Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_80/2019
Sentenza del 28 gennaio 2019
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Seiler, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino.
Oggetto
Imposta federale diritta e imposta cantonale 2011 e 2012,
ricorso contro la sentenza emanata il 20 dicembre 2018 dal Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2018.72 - 80.2018.73).
Fatti:
A.
Il 13 aprile 2018 i coniugi A.________ e B.________, domiciliati a Norimberga (DE), hanno impugnato dinanzi alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino la decisione emessa il 28 marzo 2018 dall'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano Campagna con cui veniva respinto il reclamo da loro esperito in materia d'imposta federale diretta e d'imposta cantonale 2011 e 2012. Dopo avere invitato gli insorgenti ad eleggere domicilio in Svizzera, ciò che hanno fatto in data 12 ottobre 2018, la Corte cantonale ha fissato loro un termine con scadenza al 6 novembre 2018 per versare la somma di fr. 2'000.-- chiesta a titolo di garanzia per le spese processuali. Li ha inoltre informati che in caso di mancato o ritardato pagamento, il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile.
B.
Constatato che entro il termine assegnato non era stato versato l'importo richiesto e precisato che gli asseriti problemi riscontrati dagli insorgenti con la posta svizzera per eseguire il versamento in questione non giustificavano alcuna deroga all'obbligo di versare la somma domandata, il Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha, con sentenza del 20 dicembre 2018, dichiarato irricevibile il gravame in applicazione dell'art. 231 cpv. 1 LT (RL/TI 640.100).
C.
Il 14 gennaio 2019, in risposta alla lettera di A.________ che adduceva di non avere colpa se la posta svizzera non aveva voluto eseguire il suo ordine di pagamento perché domiciliato in Germania, la Camera di diritto tributario gli ha scritto che il giudizio del 20 dicembre 2018 era l'inevitabile conseguenza del mancato pagamento dell'importo chiesto a garanzia delle spese processuali; inoltre i problemi avuti con la posta non erano imputabili alla Corte. Infine ha attirato la sua attenzione sul fatto che poteva interporre ricorso al Tribunale federale.
D.
Il 18 gennaio 2019 A.________ ha inviato al Tribunale penale federale una "richiesta di ricorso", che detta autorità ha trasmesso al Tribunale federale per ragioni di competenza. Vi ribadisce che la posta svizzera non ha voluto eseguire il suo ordine di pagamento dalla Germania. Contesta inoltre l'accertamento fiscale effettuato nei suoi confronti, il quale
"non corrisponde alla realtà e ci rovina".
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).
2.
2.1. La procedura davanti al Tribunale federale può riguardare solo la questione dell'inammissibilità del ricorso alla Camera di diritto tributario a causa del mancato pagamento in tempo utile dell'importo domandato a titolo di garanzia delle spese processuali, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale. In questo contesto, l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale sono considerati lesi e di esporre le relative censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286; 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41 e rispettivi rinvii).
2.2. Nella fattispecie il ricorrente non si duole di un'applicazione arbitraria dell'art. 231 cpv. 1 LT, il quale disciplina le condizioni alle quali la Camera di diritto tributario può esigere il versamento di un anticipo delle spese nonché le conseguenze del mancato pagamento. Egli infatti non adduce alcunché a questo proposito, limitandosi a ribadire che la posta svizzera non ha voluto eseguire il suo ordine di pagamento dalla Germania. Invano si cerca nell'impugnativa un qualsiasi diritto costituzionale reputato violato. Da quanto precede discende che l'argomentazione del ricorrente non è topica e non rispetta le esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF.
2.3. A titolo abbondanziale si può sottolineare che il ricorrente era stato debitamente informato delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine fissatogli, cioè dell'inammissibilità del ricorso in mancanza di versamento nel termine fissato. Gli spettava pertanto adottare le necessarie disposizioni al fine di rispettare il citato termine, ad esempio richiedendo prima della sua scadenza una proroga o effettuando - o facendo effettuare - il pagamento dal luogo dove aveva preso domicilio in Svizzera. Ciò che non ha fatto.
2.4. Da quanto precede discende che l'argomentazione del ricorrente non è topica e non rispetta le esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF: l'impugnativa sfugge di conseguenza ad un esame di merito e può essere decisa nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF.
3.
Considerata la particolarità del caso, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese.
3.
Comunicazione al ricorrente per via diplomatica, alla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino e al Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
Losanna, 28 gennaio 2019
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
La Cancelliera: Ieronimo Perroud