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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.421/2004 /biz 
 
Sentenza del 28 aprile 2005 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kiss, Ramelli, 
giudice supplente, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
società A.________S.p.A., 
attrice e ricorrente, 
patrocinata dall'avv. dott. Fulvio Faraci, 
 
contro 
 
società B.________AG, 
convenuta e opponente, 
patrocinata dall'avv. Franco Brusa. 
 
Oggetto 
contratto di mandato, 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 
12 ottobre 2004 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Tra il 1991 e il 1992 la società italiana A.________S.p.A. ha acqui-stato una macchina per la trafilatura di rame e alluminio dalla ditta irlandese C.________Ltd. Del trasporto della macchina dalla Germania all'Italia si è occupata la casa di spedizione B.________AG con sede a Chiasso. 
 
Il 10 giugno 1992 la società A.________S.p.A. ha anticipato all'impresa di spedizioni la somma di Lit. 150'700'000.--, corrispondenti all'IVA d'importazione chiesta dalle dogane italiane. Questa ha a sua volta riversato tale somma alla ditta italiana D.________S.r.l., da lei incaricata del disbrigo delle pratiche doganali in Italia. Il 25 giugno 1992, prima che il macchinario giungesse a destinazione, la società A.________S.p.A. ha comunicato alla società C.________Ltd. la rescissione del contratto di compravendita per decorrenza dei termini di consegna. 
 
Essa ha quindi preteso la restituzione dell'importo già pagato per l'IVA alla Circoscrizione doganale di X.________, la quale ha rifiutato di dar seguito a tale richiesta, mancando alla società A.________S.p.A. la legittimazione documentale per il rimborso di una prestazione eseguita dall'assicuratrice garante. È infatti emerso che, contrariamente a quanto pattuito, la società D.________S.r.l. non aveva provveduto al versamento dell'IVA, sicché le autorità doganali italiane si erano rivalse sulla garante E.________S.p.A. 
B. 
Il 19 giugno 1998 la società A.________S.p.A. ha adito la Pretura di Mendrisio-Sud onde ottenere la condanna della società B.________AG al pagamento di fr. 127'341.50, pari al controvalore in franchi svizzeri della somma anticipata in lire per l'IVA. A mente dell'attrice la convenuta avrebbe violato diverse obbligazioni contrattuali e ciò in relazione sia con il trasporto vero e proprio della macchina sia con la perdita dell'importo destinato al pagamento dell'IVA. 
 
La petizione è stata integralmente respinta il 16 maggio 2001. 
C. 
La pronunzia di primo grado è stata confermata il 4 aprile 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Adito dall'attrice, il 27 settembre 2002 il Tribunale federale ha annullato la predetta sentenza, siccome fondata sul presupposto errato secondo il quale le parti erano legate da un contratto di spedizione. La causa è stata rinviata all'autorità cantonale con l'invito ad esaminare l'esatta natura dei rapporti giuridici esistenti fra le parti, la legittimità dell'incarico affidato dalla convenuta alla ditta italiana e le eventuali conseguenze delle violazioni contrattuali imputabili a quest'ultima. 
D. 
La II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino si è dunque nuovamente chinata sulla vertenza, giungendo alla medesima conclusione: il 17 dicembre 2002 l'appello dell'attrice è stato integral-mente respinto. 
 
Questa pronunzia è stata annullata dal Tribunale federale il 20 agosto 2003. Come i giudici ticinesi, anche il Tribunale federale ha qualificato la relazione venuta in essere fra le parti come un mandato, retto dagli art. 394 segg. CO, in virtù del quale il mandatario è, di regola, tenuto ad eseguire personalmente l'incarico assegnatogli, a meno che la sostituzione di un terzo non sia consentita, imposta dalle circostanze oppure ammessa dall'uso del settore in cui si situa il mandato (art. 398 cpv. 3 CO). È stato poi evidenziato come nel caso in rassegna la convenuta avesse sostenuto che sia le condizioni generali dell'associazione svizzera degli spedizionieri sia l'uso vigente nel settore delle spedizioni ammettevano il ricorso a una terza ditta per le pratiche di sdoganamento. Nella misura in cui l'autorità cantonale ha dato per scontata la facoltà del mandatario di farsi sostituire, senza chiarire questi aspetti, essa ha violato l'art. 398 cpv. 3 CO. Per questo motivo il Tribunale federale l'ha invitata a completare gli accertamenti, dando nel contempo delle direttive. Qualora si fosse giunti alla conclusione che la possibilità di sostituzione sussisteva, il mandatario - ovvero la convenuta - avrebbe potuto essere tenuto responsabile soltanto della diligenza nella scelta e nell'istruzione del terzo (art. 399 cpv. 2 CO) e di conseguenza, la petizione avrebbe potuto essere respinta senza altri approfondimenti perché il Tribunale federale aveva già esaminato in modo definitivo - respingendole e dichiarandole irricevibili - le censure mosse dall'attrice contro la mancata prova da parte sua della violazione dell'obbligo di diligenza. Nell'ipotesi contraria, invece, il mandatario avrebbe affidato indebitamente la trattazione dell'affare a un terzo, del cui operato sarebbe quindi responsabile come se fosse il suo (art. 399 cpv. 1 CO); se questa eventualità si fosse presentata, l'autorità cantonale avrebbe dovuto completare i propri accertamenti sul danno e sul nesso causale. 
E. 
Eseguiti i completamenti indicatigli, nella sentenza del 12 ottobre 2004 il Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha escluso l'applicabilità delle condizioni generali dell'Associazione svizzera degli spedizionieri alla fattispecie, mentre l'esistenza di un uso commerciale nel settore dei trasporti internazionali che permette di far capo a degli intermediari locali per il disbrigo delle pratiche di sdoganamento è stata considerata "proceduralmente assodata". Donde la reiezione dell'appello, il Tribunale federale avendo già risolto in maniera definitiva gli effetti di una sostituzione lecita del mandatario. 
F. 
Contro questa sentenza la società A.________S.p.A. è tempestivamente insorta dinanzi al Tribunale federale con un ricorso per riforma volto ad ottenere la modifica della pronunzia cantonale nel senso di accogliere l'appello e, di conseguenza, condannare la convenuta al versamento di fr. 127'341.50. 
 
Dal canto suo, nella risposta 31 gennaio 2005, la società B.________AG propone l'integrale reiezione del gravame. 
 
Diritto: 
1. 
Dato il tenore dell'allegato ricorsuale, prima di esaminarne il contenuto è opportuno rammentare i principi che regolano il ricorso per riforma. 
 
Il ricorso per riforma è ammissibile per violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 1 OG); nel quadro di tale rimedio non possono, per contro, essere invocate la violazione di un diritto costituzionale (art. 43 cpv. 1 seconda frase OG) o la violazione del diritto cantonale (cfr. art. 55 cpv. 1 lett. c OG). 
 
Inoltre, nella giurisdizione di riforma, il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140), ovverosia mediante fatti allegati da una parte in sede cantonale in modo conforme alle norme sulla procedura, ma ritenuti a torto dall'autorità cantonale come irrilevanti o da essa negletti a causa dell'errata comprensione del diritto federale (DTF 130 III 102 consid. 2.2 pag. 106; 127 III 248 consid. 2c con rinvii). Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF citati). 
2. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del ricorso per riforma (DTF 129 III 750 consid. 2). 
 
In concreto, l'ammissibilità del gravame risulta problematica con riferimento alla sua motivazione, che disattende ampiamente i principi esposti al considerando precedente. 
2.1 Il ricorso per riforma verte infatti interamente sulla decisione della Corte cantonale di ammettere l'esistenza di un uso commerciale nel settore dei trasporti internazionali che permetteva alla convenuta di affidare ad un terzo il disbrigo delle pratiche di sdoganamento. 
 
Come anticipato, i giudici ticinesi hanno ritenuto questa circostanza "proceduralmente assodata". Essi hanno infatti osservato come, in replica, l'attrice non abbia contestato questo fatto, addotto dalla convenuta con la risposta; anzi, in parte l'ha pure ammesso, come peraltro già appurato anche dal Pretore nell'ordinanza sulle prove. È stata inoltre riscontrata un'ulteriore ammissione - perlomeno implicita - anche nell'appello dell'attrice nella misura in cui essa non ha contestato il diritto della convenuta di farsi sostituire e si è limitata a criticare la scelta della ditta terza. 
2.2 Ora, secondo la giurisprudenza l'esistenza e il contenuto degli usi locali e commerciali configurano dei fatti, la cui constatazione da parte dell'autorità cantonale vincola il Tribunale federale, purché fondata su di una nozione esatta di "uso" (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 4.6.1 ad art. 63 OG). 
 
Nulla muta il fatto che, nel caso specifico, l'accertamento relativo all'uso non poggi sull'apprezzamento delle prove ma sugli atti processuali, e in particolare sull'interpretazione delle allegazioni proposte dall'attrice nelle varie fasi del processo, poiché anche gli atti di causa (Prozessstoff) pertengono ai fatti (Jean-François Poudret, op. cit., n. 4.2 ad art. 63 OG). 
Ne discende l'inammissibilità di tutti gli argomenti con i quali l'attrice, mediante un'interpretazione diversa di fatti processuali, contesta l'accertamento dell'esistenza dell'uso commerciale che consente di far capo ad intermediari locali per lo svolgimento delle pratiche doganali. 
3. 
L'attrice rimprovera ai giudici cantonali la violazione dell'art. 8 CC, per aver ridotto a favore della convenuta - cui incombeva l'onere della controprova - le esigenze poste al grado della prova necessaria per potersi pronunciare sull'esistenza di un uso commerciale che le permetteva di far capo ad un terzo per il disbrigo delle pratiche doganali. Si tratta di una censura manifestamente priva di fondamento. 
Contrariamente a quanto asserito dall'attrice, l'espressione "proceduralmente assodato" non significa che la Corte cantonale ha emanato un giudizio di verosimiglianza. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge al contrario che i giudici ticinesi hanno stabilito in modo certo le ammissioni fatte in causa dall'attrice, menzionando con precisione i passaggi dell'atto di replica dove esse si trovavano; solo nel valutare un'ammissione supplementare, contenuta nell'atto d'appello, è stato utilizzato l'avverbio "verosimilmente". 
 
L'attrice si riferisce inoltre impropriamente all'art. 8 CC per criticare la valutazione delle sue dichiarazioni operata dalla massima istanza ticinese. Questa norma non prescrive infatti al giudice come valutare le risultanze dell'istruttoria e non trova applicazione qualora egli accerti, sulla base delle prove a sua disposizione, l'esistenza rispettivamente l'inesistenza di un fatto (DTF 128 III 271 consid. b/aa pag. 275 segg.). 
4. 
Nemmeno il richiamo agli art. 43 cpv. 4 e 63 cpv. 3 OG, che parificano l'apprezzamento giuridico di un fatto all'applicazione del diritto, può sussidiare all'attrice. 
 
Essa censura infatti solamente l'accertamento di un fatto (ovverosia l'esistenza di un uso) e non, invece, la sussunzione di questo fatto nel diritto federale (sulla portata dell'art. 43 cpv. 4 OG cfr. Jean-François Poudret, op. cit., n. 5 ad art. 43 OG). In particolare, sebbene menzioni qualche volta anche l'art. 398 cpv. 3 CO, l'attrice non adduce che l'autorità cantonale avrebbe fondato il proprio giudizio su di una nozione errata di "uso" nel senso di questa norma. 
5. 
Infine, il gravame è votato all'insuccesso anche in quanto fondato sull'art. 66 OG. Secondo l'attrice, in forza di questo disposto il giudizio cantonale su rinvio poteva fondarsi esclusivamente su elementi di fatto nuovi, non invece su allegazioni processuali già note e già sottoposte al Tribunale federale. A torto. 
 
Per l'art. 66 cpv. 1 OG l'autorità cantonale alla quale è stata rimandata una causa può tenere conto di nuove allegazioni in quanto lo consenta la procedura cantonale; essa deve però porre a fondamento della sua nuova decisione i considerandi di diritto della sentenza di rinvio. Il diritto federale impone pertanto un solo limite all'autorità che riesamina la causa: il rispetto del giudizio di rinvio. Sotto questo profilo la sentenza impugnata è impeccabile, poiché ha completato esclusivamente gli accertamenti di fatto che erano stati indicati dal Tribunale federale. A questo proposito giovi osservare come, contrariamente a quanto sembra ritenere l'attrice, il Tribunale federale - vincolato agli accertamenti effettuati in sede cantonale - non poteva procedere da sé in tal senso (cfr. quanto esposto al consid. 1), nonostante si trattasse di fatti di natura processuale. Per il resto, spetta soltanto al diritto cantonale stabilire come, in quale misura e mediante quali atti istruttori il processo debba riprendere (Jean-François Poudret, op. cit., n. 1.2 ad art. 66 OG) e questo sfugge alla cognizione del Tribunale federale nella giurisdizione di riforma (art. 43 e 55 cpv. 1 OG; cfr. quanto esposto al consid. 1). Per il medesimo motivo vanno dichiarati inammissibili gli argomenti fondati sull'art. 87 e sull'art. 322 CPC/TI. 
6. 
In conclusione, nella limitata misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma risulta infondato e deve quindi venire respinto. 
 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico dell'attrice, la quale rifonderà alla convenuta fr. 6'000.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 28 aprile 2005 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: