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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
H 270/03 
 
Sentenza del 28 giugno 2004 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Frésard, Gianella, supplente; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
P.________, ricorrente, rappresentata dal lic. iur. Alberto Zoppi, Legalscuola Studio di consulenza e assistenza legale, 6925 Gentilino, 
contro 
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente, 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 7 agosto 2003) 
 
Fatti: 
A. 
L'Associazione L.________, con sede a Lugano, è stata costituita il 10 ottobre 1996. La direzione era composta di S.________, suo presidente, di P.________, membro con funzione di cassiera - entrambi con diritto di firma collettiva a due -, e di E.________, segretario dal 12 novembre 1997 al 12 gennaio 1999, pur avendo dimissionato già in data 9 dicembre 1998. Dopo che il 22 marzo 2001 l'Ufficio esecuzione di Lugano aveva rilasciato in favore della Cassa di compensazione del Cantone Ticino un attestato di carenza di beni per fr. 204'217.60 a seguito del mancato pagamento di contributi paritetici dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998 - debito poi parzialmente ridotto per effetto di un versamento di fr. 121'042.125 in data 16 maggio 2001 -, la Pretura del Distretto di Lugano, con decreto 14 febbraio 2002, ha pronunciato il fallimento dell'associazione; procedura che è poi stata chiusa il 22 maggio 2003. 
 
Constatato di aver subito, a tale titolo, un danno di fr. 83'551.45, la Cassa ne ha postulato il risarcimento, in via solidale, da P.________ e da S.________. Il 20 maggio 2003 la Cassa ha ottenuto un attestato di carenza di beni in seguito a fallimento per detto importo. 
B. 
A seguito dell'opposizione interposta da P.________, il 25 aprile 2002 la Cassa ha promosso nei suoi confronti azione di risarcimento danni al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendone la condanna al pagamento dei contributi sociali rimasti insoluti. 
 
Con pronuncia 7 agosto 2003, la Corte cantonale ha accolto la petizione condannando la convenuta al risarcimento dell'importo preteso in sede amministrativa. 
C. 
P.________, assistita dal lic. iur. Alberto Zoppi, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in via preliminare, il riconoscimento dell'effetto sospensivo al ricorso, e nel merito l'annullamento del giudizio querelato. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. 
 
La Cassa, dopo aver precisato che la decisione emessa nei confronti di S.________ è cresciuta in giudicato, propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. Con atto 21 dicembre 2003 la ricorrente si è riconfermata nelle sue conclusioni. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
1.2 Oggetto della lite è il risarcimento di danni per il mancato pagamento di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Ora, per quel che attiene a quest'ultima categoria di contributi, essa è di diritto cantonale, per cui sfugge al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimenti). Nella misura in cui concerne danni addebitabili al mancato versamento di simili contributi il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile. 
1.3 L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 ha apportato numerose modifiche nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Nel caso di specie rimane tuttavia applicabile l'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione su opposizione in lite (DTF 129 V 4 consid. 1.2; cfr. pure DTF 130 V 6 consid. 3.3.2). 
2. 
Preliminarmente va esaminata la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo formulata da P.________. 
A prescindere dall'argomentazione fuori tema e inutilmente polemica, occorre ricordare alla ricorrente che siffatta domanda è del tutto superflua, atteso che ope legis il ricorso di diritto amministrativo contro una decisione che, come nel caso di specie, obbliga a una prestazione pecuniaria ha effetto sospensivo (art. 111 cpv. 1 OG). 
3. 
Nel proprio gravame, P.________ contesta il giudizio cantonale, oltre che per ragioni di merito, anche per motivi d'ordine formale, invocando gravi violazioni dei "principi procedurali amministrativi riferiti all'eccesso di formalismo, al diritto di essere sentito e al rifiuto di potere esaminare gli atti", come pure "la violazione sia dei principi costituzionali riferiti alla legalità e a quelli riferiti alla parità di trattamento e alla proporzionalità". 
 
La ricorrente - o meglio il suo rappresentante - si dilunga in una serie di citazioni del tutto avulse dai fatti di cui intende avvalersi. Per quanto possibile si cercherà di seguire le censure formali nella successione in cui sono state presentate. 
3.1 L'insorgente rimprovera ai primi giudici di avere agito con formalismo eccessivo e in particolare di avere avallato la scelta della Cassa di richiedere il risarcimento danni in applicazione dell'art. 52 LAVS alla sua sola persona senza considerare il comitato dell'Associazione L.________ siccome composto anche di altri membri. 
3.1.1 Il formalismo eccessivo è una forma particolare di diniego di giustizia; esso è ravvisabile nell'ipotesi in cui sono per una determinata procedura predisposte delle regole rigorose, senza che simile rigore sia materialmente giustificato. La giurisprudenza ha certo sempre affermato che le regole di procedura sono necessarie nell'istituzione delle vie di diritto ai fini di assicurare un decorso della procedura conformemente al principio della parità di trattamento, nonché per garantire l'applicazione del diritto materiale. Tutte le esigenze formali non sono quindi in contrasto con l'art. 29 cpv. 1 Cost.: vi è formalismo eccessivo solo qualora la rigorosa applicazione delle regole di procedura non è giustificata da nessun interesse degno di essere tutelato, diventa un fine a sé stante e impedisce o complica in modo insostenibile la realizzazione del diritto materiale (DTF 128 II 142 consid. 2a, 127 I 34 consid. 2a/bb; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 125 I 170 consid. 3a, 118 V 315 consid. 4 e sentenza ivi citata). 
3.1.2 Orbene, le argomentazioni speciose della ricorrente non possono essere seguite. Infatti dalla documentazione agli atti risulta che la Cassa ha chiesto, in via solidale, sia a P.________ che a S.________ il risarcimento danni per il mancato pagamento dei contributi sociali. Per quanto invece riferito a E.________, l'amministrazione ha ritenuto di liberarlo dall'onere risarcitorio, richiamandosi alla sua ampia facoltà di decidere - nel caso di solidarietà fra più debitori - se convenire tutti i debitori o soltanto uno o alcuni di essi (DTF 129 V 302 consid. 3.1; SVR 2003 AHV no. 5 pag. 13 consid. 4.2). La Cassa ha optato per il risarcimento danni a carico della ricorrente e del presidente S.________, liberando E.________ sulla base delle pregresse dimissioni valutate siccome liberatorie. Siffatta valutazione non è più sindacabile ad opera né del Tribunale cantonale delle assicurazioni né di questa Corte, ritenuto che nessun'altra autorità può sostituirsi alla Cassa ed agire al suo posto e che l'amministrazione non si deve preoccupare dei rapporti interni tra corresponsabili (DTF 108 V 195 s. consid. 3; confermata in DTF 109 V 93 consid. 10 e 119 V 87 consid. 5a). 
3.1.3 In tali condizioni non si può di certo sostenere che le precedenti istanze sarebbero incorse in formalismo eccessivo. L'atteggiamento manifestato dimostra peraltro che la ricorrente non ha letto con la necessaria attenzione la decisione della Cassa, dalla quale risulta che pure S.________ è stato chiamato a rispondere, in solido, con l'interessata. Ancora in occasione della replica del 21 dicembre 2003 essa continua in termini invero discutibili ad affermare d'essere stata l'unica persona cui sarebbe stato richiesto il risarcimento danni, senza volersi avvedere che la decisione risarcitoria emessa dalla Cassa nei confronti di S.________, essendo cresciuta in giudicato perché rimasta inimpugnata, è già divenuta esigibile. 
3.2 P.________ lamenta pure una violazione del diritto di essere sentito, perché, a suo dire, "malgrado l'istruttoria sia durata ben 16 mesi", non vi sarebbe stata l'audizione delle parti in contraddittorio e neppure l'audizione, in qualità di testi, degli altri due componenti del comitato o dei rappresentanti delle associazioni coinvolte. Fa quindi valere che "d'imperio" le sarebbe stato impedito di "esaminare alcuni documenti, a lei noti e non", che le avrebbero permesso di "suffragare le sue argomentazioni già a livello di ricorso in prima istanza". Quali prove indica l'assunzione dell'incarto completo e di testi. 
3.2.1 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). 
 
Se però gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). 
3.2.2 La ricorrente chiede per la prima volta sia il richiamo "dell'incarto completo" sia l'audizione di "testi". 
 
Per quanto concerne le richieste formulate per la prima volta dinanzi a questa Corte, va ricordato che quando il potere d'esame del Tribunale federale delle assicurazioni avviene, come nel caso di specie, nei limiti dell'art. 105 cpv. 2 OG, la possibilità di allegare fatti nuovi o di far valere nuovi mezzi di prova è molto ridotta. In particolare sono ammissibili solo quei mezzi di prova che l'istanza inferiore avrebbe dovuto assumere d'ufficio e la cui omissione è costitutiva di violazione di norme procedurali essenziali (DTF 121 II 99 consid. 1c, 120 V 485 consid. 1b con riferimenti). A maggior ragione le parti non possono invocare davanti al Tribunale federale delle assicurazioni fatti nuovi, che sarebbero stati in grado di presentare - o che incombeva loro di far valere, in virtù del dovere di collaborazione all'istruzione della causa - già davanti alla giurisdizione inferiore. Allegazioni tardive non permettono di qualificare siccome incompleti o inesatti giusta l'art. 105 cpv. 2 OG gli accertamenti di fatto operati dai primi giudici (DTF 121 II 100 consid. 1c, 102 Ib 127). 
3.2.3 Ora, dall'inserto risulta che con risposta 3 giugno 2002 P.________ aveva preannunciato la produzione, a tempo debito, di testimonianze e dichiarazioni a sostegno delle sue affermazioni. Il 4 aprile e il 3 giugno 2003 la Corte cantonale le ha quindi trasmesso per conoscenza gli scritti della Cassa con i relativi allegati, richiamati agli atti dal Tribunale, senza tuttavia suscitare una qualsivoglia presa di posizione da parte dell'interessata, benché le fosse stata data più volte, nel corso dell'istruttoria durata 16 mesi, la possibilità di esprimersi. Né risulta dalle tavole processuali che l'insorgente abbia in seguito comunicato ai primi giudici quali fossero i testi di cui voleva prevalersi per scagionarsi dall'accusa di comportamento gravemente negligente e quali i fatti su cui tali testi si sarebbero dovuti esprimere. Per il resto, come le doveva essere noto dal momento che aveva chiesto ed ottenuto una proroga per prendere visione della documentazione allegata alla petizione, l'incarto completo era a sua disposizione presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni. È solo con il ricorso a questa Corte che l'interessata cerca ora di porre rimedio alle sue pregresse omissioni, postulando tardivamente l'assunzione di determinate prove. Se ne deve concludere che la richiesta non merita tutela giurisdizionale. 
3.2.4 Inoltre giova qui ricordare che non può essere richiesta in termini generici l'edizione di documentazione, ritenuto che è preciso dovere processuale di ogni parte indicare con esattezza i documenti atti a dimostrare il fondamento delle tesi formulate. La ricorrente doveva, quale membro di direzione con funzione di cassiera dell'Associazione L.________, procedere dal profilo processuale in modo selettivo e mirato all'offerta e alla produzione dei mezzi rilevanti per il giudizio, indicandone partitamente gli elementi che li individuano e caratterizzano nonché l'obiettivo probatorio perseguito con la richiesta. Scopo evidente di siffatto rigore formale è di consentire all'autorità giudicante di valutare la rilevanza di ogni mezzo di prova ritualmente offerto. 
3.2.5 Ne consegue che non sussiste in concreto alcuna violazione del diritto di essere sentito da parte della precedente istanza. 
4. 
Per il fatto che i primi giudici avrebbero chiesto il risarcimento danni ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente a lei omettendo di perseguire gli altri due membri dell'Associazione L.________, P.________ invoca pure una violazione del principio della legalità riferito all'arbitrio, della parità di trattamento e della proporzionalità. 
 
Sennonché le argomentazioni addotte per motivare le pretese violazioni da parte dei primi giudici sono del tutto inidonee a sostanziare le censure ricorsuali. Di tutta evidenza, P.________, rispettivamente il suo rappresentante, non hanno corretta nozione dei concetti cui astrattamente si richiamano senza avvedersi che oggetto del contendere è la responsabilità del datore di lavoro secondo l'art. 52 LAVS, disciplina in merito alla quale si è creata una consolidata giurisprudenza, che sarà trattata in seguito nel merito. 
 
In sostanza la ricorrente si è limitata a richiamare, peraltro con argomentazioni prolisse e non sempre pertinenti, un coacervo di principi giurisprudenziali, omettendo però di confrontarsi con la loro pratica attuazione. Quanto alla decisione della Cassa di non procedere anche nei confronti di E.________ e alla pretesa disparità di trattamento, già si è detto al consid. 3.1.2 cui si rinvia. 
5. 
Nel merito P.________ censura l'operato dei primi giudici nella misura in cui le hanno addebitato una grave negligenza in relazione alla realizzazione del danno, per il quale è stata ritenuta responsabile. La ricorrente ribadisce, a sua discolpa, che la Cassa avrebbe dovuto perseguire anche gli altri due membri del comitato, in particolare il presidente S.________, attorno al quale ruotava tutta l'attività dell'associazione. Quanto al segretario E.________, rileva in particolare che le dimissioni, per essere valide, avrebbero dovuto essere approvate dall'assemblea dei soci. A suo discarico fa inoltre notare che, nella sua funzione di cassiera con diritto di firma collettiva a due, non le si poteva addossare la completa responsabilità del mancato versamento dei contributi alle assicurazioni sociali. In particolare osserva di avere insistito e ottenuto che i conti fossero controllati da un revisore dei volontari nonché di aver fatto verificare da una fiduciaria i conti ottenendone l'approvazione. Asserisce pure che i controlli sulle pezze giustificative dei consuntivi da lei allestiti e verificati dal contabile avrebbero dimostrato l'esattezza delle cifre. Fa notare che fu lei a rendere attento il presidente e i volontari che la raccolta di fondi non corrispondeva alle promesse di quest'ultimo (luglio 1998). Sarebbe quindi stata sempre lei, con l'aiuto anche di parenti e di terze persone, a parzialmente sopperire a quanto il presidente non avrebbe saputo fare ed onorare. Individua pertanto in S.________ - capo progetto delle "Giornate luganesi 1798" e asseritamente al beneficio del salario più alto - l'unico responsabile. 
5.1 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, il Tribunale cantonale ha già correttamente rilevato come secondo l'art. 52 LAVS, il datore di lavoro debba risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati in violazione, intenzionale o per negligenza grave, delle prescrizioni dell'assicurazione e come, quando il datore di lavoro è una persona giuridica che non esiste più allorché la pretesa viene fatta valere, possano essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b, 122 V 66 consid. 4a, 119 V 405 consid. 2 e sentenze ivi citate), in quest'ultima categoria rientrando di principio anche i membri di direzione di un'associazione (cfr. ad es. DTF 129 V 197; VSI 2002 pag. 52). 
 
Ai sensi della giurisprudenza si deve ammettere negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella cui appartiene l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4 e sentenze ivi citate). 
 
Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimassero il datore di lavoro a non versare i contributi o potessero scusarlo dal procedervi (DTF 108 V 186 consid. 1b e 193 consid. 2b; cfr. pure DTF 121 V 244 consid. 4b). L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi sostiene e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b). 
5.2 Per quanto riguarda la censura riferita alle dimissioni 9 dicembre 1998 inoltrate da E.________ all'associazione L.________, va rilevato che il segretario aveva contemporaneamente chiesto la sua radiazione - in conformità dell'art. 25a dell'Ordinanza sul registro di commercio (RS 221.411) - dal registro di commercio di L.________, ciò che è poi avvenuto il 12 gennaio 1999. È quindi dubbio che il segretario possa avere inciso sull'andamento degli affari dell'associazione anche dopo le sue dimissioni (cfr. DTF 126 V 61). La questione non va comunque vagliata oltre, già per il fatto che, come si è detto al consid. 3.1.2, l'amministrazione è libera di procedere, nei confronti di debitori solidali, contro chi meglio ritiene. 
5.3 Il rinvio a quanto già precedentemente esposto è inoltre sufficiente anche per rispondere alle censure riferite alla responsabilità di S.________, atteso che la decisione amministrativa nei suoi confronti è cresciuta incontestata in giudicato. 
5.4 Per il resto, la differenza di salario con S.________ era minima, atteso che l'insorgente ha percepito per la sua attività un salario annuo di fr. 71'100.- nel 1998 e di fr. 45'300.- nel 1999, mentre il presidente aveva conseguito uno stipendio di fr. 72'900.- nel 1998 e di fr. 41'250.- nel 1999 (fino al mese di settembre). 
 
E comunque, anche a prescindere da tale considerazione, P.________ sembra dimenticare che determinante ai fini della sua responsabilità ex art. 52 LAVS è la circostanza che - in qualità di membro di direzione (cassiera) nonché di "responsabile di tutta la parte amministrativa e contabile del L.________", per la qual attività aveva percepito un salario non indifferente - si sia acriticamente fidata di S.________. Indipendentemente dal ruolo dominante che avrebbe svolto quest'ultimo, l'interessata non poteva infatti, quale organo formale, esimersi dalle sue responsabilità e omettere di vigilare e intervenire concretamente - se necessario rassegnando a tempo debito le dimissioni - per il rispetto delle prescrizioni in materia (cfr. per analogia DTF 114 V 223 consid. 4a; cfr. pure VSI 2002 pag. 53 consid. 3a). In particolare, non si può ora limitare ad affermare che egli fosse l'esclusivo responsabile del progetto e garantisse per la riuscita finanziaria dell'operazione, tanto più che agli atti non vi è alcun documento che provi che l'insorgente abbia informato sia S.________ sia gli altri interessati sulle sue perplessità nella conduzione del progetto da parte del presidente dell'Associazione L.________. In sostanza, P.________, in grado - per la funzione esercitata - di verificare se i contributi alle assicurazioni sociali venissero versati regolarmente, ha disatteso l'obbligo che ne derivava, e non può pretendere ora di liberarsi semplicemente sostenendo che il finanziamento dell'intera operazione fosse da ritenere certo solo perché così le avrebbe detto il presidente S.________. In altre parole, P.________ ha omesso di controllare, come era suo preciso dovere in qualità di membro di direzione con funzione di cassiera, che il versamento dei contributi assicurativi avvenisse in conformità della normativa applicabile o che comunque fosse garantito da fatti concreti, non potendo bastare semplici affermazioni da parte del presidente, peraltro nemmeno dimostrate, sulla riuscita del progetto delle "Giornate luganesi 1798". 
 
L'omissione, da parte di un organo formale della direzione dell'associazione, nell'orientarsi costantemente sull'andamento degli affari, in particolare in relazione alle questioni contributive (SVR 2001 AHV no. 15 pag. 51) - mancanza tanto più grave se si considera che le difficoltà di pagamento dei contributi avevano obbligato l'amministrazione a diffidare l'associazione già dal mese di marzo 1997 e a promuovere procedure esecutive dal mese di maggio 1998 -, e nel compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nello svolgimento delle proprie funzioni amministrative è per finire risultata causale per il danno poi derivato alla Cassa per il mancato pagamento degli oneri sociali. Per il resto, nulla muta a tale valutazione il fatto che P.________ si sarebbe adoperata nel corso del 2000 e del 2001 per ridurre, con importanti versamenti (fr. 251'042.15 in totale), l'onere contributivo che altrimenti sarebbe risultato ancor maggiore. Come giustamente fatto notare dalla Corte cantonale, seguendo il ragionamento di parte ricorrente, altrimenti sarebbe sufficiente che una società che abbia accumulato importanti debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una parte anche importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto in esame (cfr. sentenza del 29 agosto 2002 in re A., B., C., D. e E., H 277/01, consid. 3.3). A giusta ragione pertanto l'amministrazione ha ritenuto P.________ corresponsabile di tale danno. 
6. 
Visto quanto precede, la pronuncia impugnata merita di essere tutelata, mentre il ricorso, in quanto ricevibile, deve essere respinto. 
7. 
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico della ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 4'500.-, sono poste a carico della ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultima. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, nonché a S.________. 
Lucerna, 28 giugno 2004 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: