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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_178/2024  
 
 
Sentenza del 28 marzo 2024  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Mutuel Assicurazione Malattia SA, 
Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro le malattie (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 12 febbraio 2024 (36.2023.32). 
 
 
Visto:  
la decisione del 21 luglio 2023 con cui Mutuel Assicurazione Malattia SA (di seguito Mutuel) - assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia nel senso della LAMal - ha confermato a A.________ la cessazione del versamento delle prestazione al 30 giugno 2023, 
la decisione su opposizione del 12 ottobre 2023 con cui Mutuel ha prorogato il versamento delle indennità nella misura del 25% per i mesi di luglio e agosto 2023, 
il ricorso del 13 novembre 2023 di A.________ al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 
la sentenza del 12 febbraio 2024 con cui il Tribunale cantonale ha respinto il gravame, 
il ricorso in materia di diritto pubblico inoltrato da A.________ il 12 marzo 2024 (timbro postale) al Tribunale federale contro tale sentenza, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 148 V 265 consid. 1.1 con riferimenti), 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 144 V 173 consid. 3.2.2 con riferimenti) e dimostrare con precisione dove e perché egli ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 147 V 35 consid. 4.2), 
che il Tribunale cantonale ha confermato il contenuto della decisione di Mutuel del 12 ottobre 2023 dopo ponderazione di tutta la documentazione valetudinaria a disposizione - in relazione allo stato di salute e alle sue ripercussioni sull'abilità lavorativa del ricorrente - conferendo in particolare piena valenza probatoria (sul tema cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1 con riferimenti) alle conclusioni del medico fiduciario di Mutuel, dott. B.________, come pure a quelle del perito a cui essa si è rivolta, ovvero il dott. C.________, 
che il ricorrente si limita a indicare, in maniera meramente appellatoria (sul tema cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6 con riferimenti) e pertanto in termini inammissibili, che il suo stato di salute non rispecchierebbe quanto concluso dagli specialisti a cui si è rivolta Mutuel, censurando così l'apprezzamento delle risultanze mediche operato dal Tribunale cantonale, che non avrebbe considerato che un medico o più medici specialisti che non lo conoscono non possono stabilire "durate di malattie e riprese di lavoro solo con pochi minuti di visita", 
che il ricorrente si limita a mettere in rilievo l'opinione del medico curante dott. D.________, che lo conosce meglio e da anni (sulla prudenza dell'opinione del medico curante a causa dei particolari legami che ha con il paziente cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353, come pure sentenza 9C_337/2023 del 22 agosto 2023 consid. 3.3.2 con riferimenti), senza però dimostrare perché sarebbe stato arbitrario da parte del Tribunale cantonale dare la preferenza alle conclusioni del medico specialista e del perito a cui si è rivolta Mutuel, 
che un'opinione divergente non è sufficiente per rimettere in discussione l'accertamento dei fatti operato, rispettivamente a imporne uno nuovo (sul tema cfr. sentenza 9C_96/2022 dell'8 agosto 2022 consid. 6.3), 
che nemmeno soccorre l'insorgente allegare lo scritto del dott. E.________ del 27 febbraio 2024, in quanto si tratta di un nuovo mezzo di prova successivo alla sentenza impugnata e d'acchito inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF; sulla nozione di novum in senso proprio cfr. fra tante DTF 143 V 19 consid. 1.2 con riferimenti), 
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni della sentenza impugnata, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte e pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, deve essere dichiarato inammissibile, 
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 28 marzo 2024 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi