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[AZA 0] 
 
2A.177/2000 
 
II CORTE DI DIRITTO PUBBLICO 
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28 giugno 2000 
 
Composizione della Corte: giudici federali Wurzburger, presidente, 
Hartmann e Betschart. 
Cancelliera: Ieronimo Perroud. 
 
________ 
Visto il ricorso di diritto amministrativo datato 10 aprile 2000 presentato da A.________ (02. 05.1949), Bellagio (I), c/o IMTRAG Fiduciaria S.A. in liquidazione, Mezzovico, contro la sentenza emessa il 9 marzo 2000 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nella causa in materia di revoca del permesso di lavoro per confinanti che oppone il ricorrente al Consiglio di Stato del Cantone Ticino; 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 
 
1.- a) Dal 1988 A.________ (1949), cittadino italiano domiciliato a Bellagio (I), lavora quale frontaliero in Svizzera. Egli è titolare di un permesso di lavoro per confinanti, regolarmente rinnovato, l'ultima volta con scadenza al 5 luglio 2001. 
 
b) Il 14 luglio 1999 il Procuratore Pubblico del Cantone Ticino ha ritenuto A.________ colpevole di violazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per aver favoreggiato il soggiorno illegale di una cittadina straniera. Per tale fatto, l'ha condannato alla pena di trenta giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni. La decisione è cresciuta in giudicato incontestata. 
 
c) Il 25 agosto 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino ha revocato a A.________ il suo permesso di lavoro per confinanti, in virtù dell'art. 9 cpv. 2 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, del 26 marzo 1931 (LDDS; RS 142. 20), e dell'art. 23 dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri, del 6 ottobre 1986 (OLS; RS 823. 21). Richiamandosi al verbale d'interrogatorio allestito dalla polizia cantonale il 9 luglio 1999, l'autorità ha rilevato che l'interessato aveva pernottato in quest'ultimo anno, per un totale complessivo di 220/240 volte, nel Cantone nonché aveva aiutato, dalla fine di dicembre 1998, una cittadina straniera a soggiornare illegalmente in Svizzera. 
 
Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 7 dicembre 1999, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, il 9 marzo 2000. 
 
d) Con ricorso di diritto amministrativo datato 10 aprile 2000 e spedito il giorno successivo, A.________ si è rivolto al Tribunale federale, chiedendo che la sentenza cantonale e la decisione di primo grado siano annullate. 
Adduce, in sintesi, una violazione del principio della proporzionalità. 
 
Chiamati ad esprimersi, il Consiglio di Stato si è rimesso all'apprezzamento di codesta Corte, mentre il Tribunale cantonale amministrativo ha proposto la conferma del proprio giudizio. L'Ufficio federale degli stranieri ha postulato la reiezione del gravame. 
 
e) Con decreto presidenziale del 15 maggio 2000 è stato concesso effetto sospensivo al ricorso. 
 
2.- Il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile in quanto rivolto contro la revoca del permesso di cui è titolare il ricorrente (art. 101 lett. d OG combinato con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; cfr. considerando 1 inedito in DTF 120 Ib 369 segg. e 112 Ib 1 segg.). Tale rimedio è invece irricevibile nella misura in cui viene chiesto l'annullamento della decisione di prima istanza cantonale, visto l'effetto devolutivo legato al gravame. 
 
3.- I fatti accertati dal Tribunale cantonale amministrativo sono vincolanti per questa Corte (art. 105 cpv. 2 OG). In concreto, la sentenza querelata, la quale poggia su una valida motivazione, risulta del tutto giustificata e va condivisa. Il ricorrente ha gravemente disatteso la legislazione determinante in materia di diritto degli stranieri. Pernottando dalle 220 alle 240 volte sull'arco di un anno nel nostro paese, allorché era tenuto a tornare quotidianamente al proprio domicilio in Italia (cfr. art. 23 cpv. 3 OLS), il ricorrente ha violato - scientemente e ripetutamente - gli obblighi legati al suo statuto di frontaliero. 
In proposito va osservato che le giustificazioni avanzate, inerenti alle necessità del proprio datore di lavoro, non sono di nessun rilievo. Va poi osservato che aiutando una cittadina straniera a soggiornare illegalmente in Svizzera per più mesi, egli ha dimostrato scarsa considerazione per l'ordine giuridico del paese che gli ha offerto la possibilità di lavorare nonché ha gravemente leso le prescrizioni vigenti in materia di polizia degli stranieri. 
 
Considerate le gravi e flagranti infrazioni rimproverate al ricorrente, egli doveva attendersi (ed era stato informato al riguardo, cfr. verbale di polizia del 9 luglio 1999) all'adozione di sanzioni nei suoi confronti. Visto quanto precede, è a giusto titolo che è stato revocato il permesso di cui era titolare il ricorrente, provvedimento che, peraltro, risulta rispettoso del principio della proporzionalità, per i fondati motivi esposti nel giudizio contestato e che vanno qui condivisi. 
 
Per il resto si può rinviare ai pertinenti considerandi della decisione querelata (art. 36a cpv. 3 OG). 
 
4.- Manifestamente infondato, il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG
 
 
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). 
 
Per questi motivi 
 
visto l'art. 36a OG 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. In quanto ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente. 
 
3. Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale degli stranieri. 
Losanna, 28 giugno 2000 MDE 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
La Cancelliera,