa la procedura di stima, con decisione del 18 dicembre 2003 il Tribunale di espropriazione ha accordato al Comune l'anticipata immissione in possesso di circa 15'699 m2 del fondo part. n. xxx di Sementina a partire dal 1° gennaio 2004. 
Con sentenza del 16 settembre 2004 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto nella misura della sua ammissibilità un ricorso con cui l'espropriata impugnava la decisione del Tribunale di espropriazione, contestando essenzialmente l'ampiezza della superficie oggetto dell'anticipata immissione in possesso siccome superiore a quella gravata dal vincolo AP-EP. La Corte cantonale ha ritenuto che la decisione della prima istanza, in attesa della misurazione definitiva, si fondava ancora su una valutazione approssimativa della superficie espropriata e non comportava quindi per l'espropriata un pregiudizio irreparabile. La superficie indicata in circa 15'699 m2 nel decreto relativo all'anticipata immissione in possesso era comunque sufficientemente precisa in quella fase della procedura, l'estensione esatta potendo ancora essere precisata nella decisione di stima. 
E. 
L'espropriata impugna con un ricorso di diritto pubblico del 20 ottobre 2004 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo e di riformarlo nel senso di limitare la superficie oggetto dell'anticipata immissione in possesso a circa 15'600 m2. La ricorrente fa valere una violazione degli art. 8, 9, 26 e 29 Cost. e di disposizioni del diritto cantonale. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. 
F. 
La Corte cantonale, espressa qualche perplessità riguardo al comportamento processuale della ricorrente, si riconferma nel proprio giudizio, mentre il Comune di Sementina chiede di dichiarare irricevibile il ricorso e comunque di respingerlo. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 388 consid. 1, 306 consid. 1.1). 
1.1 Con il ricorso di diritto pubblico la ricorrente chiede in particolare di ridurre la superficie oggetto dell'anticipata immissione in possesso (circa 15'699 m2 secondo quanto stabilito dal Tribunale di espropriazione) a circa 15'600 m2. Fatte salve eccezioni qui non adempiute, il ricorso di diritto pubblico ha però natura meramente cassatoria (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1 e rinvii), per cui le conclusioni ricorsuali che eccedono l'annullamento della sentenza impugnata sono inammissibili. 
1.2 Il ricorso di diritto pubblico, tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG), è rivolto contro una decisione cantonale di ultima istanza (art. 53 della legge ticinese di espropriazione, dell'8 marzo 1971, LEspr/TI) ed è fondato sulla pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini: esso è quindi di massima ammissibile secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a e 86 cpv. 1 OG. 
1.3 La decisione impugnata, relativa all'anticipata immissione in possesso, non mette fine alla causa, il procedimento di stima essendo ancora pendente dinanzi al Tribunale di espropriazione. Essa concerne solo una fase della procedura espropriativa e costituisce quindi una decisione di natura incidentale (cfr. DTF 129 I 313 consid. 3.2, 128 I 215 consid. 2, 123 I 325 consid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa). In tal caso, poiché non si è in presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione ai sensi dell'art. 87 cpv. 1 OG, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile solo se la decisione impugnata può causare un danno irreparabile di natura giuridica secondo l'art. 87 cpv. 2 OG. Se il ricorso di diritto pubblico di cui al capoverso testé citato non è ammissibile o non è stato interposto, la decisione pregiudiziale o incidentale interessata può essere impugnata soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (art. 87 cpv. 3 OG). 
1.4 Sia l'opposizione all'espropriazione sia la domanda di modifica dei piani sono in concreto già stati respinti con un giudizio definitivo (cfr. sentenza del 5 agosto 2002 nella causa 1P.132/2002), sicché ora rimane aperta unicamente la procedura di stima (cfr. art. 45 LEspr/TI). In tali circostanze, l'anticipata immissione in possesso non comporta di principio un pregiudizio irreparabile di natura giuridica per la ricorrente (cfr., per il caso contrario, qui non in discussione, DTF 110 Ib 52 consid. 1a pag. 54/55). L'art. 51 cpv. 1 LEspr/TI prevede peraltro esplicitamente, per l'immissione in possesso anticipata, l'assenza di un danno irreparabile per il caso in cui sulle opposizioni all'espropriazione e sulle domande di modifica dei piani non sia stata ancora presa una decisione definitiva (cfr. pure l'art. 76 cpv. 4 della legge federale sulla espropriazione, del 20 giugno 1930, LEspr). D'altra parte, la ricorrente non contesta l'anticipata immissione in possesso in quanto tale, ma si limita a criticare l'estensione della superficie oggetto del provvedimento. Né essa dimostra che l'anticipata immissione in possesso impedirebbe all'autorità chiamata a statuire di esaminare adeguatamente il quesito dell'indennità espropriativa. Premesso che una misurazione definitiva può anche essere eseguita in una fase successiva della procedura (cfr. art. 54 segg. LEspr/TI), l'ammontare dell'indennizzo dipende dalla superficie espropriata, sicché la critica sollevata dalla ricorrente relativa all'esatta estensione del comparto, potrebbe ancora essere fatta valere nell'ambito del procedimento di stima. 
Infine, l'argomentazione della ricorrente secondo cui l'espropriante potrebbe ora costruire più vicino al suo altro fondo, confinante con quello espropriato, non concerne la procedura espropriativa, ma il rispetto di disposizioni edilizie sulle distanze e non fonda quindi l'esistenza di un danno irreparabile riguardo all'autorizzata anticipata immissione in possesso. 
2. 
Ne consegue che il ricorso di diritto pubblico dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 87 cpv. 2 OG. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 156 cpv. 1 e art. 159 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà al Comune di Sementina un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione alla ricorrente, al patrocinatore del Comune di Sementina, al Tribunale di espropriazione e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Losanna, 28 gennaio 2005 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: