Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.14/2006
6S.38/2006 /biz
Sentenza del 28 maggio 2006
Corte di cassazione penale
Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Wiprächtiger, Brahier Franchetti, giudice supplente,
cancelliere Garré.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti,
contro
B.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Diego Olgiati,
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Corte di cassazione e di revisione penale, via Pretorio 16,
6901 Lugano.
Oggetto
6P.14/2006
6S.38/2006
Violenza carnale, atti sessuali con fanciulli,
ricorso di diritto pubblico (6P.14/2006) e ricorso
per cassazione (6S.38/2006) contro la sentenza
del 28 novembre 2005 della Corte di cassazione e
di revisione penale del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Nel 1968 A.________, nato a T.________ l'8 agosto 1940, sposava C.________, che aveva conosciuto a U.________ in occasione di un soggiorno lavorativo in quella città. Il 24 luglio 1969 dalla loro unione nasceva la figlia Isabelle. Rientrato con la famiglia in Ticino nel 1970, A.________ divorziava nel 1972. Nell'autunno di quell'anno conosceva E.________, con la quale si sposava nell'agosto del 1975 dopo un periodo di convivenza. Nel 1989 A.________ e la sua seconda moglie adottavano due bambine di origine colombiana, cresciute poi con loro a V.________: F.________, nata il 9 settembre 1979, e B.________, nata il 18 gennaio 1986. Esse erano figlie di una prostituta tossicodipendente che le aveva abbandonate, per cui prima dell'adozione vivevano in un orfanotrofio di W.________.
Nell'agosto del 1998 F.________, nel frattempo divenuta maggiorenne, confidava alla madre adottiva di avere subito tempo addietro abusi sessuali da parte del padre adottivo. Pur non avendo denunciato il marito, un anno dopo M.________ si separava da lui, trasferendosi a X.________ con la figlia minore B.________. Quest'ultima, che nel frattempo aveva iniziato a consumare massicciamente differenti sostanze stupefacenti e manifestava problemi comportamentali fino ad allora sconosciuti, nel settembre del 1999 cominciava a frequentare la terza classe alla locale Scuola media. Promossa nell'estate del 2000 su consiglio di classe, essa si iscriveva alla quarta media senza tuttavia portare a termine l'anno scolastico, visto che da Natale aveva praticamente smesso di seguire le lezioni. Sin dalla primavera i servizi sociali avevano invero tentato di collocarla presso una famiglia affidataria, ma il trasferimento era fallito dato che la ragazza non poteva sopportare la lontananza dalla madre. Nel marzo del 2001 M.________ si rivolgeva quindi alla Commissione tutoria regionale per essere aiutata a gestire la figlia, poi ricoverata il 26 aprile 2001 in forma coatta nella comunità G.________. Durante tale ricovero, il 20 agosto 2001, B.________ comunicava allo psicologo del centro di non sentirsi a proprio agio quando il padre la visitava, raccontando di episodi in cui questi l'avrebbe percossa, soprattutto allorché rincasava di notte in ritardo. Essa accennava anche a un fatto che la tormentava, risalente ai suoi dodici anni. Invitata a precisare se avesse subito un abuso sessuale, essa finiva per ammetterlo e in un successivo colloquio del 24 agosto 2001 riconosceva finanche di avere avuto un rapporto sessuale completo. Alla sorella F.________, incontrata il 3 settembre 2001, essa confidava di essere stata violentata dal padre adottivo sul letto di casa quando aveva dodici anni. Prima di rientrare la sorella maggiore rivelava a H.________, direttrice del centro, di essere stata a sua volta abusata ripetutamente da A.________ e di averne poi parlato con la madre quando aveva diciotto anni decidendo tuttavia di lasciar perdere ma esortando il padre a non comportarsi nello stesso modo con la sorellina.
Il 5 settembre 2001 B.________ sporgeva denuncia alla magistratura dei minorenni e A.________ veniva arrestato il giorno seguente. Interrogato egli negava i fatti oggetto della denuncia di B.________, ammettendo tuttavia di avere ripetutamente commesso abusi sessuali a danno della figlia F.________, per un periodo di alcuni mesi situato nel 1991 oppure nel 1992, e aggiungendo che in una circostanza, nel 1980/ 1981, aveva commesso atti sessuali a danno della figlia Isabelle, fatti questi che non hanno però dato luogo a condanna penale per intervenuta prescrizione giusta il previgente diritto. Sentita nuovamente il 19 settembre 2001, B.________ confermava le sue accuse, ribadite ancora durante un confronto dell'11 febbraio 2001 con il padre, in presenza del difensore di quest'ultimo e del Procuratore pubblico. Il 3 maggio 2002 A.________ veniva scarcerato e il 9 ottobre 2003 posto in stato di accusa dal Procuratore pubblico per violenza carnale in concorso con atti sessuali su fanciulli, in particolare per avere, a V.________, presso l'abitazione familiare, nel corso del mese di ottobre 1998, dopo un litigio causato dal mancato rispetto dell'orario fissatole per il rientro a casa, raggiunto la figlia che si trovava nella sua camera sotto le coperte e, sedutosi sul bordo del letto, dicendole che le voleva bene e parlandole male della madre che accusava di averli abbandonati, iniziato ad accarezzarla dapprima sulle spalle poi sui seni e, infilandole la mano sotto il pigiama, fra le gambe, indi a fronte dell'opposizione della vittima, usando violenza in particolare trattenendola con forza per un braccio sul letto, sfilandole con forza il pigiama e togliendosi a sua volta la parte inferiore del training e le mutande, bloccandola con il peso del proprio corpo, costretto la figlia che urlava "basta" a subire la congiunzione carnale (con penetrazione completa), sfruttando anche la situazione particolare in cui la vittima si trovava (assenza della madre dal domicilio, rapporto di filiazione adottivo, differenza di età e di forza fisica, incapacità di reagire della figlia), che ne minavano la capacità di opporre resistenza concreta.
B.
Statuendo il 17 luglio 2004, la Corte delle assise criminali in Lugano riteneva l'accusato autore colpevole dei reati ascrittigli, accertando che nell'ottobre del 1998 egli aveva obbligato la figlia B.________ a subire la congiunzione carnale nell'abitazione familiare di V.________ nei modi descritti nell'atto di accusa. In applicazione della pena il Tribunale gli infliggeva cinque anni di reclusione, computato il carcere preventivo sofferto, condannandolo inoltre a rifondere alla figlia, costituitasi parte civile, fr. 25'000.-- per torto morale e fr. 35'000.-- per spese legali e di patrocinio.
C.
Il 28 novembre 2005 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) respingeva, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso interposto dal condannato contro la decisione della Corte di merito.
D.
A.________ insorge mediante ricorso per cassazione e ricorso di diritto pubblico contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale domandandone in entrambi l'annullamento.
E.
La CCRP rinuncia a presentare osservazioni ai ricorsi. Non sono state chieste altre osservazioni.
Diritto:
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità dei rimedi esperiti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 266 consid. 2, 153 consid. 1; 131 II 352 consid. 1; 129 II 453 consid. 2 e rispettivi rinvii).
2. Date le impugnative e conformemente all'art. 275 cpv. 5 PP, conviene esaminare in primo luogo il ricorso di diritto pubblico e ribadire che con esso possono essere censurati in particolare la violazione dei diritti costituzionali quali la garanzia contro l'arbitrio nell'accertamento dei fatti ed il diritto di essere sentito, mentre la lesione del diritto federale va fatta valere con ricorso per cassazione (art. 269 PP).
3. Ricorso di diritto pubblico (6P.14/2006)
3.1 Introdotto in tempo utile per una pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini e rivolto contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale, il ricorso è in linea di massima ammissibile in virtù degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG. La legittimazione dell'insorgente è pacifica (art. 88 OG).
3.2 In base all'art. 90 cpv. 1 OG l'atto ricorsuale deve contenere le conclusioni del ricorrente, l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in cosa consista la violazione. Considerazioni meramente appellatorie sono irricevibili (DTF 129 I 113 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 3c; 125 I 492 consid. 1b; 122 I 70 consid. 1c).
3.3 A mente del ricorrente l'autorità cantonale ha basato la condanna su accertamenti di fatto manifestamente erronei e contraddittori, violando inoltre il principio "in dubio pro reo" in relazione alla valutazione delle prove nonché il diritto di essere sentito. L'autorità cantonale sarebbe inoltre incorsa in arbitrio infliggendo una pena manifestamente sproporzionata al cospetto delle reali responsabilità dell'accusato.
3.3.1 Per quanto riguarda i singoli accertamenti censurati come arbitrari il ricorrente critica in particolare la conclusione protetta dalla CCRP stante la quale non si giustificava un complemento di perizia in merito ai diari della figlia B.________, prodotti dalla difesa durante il dibattimento, i quali relativizzerebbero sensibilmente la credibilità della vittima.
3.3.2 A questo proposito i giudici ticinesi hanno ricordato come al dibattimento M.________ abbia dichiarato di avere rinvenuto tra gli effetti personali di B.________ i diari, trasmessi in fotocopia al difensore del marito perché fossero esibiti al processo. Il tribunale di merito li ha versati agli atti, nonostante l'opposizione della parte civile e del Procuratore pubblico, dando atto che l'imputato chiedeva su quei diari un complemento di perizia da parte della dottoressa I.________, psichiatra, la quale aveva vagliato la credibilità della vittima. La Corte ha considerato che i periti giudiziari, dottor L.________, psichiatra (chiamato ad esprimersi sulla capacità di intendere e di volere dell'accusato), e dottoressa I.________, erano ininterrottamente in aula dal 12 al 14 luglio 2004, che i diari erano stati prodotti il pomeriggio del 13 luglio 2004 ed erano stati consegnati alla dottoressa I.________ per esame, la quale il 14 luglio 2004 aveva ritenuto non essere necessario alcun complemento di perizia. Anzi, secondo la specialista la lettura dei diari corroborava semmai le sue prime valutazioni. Ciò premesso, il tribunale ha respinto il prospettato complemento di perizia giudicandolo finanche privo d'oggetto, la difesa avendo potuto opporre alla perita domande specifiche sulla rilevanza e sull'influenza dei diari per rapporto alla credibilità della ragazza.
La CCRP ha protetto tale modo di procedere, sottolineando come il ricorrente abbia semplicemente contrapposto al convincimento della Corte di assise la sua personale interpretazione del contenuto dei diari prodotti al dibattimento per rendere verosimile che B.________, richiamando la violenza subita da piccola, si riferiva alla sua infanzia in Colombia e non ai fatti in narrativa. Questo tuttavia non basta per fondare una critica di arbitrio né per rimproverare al tribunale di merito di avere illegalmente limitato i diritti dell'accusato. Da un lato perché al dibattimento la perita ha confermato le sue precedenti valutazioni e dall'altro perché il ricorrente nemmeno si confronta con le particolareggiate motivazioni che hanno indotto i giudici a ritenere la giovane attendibile. L'ultima autorità cantonale ha quindi concluso che, rifiutando un formale complemento di perizia sulla credibilità della vittima, la Corte di assise non ha violato i diritti della difesa (sentenza impugnata pag. 5 e segg.).
3.3.3 Il ricorrente eccepisce che da un esame critico dei diari emerge come non vi fossero sufficienti elementi di certezza per poter giungere a conclusione che i ricordi di B.________ adolescente - quelli cioè che le hanno fatto dire, anche al dibattimento, di essere stata costretta a subire, nel corso del mese di ottobre 1998, contro la sua volontà una congiunzione carnale completa ad opera del padre adottivo - riflettano ciò che B.________ ha realmente subito da bambina (ricorso pag. 10). Inoltre prima di respingere la domanda di complemento peritale la Corte del merito non ha potuto esaminare se le violenze subite da B.________ venissero messe in relazione con la Colombia, con la vita passata con la madre naturale, eroinomane ed ammalata di aids, o piuttosto con la famiglia adottiva che in questi frangenti viene vista come un rifugio, con valenza protettiva (ricorso pag. 12). Infine, respingendo la richiesta di complemento peritale, l'autorità cantonale avrebbe omesso di approfondire un aspetto rilevante manifestamente nuovo della vicenda: ossia le violenze subite da B.________ in Colombia all'età di tre anni circa. Con ciò il ricorrente si duole pure della violazione del diritto di essere sentito (ricorso pag. 18). B.________ manifesterebbe inoltre un chiaro sentimento di vendetta nei confronti del padre adottivo, non tanto per quello che lei avrebbe subito, ma per quello che ha subito la sorella F.________ (ricorso pag. 19). Un perito coscienzioso avrebbe certamente dovuto analizzare nel dettaglio se lo stato di shock per il trauma subito poteva essere messo in relazione con i flash riferiti all'episodio di abuso e/o violenza, mai approfondito, che B.________ stessa sostiene essere avvenuto in Colombia. Questo, a maggior ragione, considerando che il perito al dibattimento si è espresso unicamente (e sbrigativamente) sul contenuto dei diari senza tuttavia indagare anche su B.________ esaminandola nella prospettiva di quanto da lei stessa scritto (ricorso pag. 21).
3.4 Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare all'assunzione stessa o perlomeno di potersi esprimere sui suoi risultati, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF 131 I 153 consid. 3; 126 I 15 consid. 2a; 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2). Tale diritto non impedisce all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 124 I 208 consid. 4a; 122 II 464 consid. 4a; 120 Ib 224 consid. 2b). Nell'ambito di tale valutazione anticipata delle prove all'autorità compete un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene soltanto in caso d'arbitrio (DTF 131 I 153 consid. 3 e rinvii). Al riguardo, la pretesa violazione del diritto di essere sentito, riferita in concreto alla valutazione delle prove, coincide con la censura di arbitrio.
3.5 Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice di merito, il cui operato è già stato esaminato dalla CCRP nei limiti delle facoltà che le competevano, dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 120 Ia 31 consid. 4b e rinvii). Per motivare l'arbitrio, la cui incompatibilità con l'ordine giuridico è sancita dall'art. 9 Cost., non basta criticare semplicemente la decisione impugnata né contrapporle una versione propria, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con la situazione fattuale, si fondino su una svista manifesta o contraddicano in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. Il Tribunale federale annulla d'altra parte la decisione impugnata quand'essa è insostenibile non solo nelle motivazioni, bensì anche nel risultato (DTF 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 177 consid. 2.1, 273 consid. 2.1 e rinvii). Un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando il giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio, ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, egli ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii).
3.6 Il principio "in dubio pro reo", quale corollario alla garanzia della presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 n. 2 Patto ONU II, si applica sia nell'ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell'onere probatorio. Nella valutazione delle prove esso implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo. La massima non impone però che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa: il principio è disatteso quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato. Il Tribunale federale si impone in quest'ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni l'accusato, nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a, e rispettivi rinvii).
3.7 Ove la cognizione dell'ultima istanza cantonale è almeno pari a quella di cui fruisce il Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico, il gravame può venire diretto solo contro la decisione di ultima istanza e non contro quella dell'autorità precedente (DTF 125 I 492 consid. 1a; 118 Ia 20 consid. 3b; 111 Ia 353 consid. 1b). Nella fattispecie la CCRP aveva sui quesiti posti nel ricorso di diritto pubblico un potere cognitivo simile a quello del Tribunale federale (cfr. art. 288 lett. c CPP/TI). In questo caso, il Tribunale federale non si limita a esaminare se l'ultima istanza cantonale sia caduta nell'arbitrio: un siffatto modo di procedere renderebbe praticamente nullo il ruolo assegnato in questo campo al giudice costituzionale, introducendo a torto una duplice limitazione del potere di esame del Tribunale federale. Si tratta al contrario di sapere se la valutazione delle prove effettuata dal primo giudice sia arbitraria o no: nella fattispecie, occorre quindi esaminare se la Corte di merito sia incorsa in una valutazione arbitraria delle prove e se la CCRP abbia pertanto negato a ragione oppure a torto l'arbitrio. Il Tribunale federale esamina senza riserva l'uso che l'autorità cantonale di ricorso ha fatto del suo limitato potere cognitivo (DTF 125 I 492 consid. 1a/cc, 116 III 70 consid. 2b, 112 Ia 350 consid. 1; sentenza 1P.105/2001 del 28 maggio 2001 consid. 4, pubblicata in RDAT II-2001, n. 58, pag. 227 e segg.). Anche se la decisione dei primi giudici non può essere impugnata formalmente, il ricorrente può e deve, nella motivazione del ricorso di diritto pubblico, contestare nel merito la valutazione delle prove da questi eseguita con il susseguente avallo dell'ultima istanza cantonale. Egli deve tuttavia confrontarsi contemporaneamente con la motivazione della decisione dell'ultima istanza, la sola che costituisce oggetto del litigio, e spiegare come e perché sia stata negata a torto una valutazione arbitraria delle prove da parte dei giudici di merito (DTF 125 I 492 consid. 1 a/cc).
3.8 Le critiche sugli accertamenti fattuali contenute nel ricorso soddisfano solo in minima parte i suddetti requisiti, risultando così in gran parte inammissibili. Così per quanto riguarda il complemento di perizia postulato dalla difesa in merito ai diari di B.________, il ricorso si esaurisce in una lunga serie di considerazioni appellatorie mediante le quali il ricorrente mette in discussione la credibilità della vittima semplicemente riproponendo la propria personale interpretazione del contenuto dei diari e contrapponendola a quella dei giudici cantonali senza però allegare effettive censure di portata costituzionale, le uniche esaminabili in questa sede.
Già in gran parte irricevibili nella forma, le censure del ricorrente si rivelano insostenibili anche nella sostanza. I giudici di merito si sono infatti scrupolosamente chinati sui diari della vittima, giustamente sottolineando come essi vadano letti nella loro integralità e non estrapolando qua e là passaggi che, letti da soli, potrebbero diventare fuorvianti (v. sentenza di primo grado pag. 65). Essi sono solo un tassello dell'intera ricostruzione dei fatti. Il ricorrente enfatizza la portata di singoli frammenti del diario della giovane, in particolare quelli relativi ai flash di memoria di avvenimenti verificatisi in Colombia prima dell'adozione, sostenendo che la giovane si sarebbe confusa ed avrebbe proiettato sul padre violenze da lei subite nel suo paese di origine, nella sua primissima infanzia. Orbene la debolezza di questa tesi difensiva emerge già solo se si considera la notevole mole di materiale raccolto e valutato con cura dall'autorità giudiziaria per verificare l'attendibilità dei ricordi della vittima: i riscontri incrociati fra le testimonianze delle figlie, le testimonianze degli operatori sociali ai quali la giovane confidò la violenza subita, i confronti tra accusato e vittima, la perizia di credibilità, le numerose contraddizioni emerse nelle dichiarazioni dell'accusato, tutti elementi che permettevano di concludere, senza arbitrio, che il vissuto descritto dalla giovane nei vari interrogatori fosse autentico e non potesse essere frutto di confusioni. I giudici di merito hanno altresì fondato la propria argomentazione su convincenti basi metodologiche, indicando con rigore tutti gli elementi da prendere in considerazione a fronte di un processo indiziario in ambito di reati contro l'integrità sessuale, non mancando di confrontarsi con la più recente giurisprudenza in merito del Tribunale federale (v. sentenza 1P.19/2002 del 30 luglio 2002, consid. 3). Muovendo da queste rigorose premesse di metodo la Corte di merito ha pertinentemente rilevato la lunga e sofferta elaborazione attraverso la quale la vittima è passata prima di riuscire ad esternare il suo vissuto traumatico a delle persone di fiducia e, in seguito, alla magistratura. Il suo racconto è apparso, in tutte le fasi processuali, privo di contraddizioni di rilievo o di imprecisioni che possano inficiarne la credibilità. Credibilità confermata anche dalla perizia della dottoressa I.________, che ha negato la presenza nella personalità della giovane di disturbi psichici o elementi tali da ritenere che essa abbia potuto mentire. Esplicitamente confrontata in aula agli estratti di diario su cui il ricorrente insiste nella sua tesi difensiva, la psichiatra non ha per altro accennato a cambiare la sua opinione, ma ha anzi ribadito come l'esame di tale materiale non abbia fatto altro che confermarla nelle sue conclusioni. A fronte di questo solido castello probatorio, l'autorità giudiziaria era legittimata, senza per questo violare i diritti costituzionali sollevati nell'impugnativa, a ritenere superfluo un complemento di perizia sulla base dei diari in parola.
4.
Giudicato arbitrario è anche l'assunto stante il quale il ricorrente non può beneficiare di sconti di pena dato il suo comportamento processuale, segnatamente per non avere ammesso le proprie responsabilità. Simile conclusione violerebbe in maniera inammissibile il diritto di ogni imputato di tacere ed eventualmente anche di mentire (ricorso pag. 39 e seg.). La pena risulterebbe inoltre arbitrariamente rigorosa e vi sarebbe una manifesta disparità di trattamento rispetto ad altri casi simili (ricorso pag. 40 e segg.).
4.1 Nella misura in cui il ricorrente contesta la commisurazione della pena in quanto tale, il ricorso di diritto pubblico è inammissibile, poiché in base a prassi costante del Tribunale federale le critiche in questo ambito vanno di regola fatte valere tramite ricorso per cassazione. La commisurazione della pena va infatti effettuata secondo l'art. 63 CP. Una disuguaglianza ingiustificata di trattamento suole ledere i criteri ivi stabiliti. Solo eccezionalmente è esperibile al proposito il ricorso di diritto pubblico (di natura sussidiaria), per esempio nei rarissimi casi in cui pene determinate di per sé in modo conforme ai criteri contemplati in detto articolo dessero luogo ad un'obiettiva ingiustificata disuguaglianza di trattamento (DTF 116 IV 292). Perché nel caso concreto sarebbe data una simile eccezione non viene spiegato dal ricorrente. Sotto questo profilo il ricorso di diritto pubblico è pertanto inammissibile.
4.2 Per quanto riguarda il diritto dell'imputato di non rispondere, deducibile dall'art. 14 n. 3 lett. g Patto Onu II e dall'art. 6 n. 1 CEDU (v. in proposito DTF 131 IV 36 consid. 3.1; 130 I 126 consid. 2.1 e rinvii), l'autorità cantonale non ha disconosciuto al ricorrente tale diritto, ma ha semplicemente preso atto che il suo comportamento processuale non induceva a riduzioni di pena (v. sentenza di primo grado pag. 128). La mancata ammissione delle proprie responsabilità non ha comportato un aggravamento della posizione dell'accusato, ma è stata considerata in maniera neutra dai giudici ticinesi, per cui la censura, già di per sé inammissibile perché implicitamente volta ad ottenere un'interpretazione dell'art. 63 CP conforme alle suddette convenzioni e come tale da fare valere mediante ricorso per cassazione (v. DTF 113 IV 56 consid. 4), è comunque destituita di fondamento e va disattesa.
5. Ricorso per cassazione (6S.38/2006)
5.1 Il ricorso per cassazione può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). La Corte di cassazione del Tribunale federale è vincolata dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale (art. 277bis cpv. 1 seconda frase PP).
5.2 Il ricorrente rimprovera alla CCRP di avere violato il diritto federale per averlo ritenuto autore colpevole, in concorso ideale con il reato di violenza carnale ex art. 190 cpv. 1 CP, di atti sessuali con fanciulli ai sensi dell'art. 187 n. 1 cpv. 1 CP (ricorso pag. 5). Egli argomenta che l'art. 187 CP costituisce una lex specialis fondata sull'età e voluta per tutelare i minori in assoluto (ricorso pag. 6). Si impone pertanto di ammettere che, quando gli articoli 189 e 190 CP si applicano in presenza di un minore, essi assorbano integralmente la fattispecie prevista dall'articolo 187 CP, le cui condizioni di applicazione sono peraltro molto meno restrittive. Ritenuta quindi l'applicazione alternativa dell'art. 187 CP e dell'art. 190 CP, i principi del concorso ideale giusta l'art. 68 CP risultano del tutto incompatibili con la fattispecie in esame, nella quale il ricorrente intravede peraltro più una pluralità di azioni che un'unità come invece ritenuto nel giudizio impugnato (ricorso pag. 5). Il ricorrente chiede quindi al Tribunale federale una modifica della sua giurisprudenza, nel senso di un allineamento a quella relativa al concorso improprio fra art. 219 CP e gli art. 189 CP e/o 190 CP di cui in DTF 126 IV 136, da cui consegue che il ricorrente dovrà venire prosciolto dall'accusa di atti sessuali con fanciulli ai sensi dell'art. 187 n. 1 cpv. 1 CP (ricorso pag. 7).
5.3 Nella misura in cui sostiene che la fattispecie denota una pluralità di azioni e non un comportamento unico, il ricorrente rimette in discussione in maniera per altro generica e vaga gli stessi accertamenti dell'autorità cantonale, la quale ha chiaramente basato il suo giudizio su di un singolo fatto, avvenuto, come assodato in maniera giudicata costituzionalmente corretta nell'esame del parallelo ricorso di diritto pubblico, nell'ottobre 1998 a V.________ nell'abitazione familiare. Nel merito di questo argomento non è dunque possibile entrare nel quadro di un ricorso per cassazione (art. 269 cpv. 1, 273 cpv. 1 lett. b, 277bis cpv. 1 PP).
5.4 Per quanto riguarda invece le censure ammissibili in questa sede, ovvero quelle di diritto federale relative alla concorrente applicazione degli art. 190 e 187 CP , l'autorità cantonale ha rilevato come il Tribunale federale ravvisi concorso ideale fra dette norme, per cui non spetta ad essa scostarsi da un orientamento di giurisprudenza invalso e consolidato, per tacere dalla circostanza che la gravità degli atti commessi e la colpa dell'imputato non mutano, con o senza concorso (sentenza impugnata pag. 19).
5.5 Contrariamente a quanto proposto dal ricorrente non vi è motivo per cambiare la giurisprudenza su cui si sono correttamente basati i giudici ticinesi. Come il Tribunale federale ha già avuto occasione di illustrare in DTF 124 IV 154 consid. 3a, le norme in questione tutelano differenti beni giuridici: l'art. 187 CP si prefigge di garantire un normale e armonioso sviluppo psicofisico dei fanciulli, preservandoli dai pericoli insiti nelle premature esperienze sessuali, mentre gli art. 189 e 190 CP proteggono, a prescindere dall'età della vittima, la libera determinazione in materia sessuale. Qualora atti sessuali con una persona minore di sedici anni adempiano contemporaneamente le fattispecie legali della coazione sessuale o della violenza carnale va pertanto ammesso il concorso (DTF 122 IV 97 consid. 2a; 119 IV 309 consid. 7). Questa è altresì l'opinione dottrinale dominante (v. Stefania Suter-Zürcher, Die Strafbarkeit der sexuellen Handlung mit Kindern nach Art. 187 StGB, tesi, Zurigo 2003, pag. 240 e seg.; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 6a ed., Berna 2003, § 7 n. 23; Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, 8a ed., Zurigo 2003, pag. 431; Peter Hangartner, Selbstbestimmung im Sexualbereich - Art. 188 bis 193 StGB, tesi sangallese, Bamberg 1998, pag. 244; Trechsel, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997, n. 22 ad art. 187; v. del resto anche FF 1985 II 968), mentre non convincono le contrarie posizioni di minoranza parzialmente riportate nel gravame (v. Philipp Maier, Die Nötigungsdelikte im neuen Sexualstrafrecht, tesi, Zurigo 1994, pag. 381; Günther Arzt, Zur Verjährung des sexuellen Missbrauchs von Kindern, in Festgabe Schnyder, Friburgo 1995, pag. 18), non da ultimo poiché comportano il rischio di banalizzare la gravità stessa della duplice offesa cui sono confrontati i fanciulli vittime di reati di questo genere: offesa violenta all'integrità sessuale in quanto tale, che va protetta a prescindere dall'età, e offesa al loro diritto di crescere in maniera sana senza essere prematuramente esposti ad esperienze sessuali che minano seriamente il loro normale sviluppo psicofisico (v. Katrin Hartmann, Violence et exploitation sexuelle, in Les droits de l'enfant: et les filles?, Sion 2003, pag. 125 e seg.; L'abus sexuel des enfants en Europe, a cura di Corinne May-Chahal e Maria Herczog, Editions du Conseil de l'Europe 2003; Gottfried Fischer/Peter Riedesser, Lehrbuch der Psychotraumatologie, 2a ed., Monaco/Basilea 1999, pag. 258 e segg; Frédérique Gruyer/Martine Fadier-Nisse/Pierre Sabourin, La violence impensable. Inceste et maltraitance, Parigi 1991, pag. 18 e segg.). Si tratta di una duplice offesa ben evidente nel caso specifico, viste le dolorose conseguenze che la violenta aggressione ha avuto nello sviluppo della giovane vittima, la quale del resto, come accertato dall'autorità cantonale, prima di allora non aveva manifestato particolari problemi comportamentali, mentre proprio dopo i fatti qui in esame è entrata in un tunnel di tossicodipendenza e di disagio molto preoccupanti, da cui potrà uscire solo a prezzo di grande sofferenza (v. Else Michaelis-Arntzen, Die Vergewaltigung aus kriminologischer, viktimologischer und aussagepsychologischer Sicht, 2a ed., Monaco 1994, pag. 37 e segg.; Pia Thormann, Zur Situation der Frau als Opfer einer Vergewaltigung, in Sexualdelinquenz/Délinquance sexuelle, a cura di Jörg Schuh e Martin Killias, Coira/Zurigo 1991, pag. 130 e segg.; Carola Reetz, Sexuelle Gewalt gegen Frauen, in Gewalt im Alltag/Violence au quotidien, a cura di Jörg Schuh, Grüsch 1990, pag. 157 e segg.). In questo senso è destituita di fondamento la pretesa applicazione analogica della giurisprudenza in materia di concorso improprio fra violazione del dovere d'assistenza o educazione (art. 219 CP) da una parte e i reati di cui agli art. 189 e 190 CP dall'altra, atteso che tutte le componenti di illiceità e disvalore dell'art. 219 sono contenute negli art. 189 e 190 CP , i quali assorbono pertanto il primo reato in termini di specialità (DTF 126 IV 136), mentre nel caso degli art. 190 e 187 CP non può esistere tale rapporto di specialità visto che l'offesa è portata a due beni giuridici differenti, non compresi l'uno nell'altro.
5.6 Da quanto sopra discende che, ammettendo concorso ideale fra la fattispecie dell'art. 190 CP e quella dell'art. 187 CP, l'autorità cantonale non ha violato il diritto federale per cui il ricorso per cassazione va respinto.
6. Sulle spese
Le spese di entrambi i ricorsi seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG e art. 278 cpv. 1 PP).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui sono ammissibili, i ricorsi sono respinti.
2.
La tassa di giustizia di complessivi fr. 4000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e al Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Corte di cassazione e di revisione penale.
Losanna, 28 maggio 2006
In nome della Corte di cassazione penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: