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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_495/2020  
 
 
Sentenza del 28 settembre 2020  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
SWICA Assicurazione malattia SA, Servizio giuridico, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro le malattie (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 1° luglio 2020 (36.2020.32). 
 
 
Visto:  
che con giudizio del 5 febbraio 2020 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ del 6 agosto 2019 contro la decisione del 1° luglio 2019 con cui Swica Assicurazioni malattia SA ha negato prestazioni dell'assicurazione delle cure medico sanitarie, 
che A.________ ha presentato il 20 maggio 2020 un'istanza di revisione, non ratificata dal co-curatore competente avv. B.________, e pertanto dichiarata irricevibile con giudizio del 1° luglio 2020 dal Giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni per carenza di capacità processuale, 
che contro questo, e altri giudizi cantonali, A.________ inoltra il 5agosto 2020 (timbro postale), con un unico allegato, un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullarlo, rispettivamente annullarli in quanto da trattare in forma congiunta, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 145 I 239 consid. 2 pag. 241), 
che, come ben noto al ricorrente (cfr. da ultimo sentenza 9C_438/2020 del 28 agosto 2020), l'invito ai cancellieri e ai giudici della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale di Lucerna di astenersi dal giudizio, in considerazione soprattutto dei pretesi difetti di valutazione e gestione procedurale continuamente reiterati, è inammissibile in quanto formulato in maniera generica e senza allegare e sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF
che il ricorso può pertanto essere evaso dal Presidente della Corte adita e dalla Cancelliera, prescindendo dall'avvio della procedura prevista dall'art. 37 LTF (cfr. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 17 ad art. 36 LTF e n. 13 ad art. 37 LTF), 
che il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione preventiva della composizione della Corte (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con riferimenti), di modo che la domanda in tal senso è pure inammissibile, 
che non può essere dato seguito alla generica e apodittica domanda di congiunzione della presente vertenza con non meglio precisate altre due procedure, in quanto il ricorrente omette di sostanziarne i presupposti (art. 24 cpv. 2 PC combinato con l'art. 71 LTF; sul tema cfr. DTF 131 V 59 consid. 1 pag. 60 seg.), 
che per l'art. 42 cpv. 1, 2 e 5 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106 con riferimenti) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), come pure essere firmato dalla parte autorizzata in quanto tale, 
che il giudice delegato del Tribunale cantonale ha accertato che A.________, al momento dell'inoltro dell'istanza di revisione, era sotto curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC, ovvero che egli era limitato nell'esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale, ritenuto che soltanto il curatore può validamente rappresentarlo e obbligarlo in tale ambito, 
che dagli accertamenti dell'istanza giudiziaria cantonale emerge che il co-curatore avv. B.________ ha comunicato il 24 giugno 2020 di non ratificare l'istanza di revisione di A.________, la quale è stata pertanto dichiarata irricevibile per carenza di capacità processuale, 
che il ricorrente censura, in maniera appellatoria (sul tema DTF 145 I 26 consid. 1.3 pag. 30 con riferimenti) l'intervento in tal senso del co-curatore che a suo dire sarebbe avvenuto senza consultarlo e senza suo accordo, come pure critica l'istanza giudiziaria inferiore allorquando ha "fatto partecipare direttamente e unicamente il co-curatore avv. B.________", reo a suo dire di non allegare "un atto istituzionale valido per attestare la crescita in giudicato del mandato", come pure infine rinnova le non meglio precisate altre inadempienze del mandato da parte del co-curatore avv. B.________, in aggiunta ad altre critiche sulla sua persona e sulle sue attività, le quali non sono in ogni caso in relazione alla vertenza in esame, 
 
che il ricorso, del tutto generico e sprovvisto di qualsivoglia supporto probatorio, va ritenuto insufficientemente motivato (art. 42 cpv. 2 LTF) e, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF, esso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, 
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
che il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta i nuovi scritti concernenti la vertenza in discussione (art. 42 cpv. 7 LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, al curatore avv. B.________, Chiasso, e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 28 settembre 2020 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi