[AZA 0/2]
7B.14/2001
7B.15/2001
CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI
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28 febbraio 2001
Composizione della Camera: giudici federali Nordmann, presidente, Merkli e Meyer.
Cancelliere: Piatti.
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Visti i ricorsi dell'8 gennaio 2001 presentati dalla Banca X.________ S.A., Zurigo, patrocinata dall'avv. Gianluca Generali, studio legale Felder Riva Soldati, Lugano, contro la sentenza emanata il 23 dicembre 2000 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, nella causa che oppone la ricorrente alla Y.________ Company, Toronto (Canada), e alla J.________ Inc. , Windsor (Canada), patrocinate dall' avv. Franco Brusa, Lugano, e che vede come parti interessate la K.________ S.A., Lugano, rappresentata dal suo amministratore unico, e l'avv. A.________, Lugano, in materia di avvisi di pignoramento;
Ritenuto in fatto :
A.- Il 23 novembre 2000 il Pretore del distretto di Lugano, ad istanza della Y.________ Company e della J.________ Inc. , ha riconosciuto e dichiarato esecutive limitatamente a fr. 5'000'000.-- due sentenze inglesi pronunciate nei confronti della K.________ S.A. e dell'avv.
A.________. Il Pretore ha nel contempo ordinato quale provvedimento conservativo giusta l'art. 39 della Convenzione di Lugano (CL) il pignoramento provvisorio di tutti i beni mobili e immobili dei debitori, in particolare tutti gli averi bancari presso quattro istituti di credito di Lugano, tra cui la Banca X.________ S.A. Egli ha altresì fissato le modalità d'esecuzione di tali pignoramenti provvisori, indicando che gli art. 91-105 LEF sono applicabili per analogia, dichiarando inapplicabili gli art. 56 segg. , 90, 106-111 e 113-115 LEF e stabilendo le condizioni di decadimento della misura conservativa.
Con due avvisi di pignoramento del 24 novembre 2000, non comunicati ai debitori, l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha provveduto ai pignoramenti provvisori degli asseriti crediti della K.________ S.A. e dell'avv.
A.________ nei confronti della Banca X.________ S.A., allestendo i relativi verbali di pignoramento provvisori, quale misura conservativa ex art. 39 CL. La banca ha preso atto dei provvedimenti.
B.- Il 4 dicembre 2000 la Banca X.________ S.A. ha chiesto, con due ricorsi, all'autorità di vigilanza di annullare l'ordine di informazione impartito dall'Ufficio il 24 novembre 2000 e formulato con la comminatoria di cui all'art. 234 n. 5 CP e di constatare che l'obbligo di informazione concernente l'esito del pignoramento provvisorio scaturisce solo dopo lo spirare del termine di opposizione ex art. 36 CL, risp. dopo una decisione definitiva su tale opposizione, in analogia alla giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale in materia di sequestro. Con sentenza 23 dicembre 2000 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha congiunto le due procedure ricorsuali e ha dichiarato irricevibili i rimedi. I Giudici cantonali hanno dapprima preso atto della dichiarazione dell'Ufficio di non aver intimato alcuna comminatoria ai sensi dell'art. 324 n. 5 CP e di non aver alcuna intenzione di inviarla e hanno dichiarato i rimedi privi d'oggetto su questo punto. Per il resto hanno sottolineato l'inadempienza del legislatore federale e hanno rilevato che, per quanto concerne le misure conservative ai sensi dell'art. 39 CL, il legislatore ticinese ha previsto misure cautelari del diritto di procedura civile, motivo per cui il ricorso all'autorità di vigilanza è inammissibile, poiché non concerne l'attività degli Uffici fondata sulla LEF.
C.- Con ricorsi 8 gennaio 2001 la Banca X.________ S.A. è insorta al Tribunale federale, postulando, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della predetta sentenza e il rinvio degli incartamenti all'autorità di vigilanza affinché decida nel merito i rimedi precedentemente inoltrati. In via subordinata chiede che l'autorità di vigilanza accerti la competenza dell'Ufficio di esecuzione. Il 18 gennaio 2001 la Presidente della Camera adita ha conferito effetto sospensivo in via supercautelare ai ricorsi unicamente per quanto concerne l'obbligo di informazione della ricorrente. Con risposte 30 gennaio 2001 la Y.________ Company e J.________ Inc. propongono la reiezione sia delle domande di effetto sospensivo che dei ricorsi.
Considerando in diritto :
1.- I ricorsi, di tenore praticamente identico, sono diretti contro un'unica decisione dell'autorità di vigilanza e sollevano la medesima problematica giuridica.
Si giustifica pertanto congiungere le due procedure ricorsuali ed emanare un'unica sentenza.
2.- Nell'ambito della giurisprudenza in materia di sequestro il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che una banca quale terza - eventualmente - detentrice dei beni è abilitata a salvaguardare i diritti che la legge le accorda (DTF 80 III 122 consid. 2, 103 III 36 consid. 1, 112 III 1 consid. 1d). Non vi è motivo per non applicare tale giurisprudenza anche nell'ambito di un pignoramento, tenuto segnatamente conto del fatto che l'esecuzione di un sequestro si effettua in base alle norme sul pignoramento (art. 275 LEF). Il ricorso, tempestivo, è pertanto ammissibile.
3.- L'art. 39 CL prevede che in pendenza del termine per proporre l'opposizione di cui all'art. 36 e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione. La decisione che accorda l'esecuzione implica l'autorizzazione a procedere ai suddetti provvedimenti.
a) La sentenza impugnata, dopo aver rilevato che il legislatore federale non ha disciplinato la questione inerente all'emanazione dei provvedimenti conservativi di cui all'art. 39 CL, indica che, in questo ambito, nel diritto svizzero vi sono quattro tipi di provvedimenti assicurativi possibili: il sequestro, il pignoramento provvisorio, l'inventario cautelativo dell'art. 162 LEF (misure simili ma non coincidenti con quelle previste dalla LEF) e le misure cautelari del diritto di procedura civile cantonale.
Sempre secondo l'autorità di vigilanza, il legislatore ticinese ha scelto la quarta possibilità. Infatti l'art. 513b CPC ticinese prevede che il Pretore del domicilio del convenuto o del luogo di esecuzione è competente per adottare i provvedimenti cautelari di cui all'art. 39 CL secondo la procedura degli art. 376 segg. CPC ticinese.
b) La ricorrente ritiene invece che l'autorità di vigilanza è competente a statuire sull'operato dell'Ufficio di esecuzione, che ha agito quale organo esecutivo in applicazione della LEF. Inoltre, se effettivamente il legislatore ticinese avesse scelto di concretizzare i provvedimenti conservativi di cui all'art. 39 CL mediante misure cautelari del diritto processuale cantonale, il Pretore avrebbe dovuto procedere in base alle norme del diritto processuale cantonale e non avrebbe potuto incaricare un organo preminentemente esecutivo, quale un Ufficio di esecuzione.
c) Nella fattispecie l'autorità di vigilanza misconosce che il Pretore ha espressamente ordinato un pignoramento provvisorio e non una misura cautelare prevista dal diritto processuale cantonale. Non occorre pertanto pronunciarsi sulla questione - controversa - riguardante l'ammissibilità di misure provvisionali cantonali per garantire pretese pecuniarie nell'ambito dell'applicazione della Convenzione di Lugano (DTF 126 III 438 consid. 5 con riferimenti).
È dall'altro canto esatto che sussiste pure una controversia sul quesito di sapere in che modo debbano essere ordinati i provvedimenti conservativi previsti dall' art. 39 CL, mentre è pacifico che nessuno degli istituti previsti dalla LEF può essere ripreso senza adattamenti (DTF 126 III 438 consid. 4 con numerosi riferimenti dottrinali).
Tuttavia, tali modifiche - indispensabili per ossequiare il diritto convenzionale - non trasformano un sequestro, un pignoramento provvisorio o un inventario cautelativo ai sensi dell'art. 162 LEF in una misura cautelare del diritto cantonale.
Ora, in presenza di un pignoramento provvisorio ordinato dal giudice quale provvedimento conservativo ai sensi dell'art. 39 CL, la posizione dell'Ufficio incaricato di eseguirlo è assimilabile a quella che gli compete nell' ambito dell'esecuzione di un sequestro ai sensi dell'art. 275 LEF (consid. 1 della sentenza inedita 10 novembre 2000 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti in re X.).
Anche in tale ambito l'Ufficio deve eseguire un provvedimento conservativo ordinato dal giudice e applicare per analogia le norme in materia di pignoramento (art. 275 LEF). L'Ufficiale non può riesaminare le condizioni di merito da cui dipende l'emanazione del decreto di sequestro, ma ciò non significa che egli sia un semplice ausiliario dell'autorità che ha pronunciato il sequestro: la giurisprudenza gli accorda la facoltà di applicare autonomamente determinate norme della LEF e rifiutare l'esecuzione del decreto qualora, ad esempio, i beni colpiti dal sequestro non appartengono manifestamente al debitore sequestrato o sono impignorabili (DTF 118 III 7 consid. 4; Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, n. 2, 3 e 8 all'art. 275 LEF). È pure pacifico che gli atti di esecuzione di un sequestro possono essere impugnati con un ricorso all'autorità di vigilanza (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit. , n. 5 all'art. 275 LEF). Ne segue che, per quanto concerne la fattispecie in esame, può essere interposto un ricorso all'autorità di vigilanza in merito all'operato degli organi di esecuzione per quanto concerne le questioni di diritto esecutivo disciplinate esclusivamente dalla LEF. Fra queste si annovera anche il quesito fondato l'applicazione dell'art. 91 cpv. 4 LEF concernente il momento in cui sorge l'obbligo di informazione della banca, terza detentrice dei beni pignorati (DTF 125 III 391).
4.- Da quanto precede segue che il ricorso si rivela fondato, la sentenza impugnata dev'essere annullata e la causa ritornata all'autorità di vigilanza affinché - qualora i pignoramenti provvisori non siano nel frattempo decaduti - esamini nel merito i ricorsi sottopostile dalla qui ricorrente ed emani una nuova decisione. Con l'evasione del gravame la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca.
Per questi motivi
la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
pronuncia :
1. Le procedure di ricorso 7B.14/2001 e 7B.15/2001 sono congiunte.
2. I ricorsi sono accolti, la sentenza impugnata annullata e gli atti ritornati all'autorità di vigilanza per nuova decisione nel senso dei considerandi.
3. Comunicazione alle parti, risp. ai loro patrocinatori, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 28 febbraio 2001 MDE
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
La Presidente,
Il Cancelliere,