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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_213/2007 /biz 
 
Sentenza del 28 febbraio 2008 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudici federali Schneider, presidente, 
Ferrari, Zünd, 
cancelliera Ortolano. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 
6528 Camorino, 
opponente. 
 
Oggetto 
Infrazione alla legge sulla circolazione stradale, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 20 aprile 2007 dal Presidente della Pretura penale. 
 
Fatti: 
 
A. 
Il 7 aprile 2006 la Sezione della circolazione infliggeva a A.________ una multa di fr. 200.--, oltre alla tassa di giustizia e alle spese, per aver, alla guida del veicolo targato xxx, omesso di fermarsi davanti a un passaggio pedonale sul quale stava transitando un pedone, e inoltre per aver circolato abusivamente su una corsia riservata ai bus. Fatti accertati il 16 dicembre 2005 in territorio di Lugano. 
 
L'infrazione era stata segnalata alla Polizia della città di Lugano da un agente fuori servizio del medesimo corpo di polizia, che si era arrestato prima del passaggio pedonale per consentire a un pedone fermo sull'isola spartitraffico posta in mezzo alla carreggiata di via Y.________ di attraversare la strada. 
 
B. 
Adito dal multato, il Presidente della Pretura penale respingeva il ricorso avverso la decisione della Sezione della circolazione con sentenza del 20 aprile 2007. 
 
C. 
A.________ insorge al Tribunale federale mediante ricorso in materia penale chiedendo l'annullamento della sentenza dell'ultima istanza cantonale nonché della decisione della Sezione della circolazione. 
 
Invitato a fornire un anticipo delle spese giudiziarie, il 19 settembre 2007 A.________ formulava domanda di assistenza giudiziaria, istanza respinta con decreto del 14 novembre 2007. 
 
D. 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
Diritto: 
 
1. 
Il ricorso al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, così come determinato dagli art. 95 e 96 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Il ricorrente deve motivare il suo gravame (art. 42 cpv. 1 LTF) spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Le censure di violazione dei diritti costituzionali, del diritto cantonale e del diritto intercantonale sottostanno a severe esigenze di motivazione. Conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale procede alla disamina di tali censure solo ove il ricorrente le abbia sollevate e motivate. In quest'ambito, la motivazione esatta corrisponde a quanto valeva per il ricorso di diritto pubblico sotto l'imperio dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 133 IV 286 consid. 1.4). 
 
2. 
A mente del ricorrente, la decisione della Sezione della circolazione sarebbe stata presa illegalmente in quanto fondata su un rapporto di un agente denunciante fuori servizio al momento dell'accertamento dell'infrazione. 
 
2.1 La medesima censura sollevata dinanzi al Presidente della Pretura penale è stata dichiarata infondata. Richiamandosi all'art. 16 cpv. 3 della legge sulla polizia (RL 1.4.2.1) - per cui gli agenti esercitano i compiti di polizia anche fuori dai turni di servizio, quando le circostanze lo richiedono - e all'art. 6 cpv. 1 lett. b del regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (RLACS; RL 7.4.2.1.1) - per cui le polizie comunali esercitano le funzioni loro espressamente delegate dal Dipartimento delle istituzioni, in particolare la constatazione delle infrazioni alle norme della circolazione e perseguimento secondo la procedura disciplinare, rispettivamente denuncia all'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, se la procedura disciplinare non è applicabile - il giudice ha ritenuto che l'agente, ancorché fuori servizio, non solo era legittimato, ma addirittura tenuto per legge a dare avvio alla procedura contravvenzionale. 
 
2.2 Il ricorrente cerca di contestare l'interpretazione fornita in sede cantonale dell'art. 16 cpv. 3 della legge sulla polizia, pretendendo implicitamente che sia arbitraria. 
 
A questo proposito è innanzitutto necessario ricordare che l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 132 III 209 consid. 2.1). Il Tribunale annulla una sentenza per violazione dell'art. 9 Cost., ossia del divieto dell'arbitrio, unicamente se il giudice cantonale emana un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione ma bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1). 
Trattandosi, in particolare, dell'applicazione del diritto cantonale occorre ben distinguere l'arbitrio dalla violazione della legge: per essere considerata come arbitraria la violazione della legge dev'essere manifesta e immediatamente riconoscibile. Il Tribunale federale non deve stabilire quale sarebbe l'interpretazione corretta da attribuire alla disposizione applicabile; deve unicamente decidere se l'interpretazione attribuitale dall'autorità cantonale sia sostenibile (DTF 132 I 13 consid. 5.1 pag. 18). 
 
2.3 Per il ricorrente, l'art. 16 cpv. 3 della legge sulla polizia permetterebbe all'agente di lavorare fuori dai turni di servizio esclusivamente su ordine di un superiore e non invece di propria iniziativa. Così facendo però egli si limita a proporre la propria personale interpretazione del testo legale, senza tuttavia dimostrare l'insostenibilità del senso attribuito alla disposizione dal giudice cantonale. In ogni caso, l'interpretazione della norma da parte del Presidente della Pretura penale appare sostenibile. Infatti, la disposizione non fa riferimento alla necessità dell'esistenza di ordini di superiori perché l'agente svolga compiti di polizia fuori dai turni di servizio. Ora, tra i compiti attribuiti alla polizia comunale figura, come già rilevato in sede cantonale, quello di constatare le infrazioni alle norme della circolazione (art. 6 cpv. 1 lett. b RLACS). Ne consegue che l'agente denunciante ha agito legittimamente. La censura va quindi dichiarata infondata. 
 
3. 
Il ricorrente pretende poi che una legge che consente ad agenti fuori servizio di esercitare compiti di polizia sia incostituzionale. Sennonché, egli non spiega, con una motivazione conforme alle esigenze legali di ammissibilità (v. consid. 1), perché ed eventualmente in che misura la normativa sia contraria alla costituzione. In queste circostanze, non si giustifica di vagliare oltre questa doglianza. 
 
4. 
Nel gravame, l'insorgente lamenta infine una violazione del diritto di essere sentito nella misura in cui non gli è stato trasmesso il rapporto per infrazione alla LCStr. 
 
Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, tra l'altro, la facoltà per l'interessato di consultare gli atti del procedimento, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione o perlomeno di potersi esprimere sui risultati in quanto possano influire sul giudizio (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa e rinvii). 
 
Il Presidente della Pretura penale ha accertato che al ricorrente è stato trasmesso il rapporto di contravvenzione del 3 gennaio 2006, il quale riprende tutti i dati relativi all'infrazione alla base dell'apertura del procedimento, nonché il rapporto di contro-osservazioni del 6 febbraio 2006 dell'agente denunciante. Egli ha quindi avuto conoscenza degli addebiti mossigli e potuto esprimersi al riguardo in più occasioni, in ossequio a quanto imposto per l'esercizio del diritto di essere sentito. Anche su questo punto, l'impugnativa si rivela infondata. 
 
5. 
Non occorre esaminare nel merito le infrazioni alla circolazione stradale rimproverate all'insorgente. Egli si limita ad affermare di non averle commesse senza tuttavia motivare il ricorso, segnatamente senza sostenere che la sua condanna sia stata pronunciata in violazione del diritto ai sensi degli art. 95 e 96 LTF. Manifestamente non motivato, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile anche su questo punto. 
 
6. 
Da tutto quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura della sua ammissibilità e la decisione impugnata confermata. Le spese giudiziarie sono poste a carico dell'insorgente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e al Presidente della Pretura penale. 
Losanna, 28 febbraio 2008 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: 
 
Schneider Ortolano