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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_53/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 28 agosto 2017  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Stefano Pizzola, 
opponente. 
 
Oggetto 
risarcimento danni; compensazione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 maggio 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che con sentenza 22 maggio 2017 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto l'appello inoltrato da A.________ e la domanda subordinata della sua petizione inoltrata nei confronti della B.________; 
che A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso datato 30 giugno 2017 e consegnato alla posta il 3 luglio 2017; 
che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del suo testo integrale; 
che dall'estratto del sistema di monitoraggio degli invii della posta, trasmesso dal Tribunale di appello ticinese, la sentenza cantonale risulta essere stata consegnata il 24 maggio 2017 al patrocinatore del ricorrente nella sede cantonale; 
che quindi il 23 giugno 2017 era l'ultimo termine utile per il deposito del ricorso, ragione per cui quest'ultimo si palesa tardivo, essendo stato consegnato alla posta solo 10 giorni più tardi; 
che nulla modifica la lettera 21 luglio 2017 in cui il ricorrente afferma di aver ricevuto dal suo patrocinatore la conferma che il termine di ricorso sarebbe unicamente scaduto il 3 luglio 2017; 
che il ricorso, manifestamente inammissibile, va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); 
che così stando le cose, la domanda di assistenza giudiziaria 14 agosto 2017 del ricorrente va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 28 agosto 2017 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti