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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_778/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 28 gennaio 2016  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Glanzmann, Presidente, 
Pfiffner, Parrino, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Vera Ferretti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 settembre 2015. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________, nato nel 1954, in precedenza attivo come operaio artigiano, è stato messo al beneficio di una mezza rendita AI con effetto dal 1° aprile 2006. In seguito a una procedura di revisione d'ufficio, gli è stato riconosciuto il diritto a una rendita intera dal 1° gennaio 2011, poi ridotta a tre quarti dal 1° settembre 2012 (decisione del 27 novembre 2012). Adito su ricorso dell'interessato, il Tribunale cantonale prima con giudizio 1° ottobre 2013 e il Tribunale federale poi, con sentenza del 27 gennaio 2014, hanno confermato la prestazione erogata.  
 
A.b. Dando seguito al rinvio del Tribunale cantonale contenuto nel giudizio del 1° ottobre 2013, che aveva considerato gli atti medici prodotti in sede cantonale il 28 febbraio 2013 quali nuova domanda di revisione per peggioramento dello stato di salute, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (di seguito: UAI) ha fatto esperire una perizia pluridisciplinare presso il Servizio Accertamento Medico (SAM) che ha escluso un aggravamento dell'incapacità lavorativa dell'interessato confermando una capacità del 40% e quindi il diritto a tre quarti di rendita (perizia del 10 settembre 2014). Con decisione dell'11 novembre 2014, l'UAI ha respinto la domanda di revisione.  
 
B.   
Su ricorso dell'assicurato, il Tribunale cantonale, mediante giudizio del 17 settembre 2015, lo ha respinto. 
 
C.   
Il 21 ottobre 2015 l'assicurato ha inoltrato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede, previa riforma del giudizio impugnato, il riconoscimento del diritto a una rendita intera a partire dal 1° marzo 2013. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Per contro, in linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti eseguito dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.   
Oggetto del contendere è il diritto del ricorrente a una rendita intera dopo il 1° marzo 2013 (la domanda di aggravamento risale al 28 febbraio 2013). 
 
3.   
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia il Tribunale cantonale ha già correttamente esposto le disposizioni legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare le regole sulla procedura di nuova domanda di rendita d'invalidità. A questa esposizione può essere fatto riferimento, non senza tuttavia ribadire che una domanda di revisione è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI). Per valutare questo aspetto occorre confrontare la situazione di fatto al momento della nuova domanda con quella esistente al momento in cui l'amministrazione ha statuito, ossia con quella in essere al momento dell'ultima decisione dell'UAI cresciuta in giudicato dopo che è stata oggetto di controllo giudiziale (cfr. DTF 133 V 108). 
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale cantonale ha in sostanza osservato che alla luce della perizia SAM stilata il 10 settembre 2014 l'interessato presentava sempre una capacità lavorativa residua del 40% in un'attività adeguata. In particolare, la sindrome ansioso-depressiva, associata ai disturbi somatici quali la sindrome cervicospondilogena cronica, la lombosciatalgia, la periartropatia omeroscapolare e l'artralgia, non costituiva un peggioramento ai sensi dell'assicurazione contro l'invalidità.  
 
4.2. Il ricorrente si oppone a questa valutazione fondandosi su un referto datato 1° ottobre 2014 del dott. B.________, suo medico curante, e su quello datato 9 ottobre 2015 del dott. C.________. Come dimostrato da questi documenti, il Tribunale cantonale non avrebbe ritenuto a torto un aggravamento del suo stato di salute. Il ricorrente sembra far valere un accertamento inesatto dei fatti da parte del Tribunale cantonale, il quale, come visto al considerando 1, può essere riesaminato dal Tribunale federale solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto. La censura sollevata dal ricorrente è manifestamente infondata.  
 
4.3.  
 
4.3.1. In primo luogo occorre evidenziare che con la memoria ricorsuale l'insorgente ha depositato un certificato medico stilato il 9 ottobre 2015 dal dott. C.________, che seppur riprende il suo precedente referto del 15 dicembre 2014, t rattasi di un nuovo mezzo di prova posteriore al giudizio impugnato, già di per sé inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF).  
 
4.3.2. Per quanto riguarda il certificato del dott. B.________ del 1° ottobre 2014, di cui il ricorrente si limita a citare un ampio estratto senza tuttavia indicare per quali ragioni il giudizio cantonale non sarebbe attendibile, salta all'occhio che le considerazioni espresse dal medico curante non si discostano da quelle dei periti del SAM. La diagnosi è pressoché uguale. Il dott. B.________ stesso indica che l'interessato fa fatica a sollevare pesi che superano normalmente 10 kg, quando i periti del SAM avevano già osservato che l'interessato dovrebbe svolgere solo un lavoro leggero evitando gli sforzi. Peraltro, come rilevato dal Tribunale cantonale, la terapia indicata dal curante è la stessa di quella suggerita dai periti del SAM (in pratica l'assunzione regolare di antidolorifici). Per il resto, nel suo succinto rapporto, il dott. B.________ si astiene dal formulare una valutazione della capacità di lavoro residua dell'interessato e non fornisce alcun elemento che comproverebbe un aggravamento tra la decisione del 27 novembre 2012 e quella dell'11 novembre 2014 (cfr. consid. 3). Pertanto, nella misura in cui il ricorrente si fonda sul rapporto del dott. B.________ per contrastare la valutazione dei medici del SAM, il Tribunale federale non può fare altro che ritenere che la censura sollevata dal ricorrente è manifestamente infondata.  
 
5.   
In esito alla suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF come manifestamente infondato. 
 
6.   
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 28 gennaio 2016 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Glanzmann 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi