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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 1/2} 
1P.560/2006 /biz 
 
Sentenza del 28 settembre 2006 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Nay, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
Associazione Piano di Magadino a misura d'uomo, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Lucia Tramèr Scolari, 
 
contro 
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
tassa di giustizia e spese, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 30 giugno 2006 dal Tribunale cantonale amministrativo. 
 
Visto: 
che il 7 luglio 2005 il Municipio di Giubiasco ha rilasciato all'Azienda cantonale dei rifiuti la licenza edilizia per la costruzione di un impianto cantonale di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili; 
che con decisione del 20 dicembre 2005 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha parzialmente accolto 22 ricorsi presentati avverso la licenza edilizia; 
che, oltre ad altri quattro insorgenti, anche l'Associazione Piano di Magadino a misura d'uomo ha impugnato la pronunzia governativa dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo; 
che con un unico giudizio del 30 giugno 2006 la Corte cantonale ha respinto, in quanto ricevibili, i cinque ricorsi: la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 20'000.--, sono state poste a carico degli insorgenti in ragione di fr. 4'000.-- ciascuno; 
che l'Associazione Piano di Magadino a misura d'uomo impugna questa decisione con un ricorso al Tribunale federale chiedendo di annullare il dispositivo sulla tassa di giustizia e sulle spese; 
che non sono state chieste osservazioni. 
 
Considerato: 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1); 
che nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, unico rimedio esperibile in concreto visto che il ricorrente critica soltanto l'applicazione di norme cantonali di procedura, il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 130 I 26 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c); 
 
che per sostanziare la censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte a una Corte di appello con completa cognizione in fatto e in diritto (DTF 130 I 258 consid. 1.3), atteso che una sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario mostrare e spiegare perché il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità; 
 
che, per di più, il Tribunale federale annulla la decisione cantonale quando essa risulti insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii); 
che l'atto di ricorso non adempie manifestamente tali esigenze formali; 
che, in effetti, la ricorrente, ricordato che le tasse di giustizia costituiscono contributi causali (vedi al riguardo DTF 132 I 117 consid. 4.2), si limita a rilevare che secondo l'art. 28 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1996 (LPamm), nei procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la tassa di giustizia varia da fr. 10.-- a fr. 5'000.--, per cui, fissando a fr. 20'000.-- la tassa di giustizia litigiosa, la Corte cantonale avrebbe ampiamente superato il citato limite massimo; 
che, secondo la ricorrente, determinante sarebbe infatti l'importo complessivo stabilito dai Giudici cantonali, e non quelli singoli posti a carico dei diversi soccombenti, al suo dire allo scopo di interrompere il vincolo di solidarietà previsto dall'art. 28 cpv. 2 LPamm; 
che la tesi, manifestamente, non regge, ritenuto che il Tribunale cantonale amministrativo, come risulta dal testo integrale della decisione litigiosa richiamato dal Tribunale federale, ha proceduto in applicazione dell'art. 51 LPamm alla congiunzione dei cinque ricorsi sottopostigli, decidendoli con un solo giudizio; 
che, in siffatte circostanze, l'adozione di una tassa di giustizia unica, poi suddivisa in quote uguali sui diversi soccombenti, in misura inferiore al massimo previsto dalla normativa cantonale, non è per nulla illegale ma, anzi, ragionevole; 
 
che la ricorrente accennando, peraltro in maniera parziale e senza indicazioni precise, alla dottrina adduce che la criticata tassa sarebbe iniqua, visto ch'essa è un'associazione d'importanza cantonale, che agisce per motivi ideali, a esclusiva tutela dell'interesse pubblico; 
che da detto richiamo risulta tuttavia che la prassi del Tribunale cantonale amministrativo in merito all'accollamento delle spese processuali a ricorrenti soccombenti che hanno agito per motivi ideali non è univoca; gli autori aggiungono che in casi di questa indole, sarebbe invero più equo rinunciare alla riscossione delle spese, perlomeno ove il ricorso non appaia d'acchito manifestamente infondato o temerario, adeguandosi quindi alla prassi comunemente seguita in questi casi dal Tribunale federale (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1977, n. 3a all'art. 28); 
che questo invito dottrinale non comporta l'arbitrarietà della criticata prassi cantonale (vedi, sull'analoga tematica del prelievo di tasse di giustizia nell'ambito dei ricorsi per violazione del diritto di voto, sentenza 1P.369/2004 del 13 giugno 2005 consid. 5.2, apparsa in RtiD II-2005 n. 2); 
che i Giudici cantonali, sottolineato il dispendio amministrativo cagionato dalla trattazione dei cinque ricorsi (la decisione impugnata consta di 60 pagine), hanno ritenuto che la ricorrente non è un'associazione di protezione dell'ambiente ai sensi del diritto federale; 
che, limitandosi ad accennare al fatto che la competenza attribuita a siffatte organizzazioni a livello cantonale avrebbe lo stesso significato di quella attribuita loro a livello federale, la ricorrente neppure si confronta con i motivi posti a fondamento della DTF 123 II 337, richiamata nel contestato giudizio e relativa al giustificato diverso accollamento delle spese a tali associazioni nella procedura federale e in quella cantonale (consid. 10a e b pag. 357 seg.); 
che in quella sentenza è stato rilevato che il prelievo di un'adeguata tassa di giustizia non impedisce a dette organizzazioni di ricorrere, né il semplice accenno alla circostanza ch'essa disporrebbe di un patrimonio di circa fr. 5'583.-- implica, come da lei a torto sostenuto, un carattere intimidatorio e punitivo della tassa litigiosa; 
1. che, per di più, nel contestato giudizio è stato stabilito che invano la ricorrente e altri insorgenti potevano richiamarsi ai motivi ideali della loro "azione manifestamente infondata a livello giuridico" per cercare di sottrarsi al pagamento delle spese; 
2. che la ricorrente, assistita da un legale, neppure tenta di dimostrare perché anche questa tesi sarebbe arbitraria; 
3. che pertanto il ricorso, di natura meramente appellatoria, dev'essere respinto nella minima misura della sua ammissibilità; 
4. che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG); 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Losanna, 28 settembre 2006 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: