Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_26/2022
Sentenza del 28 febbraio 2022
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Kneubühler, Presidente,
Jametti, Müller,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Rossano Guggiari,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Revoca della licenza di condurre veicoli a motore,
ricorso contro la sentenza emanata il 23 novembre 2021 dal Tribunale cantonale amministrativo (52.2021.159).
Fatti:
A.
Ad A.________, imprenditore nato nel 1969, è stata revocata la licenza di condurre per la durata di tre mesi nel 2015 per un'infrazione grave (eccesso di velocità di oltre 27 km/h in una località) avvenuta a Muzzano.
Il 24 agosto 2018, alle ore 19.11, A.________, alla guida di un motoveicolo intestato a B.________ Sagl, ha circolato all'interno della località di Cadro a una velocità punibile di 71 km/h dedotto il margine di tolleranza, laddove vigeva un limite di 50 km/h. La polizia di Lugano, che nonostante le richieste di fornire le generalità del conducente non era riuscita a risalire allo stesso, ha convocato A.________, socio maggioritario e gerente con firma individuale di B.________ Sagl, per essere sentito quale persona informata sui fatti. Confrontato con la fotografia scattata dall'apparecchio radar, dopo aver negato dapprima di sapere chi fosse alla guida del motoveicolo, si è sostanzialmente avvalso in seguito, su consiglio del suo legale, della facoltà di non rispondere, contestando l'infrazione.
Con decreto d'accusa del 3 dicembre 2019, la Sezione della circolazione ha ritenuto A.________ colpevole d'aver superato tra 21 e 24 km/h la velocità consentita all'interno di una località proponendone la condanna al pagamento di una multa di fr. 430.--. L'interessato non ha impugnato questa decisione, passata quindi in giudicato.
B.
Nel frattempo, il 31 luglio 2019, alle ore 17.48 A.________, alla guida del medesimo motoveicolo, avrebbe commesso un ulteriore eccesso di velocità superando di 18 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), il limite di 50 km/h vigente all'interno della località di Riva San Vitale. Con decreto d'accusa del 10 dicembre 2019 la Sezione della circolazione ne ha proposto la condanna al pagamento di una multa di fr. 340.--. Anche questa decisione penale, incontestata, è passata in giudicato.
C.
Preso atto delle risultanze penali e delle osservazioni formulate dall'interessato, con decisione del 14 agosto 2020 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di quattro mesi. Con decisione del 17 marzo 2021 il Consiglio di Stato, accertato che l'interessato aveva ormai ammesso d'essere l'autore dell'infrazione perpetrata a Riva San Vitale, ha ritenuto non decisiva la mancata impugnazione del decreto d'accusa poiché dallo stesso non risulterebbero i fatti determinanti. Ha quindi proceduto a un proprio accertamento dei fatti, ritenendo comunque ch'egli fosse l'autore anche dell'infrazione commessa a Cadro. Adito dall'interessato, con giudizio del 23 novembre 2021 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso.
D.
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullarla e di rinviare la causa alla Sezione della circolazione per nuova decisione, unicamente in relazione ai fatti accaduti il 31 luglio 2019 a Riva San Vitale.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. Al gravame è stato concesso l'effetto sospensivo in via superprovvisionale.
Diritto:
1.
1.1. L'ammissibilità di massima del ricorso, tempestivo, e la legittimazione del ricorrente sono pacifiche.
1.2. Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 146 IV 297 consid. 1.2). Quando il ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali (buona fede) il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 147 I 73 consid. 2.1). La stessa conclusione vale anche quando si adduce l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove (DTF 147 I 73 consid. 2.2).
2.
2.1. Il ricorrente precisa di aver ammesso i fatti avvenuti il 31 luglio 2019 a Riva San Vitale, motivo per cui questa fattispecie non è oggetto del ricorso in esame. Egli contesta soltanto quelli inerenti all'infrazione del 24 agosto 2018 avvenuta a Cadro.
Riguardo a questi ultimi, contestati, egli precisa di criticarli sulla base di una prova al suo dire inconfutabile, ossia la presentazione di documentazione fotografica attestante il vistoso tatuaggio ch'egli ha sulla gamba destra, visibile sulla foto scattata dal radar in relazione all'infrazione commessa a Riva San Vitale, ma non su quella perpetrata a Cadro. Sostiene che tale circostanza sarebbe stata ignorata dalla Corte cantonale. Osserva che, per contro, il Consiglio di Stato, rilevato che il decreto d'accusa non conterrebbe alcun accertamento dei fatti, ha ritenuto che la sua mancata impugnazione non potrebbe assurgere a un'ammissione degli stessi, motivo per cui ha proceduto a un proprio accertamento dei fatti. Al riguardo giova osservare che il Governo ha nondimeno ritenuto che il ricorrente è l'autore anche dell'infrazione commessa a Cadro.
2.2. Il Tribunale cantonale amministrativo, richiamando la prassi del Tribunale federale, ha ricordato rettamente che l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre deve di principio attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato, precisando poi le condizioni per scostarsene (DTF 139 II 95 consid. 3.2; 129 II 312 consid. 2.4; sentenza 1C_537/2020 del 16 febbraio 2021 consid. 3.1-3.4). L'accusato, come nel caso in esame, non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale. Il ricorrente critica in maniera generica questa conclusione, che è peraltro corretta (DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; 128 II 139 consid. 2c; sentenza 1C_669/2019 del 31 gennaio 2020 consid. 2.2).
L'autorità amministrativa e la Corte cantonale possono nondimeno procedere autonomamente a una valutazione giuridica differente dei fatti e valutare diversamente le questioni giuridiche, segnatamente l'apprezzamento della messa in pericolo e la colpa ai sensi degli art. 16 segg. LCStr (RS 741.01; DTF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2; sentenza 1C_591/2012 del 28 giugno 2013 consid. 3.2, in: RtiD I-2014 n. 47; CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 90.2 pag. 686 segg.). La Corte cantonale ha osservato che per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, rilevato tuttavia che la durata minima della revoca non può essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr; sentenza 1C_669/2019, citata, consid. 2.3).
2.3. La Corte cantonale ha osservato che il ricorrente, per gli eccessi di velocità commessi a Cadro e a Riva San Vitale, è stato condannato al pagamento di due multe (fr. 430.-- e fr. 340.--). I relativi decreti di accusa del 3 e del 10 dicembre 2019 sono rimasti entrambi incontestati e sono quindi passati in giudicato. Riguardo alla mancata notifica degli stessi al suo patrocinatore, ma direttamente al ricorrente, i giudici cantonali, richiamato l'art. 87 cpv. 3 CPP e la giurisprudenza (sentenza 6B_914/2017 del 7 febbraio 2018 consid. 2.3; vedi anche DTF 144 IV 64 consid. 2), hanno ritenuto ch'egli avrebbe dovuto semmai contestare tale irregolarità nella sede penale, al più tardi quando ne ha avuto conoscenza tramite il suo patrocinatore. Ha accertato che ciò non è avvenuto, visto ch'egli ha sollevato la questione della notifica difettosa soltanto nell'ambito della procedura amministrativa. Il ricorrente non contesta, per lo meno con una motivazione rispettosa delle esigenze dell'art. 42 LTF, questi fatti e questa conclusione, fondata in sostanza sulla prassi appena citata e sul principio della buona fede processuale. Viola infatti tale principio tenere in serbo determinate censure per poi addurle in caso di esito negativo della procedura (art. 5 cpv. 3 Cost.; DTF 138 I 97 consid. 4.1.5). La parte che, come in concreto e per di più assistita da un patrocinatore, ha conoscenza di motivi che possono influire sulla decisione da adottare deve infatti invocarli senza indugio e non soltanto qualora l'esito di una procedura le sia sfavorevole (vedi per la ricusazione DTF 140 I 240 consid. 2.4; 139 III 120 consid. 3.2.1; sentenza 1B_542/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 2.1).
In applicazione della precitata prassi, la Corte cantonale ha ritenuto quindi che il ricorrente non poteva più contestare i fatti avvenuti a Cadro. Non ha inoltre condiviso la tesi governativa, secondo cui nella fattispecie non si potrebbe parlare di un vero e proprio accertamento dei fatti. Ha accertato infatti che, sebbene nel decreto di accusa non sia indicata espressamente l'effettiva entità del superamento del limite di velocità, è nondimeno menzionata la relativa forchetta (21-24 km/h), ossia un superamento di oltre 21 km/h come risulta dal rapporto di contravvenzione, al quale il decreto d'accusa rinvia. Ha stabilito che qualora il ricorrente avesse ritenuto che la sanzione penale inflittagli si fondava su un presupposto fattuale inesatto, egli avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati nel decreto d'accusa e contestare l'infrazione presentando un'opposizione e adducendo nella sede penale tutte le sue censure, in particolare quella relativa all'assenza sulla fotografia del tatuaggio, asseritamente eseguito nel 2014. Ha stabilito che ciò vale a maggior ragione, visto ch'egli ha sempre contestato d'essere stato alla guida del motoveicolo al momento dell'infrazione, motivo per cui, coerentemente, avrebbe dovuto opporsi al decreto d'accusa, visto inoltre ch'era assistito da un legale. Ha poi sottolineato, a ragione considerata anche la sua precedente condanna del 2015, ch'egli sapeva o doveva sapere che sarebbe stato perseguito anche in sede amministrativa, fatto peraltro ormai notorio.
2.4. Il ricorrente si limita a rilevare che, nonostante le contestazioni da lui sollevate sin dall'avvio della procedura penale, in quella sede non sarebbe stata considerata e ignorata in maniera arbitraria la prova regina della sua innocenza, ovvero la circostanza che sulla fotografia non è visibile il suo tatuaggio. Ora, mal si comprende perché il ricorrente, assistito da un legale, nell'ambito della procedura penale ha volontariamente omesso di avvalersi di questa prova, rinunciando a opporsi alla sua condanna e a contestare la multa inflittagli, sebbene la vertenza non presentasse particolari difficoltà ed egli fosse convinto della sua innocenza. Ciò vale a maggior ragione visto che in seguito alla procedura del 2015 egli era a conoscenza del fatto, peraltro notorio, che la susseguente procedura amministrativa si sarebbe fondata sui fatti accertati nel giudizio penale. Insistendo sulla circostanza che la condanna penale non si fonderebbe su alcun accertamento fattuale oggettivo, il ricorrente misconosce che poteva e doveva contestarlo in quella sede, visto che si trattava per di più di una controversia per nulla complessa. Spetta quindi al ricorrente assumere le conseguenze della sua strategia difensiva (sentenza 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 3.2). Il generico accenno al suo stato di salute all'epoca della notificazione della decisione penale, non muta tale esito. Anche l'accenno a una carenza di motivazione della decisione impugnata chiaramente non regge, visto ch'essa si esprime compiutamente su tutti gli argomenti pertinenti per il giudizio e non lede pertanto il diritto di essere sentito del ricorrente (art. 29 cpv. 2 Cost.; DTF 144 III 145 consid. 2; 142 II 154 consid. 4.2).
Il ricorrente disattende infatti che non può pretendere che l'autorità amministrativa legga una sentenza di condanna, al suo dire carente nell'accertamento dei fatti e nella motivazione, come gli fa comodo. Ciò analogamente alla prassi secondo la quale anche il conducente condannato con sentenza penale, della quale non ha chiesto la motivazione, non può pretendere che l'autorità amministrativa completi l'istruttoria in un secondo tempo, qualora egli intenda addurre fatti o prove che non risultano dall'incarto penale (sentenze 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 3.3 e 1C_146/2015 del 7 settembre 2015 consid. 2.2; cfr. anche DTF 128 II 139 consid. 2c; BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code de la circulation routière commenté, 4a ed. 2015, n. 3.9.1 ad intro. art. 16 segg. LCR). La Corte cantonale non aveva quindi motivo di scostarsi dal giudizio penale, né ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente (sentenza 1C_358/2015 del 6 aprile 2016 consid. 3.3, 3.4 e 4.1).
3.
3.1. Il ricorrente, riprendendo in sostanza le considerazioni del Consiglio di Stato, che ha comunque anch'esso confermato la contestata revoca, afferma che questo accertamento dei fatti non sarebbe oggettivo, insistendo al riguardo sulla portata del tatuaggio.
3.2. Ora, i giudici cantonali hanno comunque stabilito che, anche volendo procedere a un accertamento autonomo dei fatti, si giunge comunque alla conclusione che l'infrazione è stata commessa dal ricorrente. Hanno stabilito che sebbene il motoveicolo è intestato a B.________ Sagl, fosse tuttavia lecito ritenere ch'esso è stato utilizzato dal ricorrente, socio maggioritario della ditta con 19 quote sociali su 20 e suo gerente con firma individuale. Ha aggiunto che confrontando la fotografia a colori scattata dal radar, piuttosto nitida, con quelle del ricorrente, emerge in maniera inequivocabile la spiccata somiglianza, per non dire l'identità di aspetto, tra il conducente raffigurato sulla foto del radar, non soltanto con riferimento al viso, ma anche alla corporazione. Tale raffronto smentisce pure la tesi ricorsuale inerente alla diversa fattura degli occhiali. Seppure non decisivo, anche il fatto che il conducente indossava una maglietta dello stesso marchio di quella portata dal conducente costituirebbe un indizio ch'egli è l'autore dell'illecito stradale.
Riguardo alla tesi dell'assenza del tatuaggio sulla fotografia scattata dal radar, la Corte cantonale ha rilevato che, al di là della generica dichiarazione elettronica di una dottoressa che conferma di avergli effettuato un non meglio localizzato tatuaggio sulla gamba destra nel giugno 2014, il ricorrente non ha reso in alcun modo verosimile che al momento dell'infrazione a Cadro nel 2018 avesse un vistoso tatuaggio sull'arto inferiore e che, considerata l'angolazione dello scatto del radar, avrebbe necessariamente dovuto essere ritratto. Ha ritenuto che tale prova non potrebbe essere apportata né dalla verbalizzazione dell'agente di polizia che ha interrogato il ricorrente più di un mese dopo i fatti, e ancora meno dalla postulata presa di visione delle gambe del ricorrente da parte della Corte cantonale. Ora, sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove, non arbitrario nella fattispecie né lesivo del diritto di offrire mezzi di prova e di quello di essere sentito, i giudici cantonali potevano, in seguito alla valutazione globale delle citate prove e per i menzionati motivi, rinunciare ad assumere quelle proposte dal ricorrente (DTF 146 III 73 consid. 5.2.2; 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3). Ne hanno concluso che nulla permette di dubitare che il conducente ripreso dal radar non fosse il ricorrente, ma un terzo ignoto, a lui perfettamente somigliante, ragione per cui dagli atti non emergono elementi tali da rimettere in discussione i fatti accertati nella sede penale.
3.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Il ricorrente può quindi censurare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ma deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Per motivare l'arbitrio non basta tuttavia criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 143 IV 241 consid. 2.3.1). Nel caso in esame il ricorrente, insistendo sulla tesi del tatuaggio, non dimostra tuttavia che la citata valutazione complessiva dei diversi mezzi di prova da parte della Corte cantonale sarebbe addirittura insostenibile e quindi arbitraria.
4.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.
Losanna, 28 febbraio 2022
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Crameri