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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_50/2014  
 
2C_51/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 28 maggio 2014  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Zünd, Presidente, 
Donzallaz, Kneubühler, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
patrocinato dall'avv. Fabrizio Filippo Monaci e 
dall'avv. Patrick Gianola, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona, 
 
Steuerverwaltung des Kantons Schwyz, Bahnhofstrasse 15, 6430 Schwyz. 
 
Oggetto 
Imposta cantonale e imposta federale diretta 2008, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 26 novembre 2013 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.A.________ si è trasferito nel 2005 a U.________ (TI), dopo essersi sposato con B.A.________. Al momento del decesso della moglie, avvenuto l'anno successivo, lo stesso ha ereditato un ingente patrimonio mobiliare e immobiliare. In tale contesto, è diventato tra l'altro proprietario della particella n. xxx RFD di U.________ (di oltre 1000 m2 ) e della particella n. yyy RFD di V.________ (di oltre 3000 m2 ), vicina alla precedente. 
Nell'ottobre 2008, A.A.________ ha annunciato alle autorità ticinesi la sua partenza dal Comune di U.________, e notificato il suo arrivo nella località di W.________ (SZ), dove ha locato un appartamento di 3,5 locali e un posto barca per una pigione mensile di fr. 4'600.--, con prima scadenza contrattuale al 30 settembre 2009. 
A.A.________ ha quindi inoltrato la dichiarazione d'imposta per l'anno 2008 all'Ufficio di tassazione del Canton Svitto dove non è stato nel seguito tuttavia imposto: con comunicazione del 12 gennaio 2011, l'autorità comunale di W.________ ha in effetti rilevato che - a partire dall'ottobre 2009 - il contribuente figurava aver locato un'unica stanza in un appartamento con altre persone, per una pigione mensile di fr. 600.--, ragione per la quale vi erano motivi per credere che il domicilio di W.________ fosse fittizio. 
 
B.   
In data 11 gennaio 2012, l'Ufficio di tassazione di X.________ ha notificato a A.A.________ la decisione di tassazione concernente l'imposta federale diretta (IFD) e l'imposta cantonale (IC) 2008, ritenendolo illimitatamente imponibile nel Cantone Ticino. 
Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, il reclamo interposto contro la menzionata decisione è stato respinto il 10 luglio 2013. Sottolineando tra l'altro la differenza di grandezza tra la dimora di U.________ (di oltre 400 m2 ) - dove vive una domestica - e quella locata a W.________, il fatto che sia per il mappale di U.________ che per quello di V.________ il contribuente ha dichiarato dei valori locativi, così come il fatto che - ancora nel 2012, quando l'ha collaudata - a suo nome risultava immatricolata in Ticino una vettura, l'autorità di tassazione ha infatti ribadito che, per l'anno fiscale in discussione, il domicilio fiscale primario di A.A.________ non fosse nel Canton Svitto ma sempre e ancora a U.________ (TI). 
La decisione su reclamo è stata in seguito confermata dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che si è espressa in merito con sentenza del 26 novembre 2013. 
 
C.   
Il 16 gennaio 2014, A.A.________ ha impugnato il giudizio della Camera di diritto tributario con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Censurando a vario titolo la violazione del diritto federale, tra cui quella del divieto della doppia imposizione, così come un accertamento rispettivamente un apprezzamento manifestamente inesatto dei fatti, chiede in via principale che lo stesso sia annullato, e la constatazione del fatto che il suo domicilio fiscale si trova nel Canton Svitto. In via subordinata, postula invece che l'incarto venga rinviato alla Corte cantonale per nuova decisione. 
Nel corso della procedura, la Divisione delle contribuzioni ha chiesto che il gravame sia dichiarato inammissibile per difetto di motivazione rispettivamente che, per quanto ammissibile, sia respinto. La domanda di respingere il ricorso, nella misura in cui sia ammissibile, è giunta anche dalla Camera di diritto tributario. L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha rinunciato a presentare osservazioni, mentre le autorità fiscali svittesi hanno chiesto che il ricorso sia accolto. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Ricevuto il ricorso di A.A.________, il Tribunale federale ha aperto due incarti distinti, uno per l'imposta cantonale (2C_50/2014) e uno per l'imposta federale diretta (2C_51/2014), che si giustifica nel seguito di congiungere. 
 
1.1. Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF).  
Esso è stato presentato in tempo utile dal destinatario del giudizio contestato (art. 46 cpv. 1 lett. c in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto di principio ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (al riguardo, cfr. anche l'art. 73 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]). 
 
1.2. Nell'ambito di ricorsi in materia di doppia imposizione, l'impugnazione della pronuncia di ultima istanza di uno dei cantoni interessati può venire accompagnata da quella delle decisioni degli altri cantoni che si prevalgono della propria sovranità fiscale (DTF 133 I 300 consid. 2.4 pag. 306 seg.).  
In relazione al periodo fiscale 2008, dai fatti accertati non risulta che le autorità svittesi abbiano finora mai emanato una decisione di tassazione, bensì che le stesse si siano limitate a inviare al ricorrente una lettera - datata il 21 ottobre 2013 e prodotta davanti alla Camera di diritto tributario durante l'udienza del 13 novembre successivo - nella quale indicano genericamente di non rinunciare alle loro prerogative fiscali ed interrompono il decorrere dei termini di prescrizione. La procedura davanti al Tribunale federale non può di conseguenza che riguardare solo la sentenza della Camera di diritto tributario, che conferma a sua volta l'originaria decisione di tassazione emessa l'11 gennaio 2012 dal fisco ticinese. 
 
2.  
 
2.1. Con il ricorso in materia di diritto pubblico può essere tra l'altro censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che comprende i diritti costituzionali dei cittadini e pertanto anche il divieto della doppia imposizione, al quale il ricorrente principalmente si richiama (DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447 seg., 462 consid. 2.3 pag. 466; 133 I 300 consid. 1.1 pag. 302).  
Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni ed i motivi su cui queste si fondano; indicandoli, dev'essere spiegato in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). Esigenze più severe si applicano in relazione alla violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale federale esamina infatti simili censure soltanto se sono state sollevate e motivate in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254). 
 
2.2. Visto che il Canton Svitto non ha finora proceduto a nessuna tassazione e si limita a chiedere l'accoglimento del ricorso, il Tribunale federale basa anche nella fattispecie il suo esame giuridico sull'accertamento dei fatti che è stato svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 139 II 373 consid. 1.7 pag. 378; sentenze 2C_441/2013 del 27 marzo 2014 consid. 2.3; 2C_891/2011 del 23 luglio 2012 consid. 1.3 e 2C_375/2010 del 22 marzo 2011 consid. 1.3).  
Ad altra conclusione non porta infatti nemmeno la giurisprudenza citata nell'impugnativa, siccome: 
la DTF 131 II 710 (consid. 1.2) e la DTF 130 II 202 (consid. 3.1) attestano solo che il Tribunale federale esamina liberamente se il diritto cantonale e la relativa applicazione da parte delle istanze inferiori rispettino i dettami della legge sull'armonizzazione fiscale, ovvero un aspetto di carattere giuridico, che non ha direttamente a che vedere con l'accertamento dei fatti (sentenza 2C_823/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 2); 
la DTF 131 I 145 (consid. 2.4) indica invece che - in ambito di doppia imposizione intercantonale - il Tribunale federale esamina liberamente fatti e diritto, ma dà conto di una giurisprudenza che è stata in questa forma superata (ciò che per altro ammette il ricorrente medesimo, citando le sentenze 2C_375/2010 del 22 marzo 2011 e 2C_514/2008 dell'8 settembre 2009) con l'abrogazione della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria e la sua sostituzione con la legge sul Tribunale federale ( DTF 139 II 373 consid. 1.6 seg.; 2C_514/2008 dell'8 settembre 2009 consid. 3.1). 
 
2.3. Sempre diversamente da quanto sostenuto nell'impugnativa, dati non sono infine gli estremi per la produzione di nuovi documenti (doc. 3-6 allegati al ricorso).  
 
2.3.1. Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Secondo giurisprudenza, ciò è in particolare il caso per fatti e prove divenuti rilevanti a seguito di una nuova ed imprevedibile argomentazione giuridica formulata dall'istanza precedente; così invece non è quando i nuovi fatti e le nuove prove avrebbero potuto e dovuto essere addotti già dinanzi a tale istanza.  
Per tentare di dimostrare che l'accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o l'apprezzamento delle prove arbitrario, l'insorgente non può in effetti fondarsi su allegazioni che egli stesso o un suo rappresentante hanno omesso di fare valere in precedenza (sentenze 2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 4.1 e 2C_162/2008 del 7 luglio 2008 consid. 2.2). 
 
2.3.2. Ciò è tuttavia proprio quello che anche il ricorrente pretenderebbe a torto di fare. Incontestabile è che il tema del suo domicilio fiscale primario era l'unico su cui la Corte cantonale era ancora chiamata ad esprimersi ed esso non è nemmeno stato esaminato in un'ottica nuova e imprevedibile. Se l'insorgente avesse ritenuto fondamentali i documenti in discussione, che non risultano trovarsi altrove negli atti componenti l'incarto su cui la Corte cantonale ha statuito e che sono in seguito stati acquisiti anche dal Tribunale federale, non aveva pertanto che da allegarli al ricorso presentato davanti alla Camera di diritto tributario.  
 
2.4. Per quanto precede, questa Corte giudicherà la fattispecie basandosi solo sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF).  
Anche le aggiunte e le precisazioni formulate qua e là nel ricorso costituiscono in effetti dei fatti nuovi, presentati in violazione dell' art. 105 LTF, e che il Tribunale federale non può pertanto tenere in considerazione (Claude-Emmanuel Dubey, La procédure de recours devant le Tribunal fédéral, in François Bellanger/Thierry Tanquerel [ed.], Le contentieux administratif, 2013, 137 segg.,159 segg.). 
 
I.       Censure di natura formale  
 
3.  
Richiamandosi all'art. 29 cpv. 2 Cost., il ricorrente denuncia in via preliminare una violazione del proprio diritto di essere sentito. 
Lamenta infatti la mancata audizione di C.________, già governante della moglie e ora alle sue dipendenze, rispettivamente denuncia come il giudizio impugnato non si esprima sui motivi che avrebbero portato la Corte cantonale - apprezzando anticipatamente la prova offerta - a rinunciare ad assumerla. 
 
3.1. Ancorato nell'art. 29 cpv. 2 Cost., il diritto di essere sentito comprende vari aspetti; tra questi, il diritto ad offrire prove pertinenti e ad ottenerne l'assunzione, così come quello ad una decisione motivata (sul diritto ad offrire prove pertinenti e ad ottenerne l'assunzione: DTF 134 I 140 consid. 5.3 pag. 148; 130 II 425 consid. 2.1 pag. 428; sul diritto ad una decisione motivata: DTF 134 I 83 consid. 4.1 pag. 88; 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236 seg.). Per quanto riguarda le imposte in discussione, il diritto ad offrire prove pertinenti e ad ottenerne l'assunzione è inoltre ribadito dall'art. 115 in relazione con l'art. 142 LIFD e dall'art. 188 in relazione con l'art. 228 LT.  
Evidentemente, una lesione dei due distinti aspetti del diritto di essere sentito cui il ricorrente si richiama, presuppone però che la prova sia stata davvero offerta (sentenza 2C_415/2012 del 2 novembre 2012 consid. 5.3.2). 
 
3.2. Proprio tale condizione fa tuttavia difetto nella fattispecie che qui ci occupa.  
In luogo di richiedere a chiare lettere l'audizione della governante, nel ricorso (come del resto in precedenza) l'insorgente si è infatti limitato ad osservare di occupare la casa di U.________ solo molto raramente e comunque per brevissimi soggiorni e che, se richiesto, la sig.ra C.________ avrebbe potuto darne conferma. In sede di udienza davanti ai Giudici cantonali, non ha invece fatto nemmeno menzione di tale possibilità. 
 
3.3. Davanti alla Camera di diritto tributario, nessuno degli aspetti del diritto di essere sentito evocati dall'insorgente è stato quindi violato.  
 
II.       Imposta cantonale (doppia imposizione intercantonale)  
 
4.  
A norma dell'art. 127 cpv. 3 Cost. la doppia imposizione intercantonale è vietata; la Confederazione prende i provvedimenti necessari. 
Una doppia imposizione contraria all'art. 127 cpv. 3 Cost. si realizza quando un contribuente è tassato da due o più cantoni sullo stesso oggetto per il medesimo periodo di tempo (doppia imposizione attuale), oppure quando un cantone, violando le norme che regolano i casi di conflitto, eccede i limiti della propria sovranità fiscale (doppia imposizione virtuale; 134 I 303 consid. 2.1 pag. 306 segg.; 133 I 308 consid. 2.1 pag. 311; Peter Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2a ed. 2010, pag. 11 segg. ). 
Nella misura in cui, per l'anno 2008, il Canton Ticino sostiene di essere luogo di domicilio principale del ricorrente mentre quest'ultimo non condivide tale avviso, così come nella misura in cui il Canton Svitto non ha in relazione a quello stesso periodo (ancora) proceduto a nessuna tassazione del ricorrente, il Tribunale federale deve per il momento (ancora) esprimersi su un caso di doppia imposizione di natura virtuale (sentenze 2C_827/2008 del 16 giugno 2009 consid. 2 e 2C_175/2008 del 22 agosto 2008 consid. 2). 
 
5.  
 
5.1. Una persona fisica ha domicilio fiscale in un cantone segnatamente quando vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 3 cpv. 2 LAID; per quanto riguarda il Canton Ticino, cfr. nel contempo l'art. 2 cpv. 2 della legge tributaria del 21 giugno 1994 [LT; RL/TI 10.2.1.1]). Il domicilio fiscale è di conseguenza caratterizzato da un elemento obiettivo, costituito dall'effettiva residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall'intenzione di rimanervi in modo duraturo (sentenza 2C_92/2012 del 17 agosto 2012 consid. 4.1, in ASA 81 671, con ulteriori rinvii).  
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'art. 127 cpv. 3 Cost., medesimo principio vale in ambito intercantonale. Anche in questo contesto, il domicilio fiscale principale di una persona fisica si trova dove la stessa ha il proprio domicilio fiscale e pertanto nel luogo in cui, di fatto, si situa il centro dei suoi interessi (DTF 132 I 29 consid. 4.1 pag. 36; 125 I 54 consid. 2 pag. 56). 
 
5.2. La determinazione del domicilio fiscale principale non si fonda di regola su una prova certa, ma è il risultato dell'apprezzamento di una serie di indizi relativi alla professione svolta dal contribuente, alla sua situazione familiare, ecc. (sentenze 2C_397/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 2.4.2; 2C_646/2007 del 7 maggio 2008 consid. 4.3.3). Come ricordato nel giudizio impugnato, ai cui considerandi in merito può essere rinviato a titolo completivo, detto luogo non si determina nemmeno in funzione delle dichiarazioni del contribuente o dei suoi desideri e, in tal misura, il domicilio fiscale non può quindi essere scelto (DTF 132 I 29 consid. 4.1. pag. 35 seg.; 125 I 54 consid. 2a pag. 56).  
Se una persona intrattiene contatti con più luoghi, occorre verificare con quale di questi il contatto sia più stretto. Anche in tal caso, alla domanda dev'essere data risposta attraverso un apprezzamento complessivo della fattispecie (DTF 132 I 29 consid. 4.2 pag. 36 seg. con ulteriori rinvii; sentenza 2C_1267/2012 del 1° luglio 2013 consid. 3.2). 
 
5.3. Da un punto di vista procedurale, il sussistere del domicilio fiscale, quale elemento che fonda o aumenta il carico impositivo, è un aspetto che, seppure con la collaborazione del contribuente, compete all'autorità fiscale di accertare (art. 196 segg. LT, che riprendono quanto prescritto dall'art. 123 segg. LIFD; sentenza 2C_484/2009 del 30 settembre 2010 consid. 3.3). Secondo giurisprudenza, quando chiari e precisi indizi rendono molto verosimile la fattispecie stabilita dall'autorità, spetta tuttavia al contribuente confutare, prove alla mano, quanto dalla stessa viene sostenuto (2C_111/2012 del 25 luglio 2012 consid. 4.4; 2C_672/2010 del 30 giugno 2011 consid. 4.2).  
Nonostante il principio in base al quale, una volta stabilito, il domicilio continua a sussistere fino alla costituzione di uno nuovo, non trovi applicazione in ambito intercantonale, poiché è riservato ai casi di trasferimento all'estero (DTF 138 II 300 consid. 3 pag. 305 segg; sentenze 2C_1267/2012 del 1° luglio 2013 consid. 3.3), pure in questo ambito il contribuente può essere quindi chiamato a portare la prova della costituzione del suo nuovo domicilio (sentenze 2C_1267/2012 del 1° luglio 2013 consid. 3.4; 2C_92/2012 del 17 agosto 2012 consid. 4.3; 2C_672/2010 del 30 giugno 2011 consid. 4.2; 2C_625/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 3.2 e 2C_827/2008 del 16 giugno 2009 consid. 4.1). 
 
5.4. Anche quando dipende dall'apprezzamento di indizi, quella a sapere se la prova richiesta sia stata portata è una questione di fatto; quella a sapere a chi spetti l'onere della prova è invece una questione di diritto (sentenze 2C_1267/2012 del 1° luglio 2013 consid. 3.4; 2C_92/2012 del 17 agosto 2012 consid. 4.3 e 2C_111/2012 del 25 luglio 2012 consid. 4.4 in fine).  
 
6.  
Benché non in maniera del tutto lineare per quanto riguarda la costruzione del discorso svolto, facendo propria la posizione del fisco ticinese la Corte cantonale ha di fatto considerato che una serie di chiari indizi permettevano di concludere che il domicilio del ricorrente fosse ancora a U.________ (TI) e, nel contempo, che gli indizi addotti dal contribuente medesimo - cui veniva di conseguenza imposto l'onere di provare il trasferimento di domicilio a W.________ (SZ) - non permettessero di sovvertire tale conclusione. 
Seppur con le riserve di cui si è detto, l'approccio adottato dalla Camera di diritto tributario ricalca dunque quanto previsto dalla consolidata giurisprudenza esposta al considerando 5.3 e dev'essere condiviso. 
 
6.1. Prendendo posizione riguardo al ragionamento dei Giudici cantonali, e dopo avere denunciato in relazione all'audizione della sua governante una violazione del diritto di essere sentito, l'insorgente sostiene in seconda battuta che - nel rispetto del principio inquisitorio - l'assunzione di detta testimonianza avrebbe comunque dovuto essere decisa d'ufficio.  
A torto, tuttavia. Ritenuto che detta audizione avrebbe "se necessario" potuto confermare che egli occupava la casa di U.________ solo molto raramente e comunque per brevissimi soggiorni (precedente consid. 3.2) e che questo aspetto non risulta nemmeno essere stato messo in discussione nel giudizio impugnato, l'autorità cantonale non aveva in effetti motivo alcuno per agire come qui richiesto. 
In via generale occorre inoltre ricordare che, benché le autorità fiscali debbano stabilire d'ufficio gli elementi a sostegno della tassazione, il contribuente - rappresentato nella fattispecie, ed anche in sede cantonale, da professionisti cogniti del diritto fiscale - ha un chiaro obbligo di collaborazione e che se ritiene necessaria l'audizione di testi deve quindi domandarla in modo esplicito (sentenza 2C_1021/2013 del 28 marzo 2014 consid. 5.3). 
 
6.2. L'agire della Camera di diritto tributario, che si orienta come detto alla giurisprudenza in materia, non viene inoltre messo a priori in discussione neanche dal tentativo di fare valere una serie di peculiarità, che caratterizzerebbero il caso in esame.  
Per quanto risulta dal ricorso stesso, la censura formulata sfocia del resto chiaramente in una critica rivolta contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove, che occorre dunque esaminare uno actu con la censura mossa al p.to B. dell'impugnativa medesima (successivo consid. 7). 
 
6.3. Già solo perché l'impugnativa introdotta davanti alla Corte cantonale sottolinea l'importanza del fatto che il contribuente decida di fare del nuovo domicilio il centro della propria esistenza e quindi dimostra che il ricorrente risultava più che conscio di quali fossero gli estremi - anche probatori - del contendere, vano è infine pure il tentativo di rimproverare all'autorità di non avergli essa stessa indicato quali prove rispettivamente indizi era tenuto nella fattispecie a portare.  
Nel medesimo contesto, va inoltre detto che la giurisprudenza riconosce il sussistere di un dovere in tal senso solo quando in discussione sia una questione giuridica particolarmente complessa e l'insorgente rispettivamente il suo rappresentante non disponga di conoscenze giuridiche particolari, ciò che non era manifestamente il caso nella fattispecie che ci occupa (sentenza 2C_1021/2013 del 28 marzo 2014 consid. 5.2 con ulteriori rinvii). 
 
 
7.   
Formulate le critiche di cui si è parlato, il ricorrente censura dunque l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove, che avrebbero poi condotto anche ad una lesione del divieto della doppia imposizione. 
 
7.1. In relazione all'apprezzamento delle prove e all'accertamento dei fatti, il Tribunale federale riconosce al Giudice del merito un ampio potere. Ammette cioè una violazione dell'art. 9 Cost. solo qualora l'istanza inferiore non abbia manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, oppure se, sulla base dei fatti raccolti, abbia tratto delle deduzioni insostenibili (sentenza 2C_892/2010 del 26 aprile 2011 consid. 1.4).  
Pure in questo caso, conformemente a quanto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente dimostrare con precisione, e per ogni accertamento di fatto censurato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, per quale ragione l'apprezzamento dell'autorità adita sia insostenibile e in che misura la violazione invocata sarebbe suscettibile d'avere un'influenza sull'esito del litigio (DTF 133 IV 286 consid. 1.4 pag. 287 seg.; 128 I 295 consid. 7a pag. 312; sentenza 2C_854/2013 del 12 febbraio 2014 consid. 3). 
 
7.2. Nella fattispecie, l'insorgente ricorda egli stesso gli obblighi di motivazione che incombono a chi formula una censura d'arbitrio; sempre riferendosi alla DTF 131 I 145, ritiene tuttavia di non doverli rispettare.  
Come già indicato nel considerando 2, così però non è. Di conseguenza, preso atto del fatto che - per sua stessa ammissione - si limita nel seguito a commentare più o meno liberamente le singole prove sulle quali la Camera di diritto tributario si è basata, precisandone la portata o dando loro di volta in volta una lettura diversa da quella fornita dai Giudici cantonali, la censura da lui sollevata risulta sostanzialmente incompatibile con l'art. 106 cpv. 2 LTF e quindi inammissibile. 
Nella misura in cui detti commenti si basano su precisazioni dei fatti o fanno rinvio ai documenti prodotti illecitamente con il ricorso, la critica lede per altro anche l'art. 105 LTF, in base al quale il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. 
 
7.3. Sulla base dei fatti accertati nel giudizio impugnato, che soli sono qui determinanti, e tenuto conto della giurisprudenza applicabile in materia, va d'altra parte e ad ogni modo rilevato che le conclusioni cui giunge la Camera di diritto tributario in relazione al periodo fiscale 2008 devono essere sostanzialmente condivise e non ledono pertanto il principio della doppia imposizione.  
 
7.3.1. Giunto in Ticino nel corso del 2005, nell'ottobre 2008 il ricorrente ha annunciato di essersi trasferito nel Canton Svitto, dove ha locato un appartamento di 3,5 locali ed un posto barca per una pigione mensile di fr. 4'600.--, con prima scadenza contrattuale al 30 settembre 2009. Scaduto il contratto di cui si è appena detto, egli ha quindi locato un'unica stanza in un appartamento con altre persone, per una pigione mensile di fr. 600.--. Seppur spesso in viaggio all'estero, in Ticino l'insorgente ha invece continuato a detenere importanti proprietà immobiliari. Come già ricordato, a seguito del decesso della moglie, egli è infatti entrato in possesso della particella n. xxx RFD di U.________ (di oltre 1000 m2 ) così come della particella n. yyy RFD di V.________ (di oltre 3000 m2 ), vicina alla precedente, sulle quali - in base a quanto risulta dalla decisione di tassazione - sorge tra l'altro un'abitazione di più di 400 m2 di superficie. Dopo la morte della moglie, sempre a U.________ ha inoltre continuato a stipendiare una governante, che vive in casa sua e che provvede al ritiro della posta.  
Il più che pertinente indizio costituito dalla differenza tra il tipo di abitazione di cui disponeva a quel momento in Ticino e quello locato a W.________ (SZ) (sentenze 2C_1021/2013 del 28 marzo 2014 consid. 6.3 e 2C_969/2010 del 3 agosto 2011 consid. 3.2 in fine), unito agli altri elementi indicati, tutt'altro che irrilevanti, ben potevano quindi portare a considerare come molto verosimile che il domicilio del ricorrente per il periodo fiscale 2008 sia in realtà rimasto nel Cantone Ticino e quindi a pretendere dal ricorrente che fornisse la prova di quanto da lui affermato. 
 
7.3.2. Proceduto all'esame della fattispecie da questo punto di vista, altrettanto lecito era d'altra parte considerare che tale prova non sia stata in realtà affatto portata.  
Dal giudizio impugnato risulta che il ricorrente pretenderebbe sostanziare i nuovi legami intrattenuti con il Canton Svitto, e quindi la costituzione del suo nuovo domicilio fiscale in quel Cantone, basandosi essenzialmente sul già citato contratto di locazione concluso per un appartamento di 3.5 locali ed un posto barca. 
Tale indizio, che non può certo essere trascurato a priori e che nemmeno lo è stato, rimane tuttavia l'unico e deve inoltre essere relativizzato su più fronti. 
Da un lato, pur non volendo mettere in discussione lo standing dell'appartamento in questione, esso resta in effetti un alloggio di 3.5 locali - per altro almeno in parte ammobiliato, siccome il contratto agli atti indica che fr. 500.-- mensili erano dovuti per la locazione di mobilio - e ha quindi caratteristiche ben diverse da quelle della villa - con domestica stipendiata - di cui è proprietario e dispone il ricorrente per i suoi soggiorni in Ticino. 
Dall'altro - siccome si tratta all'evidenza di un chiaro indizio che la volontà del contribuente di spostare il proprio domicilio non fosse in realtà affatto data - occorre nel contempo rammentare che il contratto di locazione per l'appartamento di cui sopra è stato rescisso dopo appena un anno e che lo stesso è stato poi sostituito con il contratto per la locazione di un'unica camera, in un appartamento condiviso con altri inquilini, e per la quale il ricorrente pagava fr. 600.-- mensili. 
 
7.4. In riferimento all'imposta cantonale e nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è pertanto respinto.  
 
III.       Imposta federale diretta  
 
8.   
Nelle conclusioni presentate davanti al Tribunale federale, il ricorrente chiede che la sentenza impugnata, che concerne l'imposta cantonale e l'imposta federale diretta 2008, sia annullata nella sua integralità. 
Su quanto riferito in materia di imposta federale diretta dalla Camera di diritto tributario, dedicando al tema un considerando a sé stante del suo giudizio e distinguendo perciò chiaramente tra imposta cantonale e imposta federale diretta, l'impugnativa non spende tuttavia parola alcuna. 
In difetto di ogni e qualsiasi confronto con detto considerando e unicamente per quanto riguarda l'imposta federale diretta, il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg. ). 
 
IV.       Spese e ripetibili  
 
9.  
 
9.1. In riferimento all'imposta cantonale e nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto; in riferimento all'imposta federale diretta, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile.  
 
9.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Le cause 2C_50/2014 e 2C_51/2014 sono congiunte. 
 
2.   
In riferimento all'imposta cantonale (incarto 2C_50/2014), il ricorso in materia di diritto pubblico, nella misura in cui è ammissibile, è respinto. 
 
3.   
In riferimento all'imposta federale diretta (incarto 2C_51/2014), il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile. 
 
4.   
Le spese giudiziarie di fr. 10'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
5.   
Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, alla Steuerverwaltung del Canton Svitto, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.  
 
 
Losanna, 28 maggio 2014 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
Il Cancelliere: Savoldelli