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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_22/2024  
 
 
Sentenza del 28 febbraio 2024  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Wirthlin, Presidente, 
Cancelliere Colombi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio prestazioni complementari, 
via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Prestazione complementare all'AVS/AI (Presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 dicembre 2023 (33.2023.25). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con decisione su opposizione del 16 agosto 2023, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (la "Cassa") ha rifiutato di modificare il diritto alle prestazioni complementari di A.________ per coprire delle spese insorte presso la Casa di riposo B.________ di U.________, avendo già considerato nelle sue precedenti decisioni la spesa per la retta stante la degenza definitiva. 
 
B.  
Con sentenza del 21 dicembre 2023, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'assicurato contro la decisione su opposizione del 16 agosto 2023. 
 
C.  
A.________ presenta in data 12 gennaio 2024 "un ricorso" contro tale sentenza chiedendo altresì la concessione dell'assistenza giudiziaria. Egli completa inoltre la propria memoria ricorsuale con scritto del 26 gennaio 2024. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 con riferimenti).  
 
1.2. L'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF stabilisce che il ricorso al Tribunale federale, per essere ammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché (DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4). La semplice ripetizione del proprio punto di vista o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato non è sufficiente (sull'inammissibilità di critiche appellatorie, cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 144 V 50 consid. 4.2; 137 V 57 consid. 1.3).  
 
2.  
 
2.1. Esposte le normative applicabili (cfr. segnatamente gli art. 9, 10 e 14 LPC [RS 831.30] e le disposizioni di applicazione cantonali), la Corte ticinese ha accertato che la Cassa aveva riconosciuto al ricorrente, in contemporanea, sia la pigione pagata per il suo appartamento fino al 31 dicembre 2022, sia la retta giornaliera effettivamente fatturatagli dalla casa anziani oltre al fabbisogno vitale per l'intero mese di settembre 2022 e, per ottobre, novembre e dicembre 2022, le spese personali previste dal Cantone. Spiegando inoltre che dal profilo economico non vi erano differenze nel considerare il soggiorno in istituto quale provvisorio, come preteso dal ricorrente, o definitivo, il Tribunale cantonale ha ritenuto corretto l'operato della Cassa e respinto il ricorso.  
 
2.2. Il ricorrente censura un accertamento manifestamente inesatto dei fatti, lamentando che il suo soggiorno presso l'istituto non sarebbe definitivo ma temporaneo. Secondariamente, egli sostiene che le norme federali e cantonali in materia di prestazioni complementari applicate dai giudici ticinesi violerebbero gli art. 112a e 112c Cost, nonché gli art. 6, 7 e 13 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino (RS 131.229), rispettivamente sarebbero state interpretate erroneamente, poiché il suo fabbisogno vitale non sarebbe stato garantito non potendo egli onorare il debito di fr. 7'500.- relativo alla retta dell'istituto.  
Così facendo, tuttavia, il ricorrente non adempie l'onere di motivazione a lui incombente. L'isolata asserzione di non essere in grado di saldare un debito non è sufficiente a spiegare in che modo le disposizioni invocate sarebbero state violate, così come le critiche - tuttalpiù generiche - sull'apprezzamento della Corte cantonale in merito al carattere permanente o provvisorio del soggiorno in istituto non ne dimostrano il carattere manifestamente inesatto; tali contestazioni, del resto, neppure si confrontano con i considerandi del giudizio impugnato che espongono l'irrilevanza, nel caso concreto, di una tale distinzione. 
 
2.3. Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte e pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, deve essere dichiarato inammissibile.  
 
3.  
Viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), il che rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria. 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 28 febbraio 2024 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Colombi