Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_101/2023
Sentenza del 28 giugno 2023
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________ AG,
opponente.
Oggetto
rigetto provvisorio dell'opposizione,
ricorso contro la sentenza emanata il 4 maggio 2023 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2023.14).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con decisione 2 febbraio 2023 il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via provvisoria, limitatamente a fr. 10'800.--, l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattole spiccare dalla B.________ AG per l'incasso di fr. 18'900.-- oltre interessi e spese.
A.________ ha presentato reclamo l'11 febbraio 2023. Con ordinanza 23 febbraio 2023 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino le ha assegnato un termine fino al 13 marzo 2023 per versare un anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili pari a fr. 200.--. Con ordinanza 12 aprile 2023 la Corte cantonale le ha assegnato un termine suppletorio fino al 28 aprile 2023 per prestare il citato anticipo, con la comminatoria che in caso di mancato pagamento entro tale data non sarebbe entrata nel merito del reclamo. Con sentenza 4 maggio 2023 la Camera di esecuzione e fallimenti ha accertato che l'anticipo richiesto era stato accreditato sul conto del Tribunale d'appello soltanto il 2 maggio 2023 e ha dichiarato irricevibile il reclamo.
2.
Con " reclamo " 7 giugno 2023 A.________, rappresentata da C.________, ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale. La ricorrente ha (implicitamente) chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale.
Mediante scritto 22 giugno 2023 la ricorrente ha sanato il vizio della rappresentanza (v. art. 40 cpv. 1 e 42 cpv. 5 LTF), firmando ella stessa il ricorso.
Non sono state chieste determinazioni, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
3.
3.1. Il gravame all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).
3.2. Nel ricorso all'esame la ricorrente si limita a esporre la propria versione dei fatti relativi allo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore, senza però indicare quali norme costituzionali ritiene violate dalla sentenza impugnata rispettivamente senza sostanziare una tale violazione.
La ricorrente sostiene in particolare di aver dato l'ordine alla banca di versare l'importo di fr. 200.-- in data 28 aprile 2023, ma non lamenta alcuna violazione arbitraria (art. 9 Cost.) dell'art. 143 cpv. 3 CPC (a ogni modo, giusta l'art. 143 cpv. 3 CPC, decisivo per l'osservanza del termine per un pagamento al tribunale non è l'ordine di pagamento, ma l'addebito in favore del tribunale su un conto postale o bancario in Svizzera: è insomma necessario che l'elaborazione dell'ordine e il relativo addebito avvengano effettivamente l'ultimo giorno del termine; v. DTF 139 III 364 consid. 3; sentenza 1F_34/2011 del 17 gennaio 2012 consid. 2.3.2, in RtiD 2012 II pag. 178 e SJ 2012 I pag. 229).
La ricorrente pare poi invero accennare all'art. 29 cpv. 3 Cost., ma le severe esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF sono anche in questo caso disattese: ella afferma di aver inviato alla Corte cantonale uno scritto 11 marzo 2023 "per vedere le modalità per ottenere la gratuità come da mio diritto costituzionale", ma l'esistenza di tale scritto non emerge dalla sentenza impugnata e la ricorrente non dimostra di averlo trasmesso al Tribunale d'appello (ammette anzi di averlo spedito unicamente per posta A).
4.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF .
Viste le particolarità del caso concreto, si può rinunciare a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). La (implicita) domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente diventa pertanto priva d'oggetto.
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 28 giugno 2023
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini