Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5C.233/2005 /biz
Sentenza del 28 febbraio 2006
II Corte civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Hohl, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
A.A.________,
attrice e ricorrente,
patrocinata dall'avv. Rinaldo Maderni,
contro
B.A.________,
convenuto e opponente,
patrocinato dall'avv. Gabriele Ferrari.
Oggetto
divorzio,
ricorso per riforma contro la sentenza emanata
l'8 agosto 2005 dalla I Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.A.________ e B.A.________, sposatisi nel 1965, si sono separati nel novembre 1976. Dal gennaio 1977 vivono in procedura di divorzio: la prima causa, promossa dal marito, è stata combattuta dalle parti unicamente a livello delle misure provvisionali ed è stata stralciata dai ruoli per perenzione processuale nel 1994. Riproposta nel settembre 1995 da A.A.________, la procedura di divorzio si è nuovamente concentrata su estenuanti scaramucce a proposito delle misure provvisionali, in particolare sul contributo preteso dalla moglie per il proprio mantenimento; nondimeno, il competente Pretore è riuscito a pronunciare lo scioglimento del matrimonio con sentenza 2 novembre 1999, condannando il marito a versare alla moglie un contributo indicizzato di fr. 1'100.-- mensili e riconoscendole l'importo di fr. 6'500.-- in liquidazione del regime dei beni nonché fr. 15'000.-- sulla prestazione di uscita LPP del marito.
B.
Entrambe le parti hanno impugnato la sentenza pretorile con appello, la moglie per ottenere una pensione ed un importo in liquidazione del regime dei beni e delle aspettative previdenziali più elevati, il marito per far annullare il contributo di mantenimento e sulle spese processuali. Pendente l'appello, le parti hanno continuato a battagliare a suon di misure provvisionali. La trattazione dell'appello, sospesa dal Giudice delegato nel dicembre 2000, è stata riattivata nel luglio 2001 ed è sfociata nella sentenza impugnata, che condanna B.A.________ al versamento ad A.A.________ di un contributo alimentare di fr. 1'225.-- mensili, fino a settembre 2005, nonché la Cassa pensione di lui al versamento di metà del suo avere di vecchiaia maturato sino a fine novembre 1999.
C.
Contro la sentenza di appello, A.A.________ propone il qui discusso ricorso per riforma, concludendo a che B.A.________ sia condannato a versarle vita natural durante un contributo alimentare mensile indicizzato di fr. 1'600.25, l'importo di fr. 256'897.-- a titolo di liquidazione del regime matrimoniale dei beni, nonché la metà della prestazione di libero passaggio accumulata da lui. Chiede inoltre di essere posta a beneficio dell'assistenza giudiziaria completa per la sede federale, ragione per cui questa Corte ha momentaneamente rinunciato al prelievo delle garanzie per le spese giudiziarie presunte.
Non è stata chiesta risposta al ricorso per riforma.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la ricevibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (DTF 131 III 667 consid. 1 pag. 668; 131 I 57 consid. 1 pag. 59; 130 III 76 consid. 3.2.2 pag. 81 s.; 129 II 453 consid. 2 pag. 456 con rinvii; 129 I 173 consid. 1 pag. 174).
Le conclusioni formulate dall'attrice concernono manifestamente diritti civili di natura pecuniaria con un valore di causa senz'altro superiore al limite posto dall'art. 46 OG. Presentato tempestivamente da persona chiaramente toccata dalla decisione impugnata e già parte avanti alle autorità giudiziarie cantonali, il ricorso è pure ricevibile nell'ottica dell'art. 54 cpv. 1 OG.
2.
Con ricorso per riforma può essere fatta valere una violazione del diritto federale, ad esclusione dei diritti costituzionali (art. 43 cpv. 1 OG; DTF 127 III 248 consid. 2c pag. 252 con rinvii). Il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, oppure tali accertamenti siano dovuti ad una svista manifesta rispettivamente necessitino di completazione, in particolare perché la Corte cantonale, applicando erroneamente il diritto, ha omesso di chiarire una fattispecie legale, sebbene le parti le abbiano sottoposto, nei tempi e nei modi prescritti dalla legge, le necessarie allegazioni di fatto ed offerte di prova ( art. 63 cpv. 2 e 64 OG ; DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140; 127 III 248 consid. 2c pag. 252). Mera critica all'apprezzamento delle prove effettuato dalla Corte cantonale non è, per contro, ammissibile (art. 63 cpv. 2 OG; DTF 130 III 136, loc. cit.; 127 III 73 consid. 6a pag. 81).
3.
3.1 La prima censura che solleva l'attrice riguarda la mancata attribuzione a lei della metà degli averi di cui l'ex-marito disponeva al momento dell'inoltro della prima domanda di divorzio. Si tratterebbe segnatamente della ditta C.________SA di cui ella pretende che egli sia proprietario (diretto o indiretto), valutata sulla base dei bilanci a fine 1994; e della metà di un importo di oltre fr. 333'000.-- che il marito avrebbe prelevato nel febbraio 1974 da un conto bancario cifrato.
3.2 Le censure sollevate dall'attrice attengono tuttavia a constatazioni di fatto operate dal Tribunale d'appello, che ha spiegato come ella non sia riuscita a dimostrare i pretesi diritti di proprietà dell'ex marito sulla ditta per la quale lavora né che egli abbia effettivamente incassato la somma di cui ella rivendica una metà. L'attrice ammette, almeno indirettamente, la natura fattuale delle censure sollevate: parla, ad esempio, di circostanza smentita dalle deposizioni in atti, di interpretazione delle risultanze delle audizioni testimoniali, di conclusione arbitraria dell'ultima istanza cantonale. Ella ritiene tuttavia che, essendo riuscita a dimostrare le proprie tesi, sia violato l'art. 8 CC.
3.3 Per costante giurisprudenza, nei campi del diritto civile l'art. 8 CC regola in primo luogo l'attribuzione dell'onere della prova e conferisce, secondariamente, il diritto alla parte gravata di tale onere a far amministrare le prove che offre (DTF 130 III 591 consid. 5.4, con rinvii; 118 II 365 consid. 1 pag. 366; 114 II 289 consid. 2a pag. 290). Per contro, l'art. 8 CC non prescrive in alcun modo al tribunale giudicante i mezzi di prova da utilizzare per stabilire i fatti, né gli impone in quale modo valutare tali mezzi di prova (DTF 128 III 22 consid. 2d con rinvii).
3.4 Ritenuto poi che l'attrice non si è avvalsa, neppure implicitamente, delle eccezioni in virtù delle quali il Tribunale federale potrebbe scostarsi dagli accertamenti di fatto dell'istanza inferiore (supra consid. 2; qui, peraltro, sicuramente non date), si deve concludere che tutte le censure mosse dall'attrice nei confronti della constatazione che ella non è riuscita a provare la titolarità del convenuto sulla C.________SA né l'incasso, da parte di lui, dell'importante somma di cui chiede la metà, sono irricevibili nel presente ricorso per riforma.
4.
4.1 L'attrice critica poi la Corte cantonale per aver negato esservi sostanza acquisita in costanza di matrimonio da dividersi fra i coniugi, salvo poi ammettere che il marito dispone di titoli-credito-numerario per fr. 54'768.--.
4.2 È vero che la Corte cantonale ha fatto riferimento ai menzionati averi del convenuto, ma ciò nel contesto della concessione dell'assistenza giudiziaria all'attrice in sede di appello. In ogni caso, la mera menzione di tali averi non significa ancora che essi debbano essere considerati parte degli attivi da dividersi secondo il regime matrimoniale applicabile; e l'attrice non tenta nemmeno di dimostrare che si tratti di averi di comune spettanza. La sua censura si appalesa dunque già irricevibile per carenza di motivazione.
4.3 Comunque, lo si rileva a titolo meramente abbondanziale, il Tribunale d'appello ha pure constatato, facendo riferimento alla tassazione 1999/2000 di lui, che il convenuto, al momento in cui ella aveva postulato l'assistenza giudiziaria, non risultava disporre di capitali; ora, visto che la tassazione (1999/2000) dalla quale emerge l'assenza di capitali ed alla quale si riferisce la Corte cantonale è ampiamente successiva all'inoltro della causa di divorzio (1995), data facente stato per la liquidazione del regime matrimoniale (art. 204 cpv. 2 CC; DTF 121 III 152 consid. 3a; 123 III 289 consid. 3), è evidente che l'importo cui si riferisce l'attrice, risultante da una tassazione ancora successiva (2001/02), è del tutto ininfluente per la determinazione degli attivi da spartire tramite liquidazione del regime matrimoniale.
5.
5.1 L'attrice critica poi che il Tribunale d'appello abbia ritenuto come data determinante per il conteggio della ripartizione dell'avere pensionistico il 30 novembre 1999, ovvero la data della sentenza di primo grado del Pretore di Mendrisio: pur ammettendo che a quella data era cresciuto in giudicato il principio del divorzio, contro il quale le parti non avevano interposto appello, l'attrice ritiene che la Corte cantonale abbia violato l'art. 122 cpv. 1 CC, poiché "per costante norma e prassi, gli averi accumulati nel II pilastro vanno ripartiti tra i coniugi con effetto alla data di crescita in giudicato della sentenza definitiva".
5.2 Ora, a prescindere dal fatto che non è chiaro quale sentenza l'attrice consideri quella "definitiva", corrisponde a costante giurisprudenza fare riferimento al momento della crescita in giudicato della pronunzia di divorzio (DTF 130 III 297 consid. 3.3.2 pag. 301; 129 III 577 consid. 4.2.2), incontestatamente pronunciata dal Pretore in data 2 novembre 1999 (supra fatti lett. A). L'apodittica obiezione dell'attrice, oltre ad essere insufficientemente motivata facendo difetto una qualsiasi discussione del criterio adottato dal Tribunale d'appello, si appalesa dunque assolutamente infondata.
6.
6.1 L'attrice censura poi la limitazione temporale del contributo alimentare riconosciutole fino a fine settembre 2005. Rammentato da un lato che non dispone di altre entrate, e dall'altro che l'ex marito, comproprietario di C.________SA, avrebbe deliberatamente deciso una riduzione del suo salario ufficiale per poter ulteriormente colpire la consorte con una riduzione del contributo alimentare, l'applicazione che il Tribunale d'appello, negando un contributo alimentare oltre il 30 settembre 2005, ha fatto dell'art. 125 CC sarebbe estremamente severa nonché contraria all'interpretazione ed alla giurisprudenza.
6.2 Anche queste censure si appalesano a prima vista inammissibili, senza bisogno di esaminare in dettaglio la motivazione fornita dal Tribunale d'appello. In effetti, è manifesta la natura fattuale delle censure sollevate dall'attrice, come d'altronde è palese la totale assenza di obiezioni in diritto, tali da permettere al Tribunale federale di già solo comprendere per quale motivo, secondo l'attrice, l'interpretazione data dal Tribunale d'appello all'art. 125 CC sarebbe errata: ridurre scopo e intenzione della legge ad evitare al beneficiario del contributo alimentare il pericolo di doversi rivolgere all'assistenza pubblica, non costituisce certo fondata critica nel contesto di un ricorso per riforma.
7.
7.1 Abbondanzialmente, si rileva che la Corte cantonale ha motivato la propria decisione con la ridotta capacità contributiva del convenuto, destinata a divenire nulla al momento del pensionamento di lui. L'attrice, dopo aver sommariamente ricapitolato reddito e fabbisogno delle parti, criticando in termini inconferenti gli accertamenti di fatto dell'ultima istanza cantonale, considera che il Tribunale d'appello, deducendo dall'imminente pensionamento del convenuto un reddito di lui molto inferiore a quello sinora percepito, si sarebbe cimentato in deduzioni, "non si sa bene su quale base", visto che egli potrebbe nonostante il pensionamento continuare a lavorare e dunque addirittura aumentare le proprie entrate, come già fanno i suoi fratelli.
7.2 Ancora una volta si deve rilevare che l'obiezione dell'attrice concerne fatti accertati dall'ultima istanza cantonale, senza che ella si prevalga delle eccezioni che permettono alla giurisdizione per riforma di scostarsi dalla fattispecie constatata nella sentenza impugnata (supra consid. 2); già per questa ragione, è inammissibile. A maggior ragione inammissibile diventa la sua critica, in quanto fondata su mere speculazioni fattuali circa la futura attività lavorativa del convenuto piuttosto che su una fondata discussione dell'argomentazione del Tribunale d'appello.
8.
In conclusione, il ricorso per riforma formulato dall'attrice si dimostra, nella ridotta misura in cui è ammissibile, manifestamente infondato. Esso va evaso in tal senso, con conseguenza di tassa e spese a carico dell'attrice (art. 156 cpv. 1 OG). Dalle motivazioni che precedono si evince inoltre che le poche censure ammissibili erano manifestamente infondate rispettivamente in contrasto con giurisprudenza pubblicata; ne segue che il gravame deve essere considerato come privo sin dall'inizio di ogni e qualsiasi possibilità di esito favorevole. Giusta l'art. 152 cpv. 1 OG, ciò ha come conseguenza la reiezione dell'istanza di assistenza giudiziaria formulata dall'attrice. Non vengono riconosciute ripetibili al convenuto, che non è stato chiamato ad esprimersi avanti al Tribunale federale (art. 159 cpv. 1 OG e contrario).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'attrice è respinta.
3.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico dell'attrice.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 28 febbraio 2006
In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: