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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_419/2020  
 
 
Sentenza del 28 luglio 2020  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Chaix, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino. 
 
Oggetto 
Revoca della licenza di condurre veicoli a motore, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 giugno 2020 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.272). 
 
 
Considerando:  
che con risoluzione del 24 luglio 2019, la Sezione della circolazione, dopo la crescita in giudicato della sentenza del presidente della Pretura penale, ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi a A.________, nato nel 1942, il quale, il 25 febbraio 2019 alle 17.20, aveva circolato in territorio di Muzzano a una velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 83 km/h, laddove vige un limite di 50 km/h, decisione confermata il 6 maggio 2020 dal Consiglio di Stato, che si è compiutamente espresso al riguardo; 
che con giudizio del 22 giugno 2020, il giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, adito dall'interessato, ne ha respinto in quanto ricevibile il ricorso; 
che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale; 
 
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2 pag. 241); 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380); 
che il ricorrente, limitandosi a criticare in maniera generica l'accertamento dei fatti, non si confronta con la motivazione principale posta a fondamento dell'impugnato giudizio, segnatamente che il gravame era irricevibile poiché non motivato; 
 
ch'egli non si confronta neppure con la motivazione abbondanziale di merito addotta dal giudice delegato, ossia che secondo la costante giurisprudenza decisiva è la messa in pericolo astratta e non concreta e che la durata del provvedimento corrisponde al minimo previsto dalla legge; 
che quando la decisione impugnata si fonda su motivazioni distinte e indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368); 
 
che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può pertanto essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si può rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade. 
 
 
Losanna, 28 luglio 2020 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri