Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_190/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 28 agosto 2017  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Viscione, in qualità di giudice unica, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato da 
Associazione Utenti Sanità Pubblica UCM, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino, viale Officina 6, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assistenza sociale (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 febbraio 2017. 
 
 
Visto:  
il giudizio dell'8 febbraio 2017 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che ha respinto il ricorso contro la decisione amministrativa su reclamo, la quale ha rifiutato di entrare nel merito della richiesta di rinnovo di prestazioni assistenziali, siccome il richiedente non adempiva la condizione del domicilio in Svizzera, 
il ricorso in materia di diritto pubblico del 10 marzo 2017 (timbro postale) con cui il ricorrente sosteneva di convivere con sua figlia a B.________, 
il decreto del 13 marzo 2017 con cui è stato fissato un primo termine per versare un anticipo spese, 
il decreto del 22 giugno 2017 che ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, apparendo le conclusioni del ricorso prive di probabilità di successo, e fissato un termine supplementare improrogabile per versare l'anticipo spese, 
la sentenza 2C_506/2017 del 19 giugno 2017 con cui è stato respinto il ricorso in materia di diritto pubblico della figlia contro il giudizio cantonale, che confermava il rifiuto di rinnovo del permesso di residenza e che fissava nel contempo un termine per lasciare la Svizzera, 
l'avvertenza al ricorrente che in caso di mancato pagamento dell'anticipo spese il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile, 
 
 
considerando:  
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese entro il termine improrogabile stabilito, 
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF), 
che il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
che il Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF), 
che in via del tutto eccezionale si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, la Giudice unica pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
 
 
Lucerna, 28 agosto 2017 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
La Giudice unica:       Il Cancelliere: 
 
Viscione       Bernasconi