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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_549/2015 {T 0/2}  
   
   
 
 
 
Sentenza del 28 ottobre 2015  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, 
Ursprung, Heine, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
 A.________, patrocinato dall'avv. Patrick Untersee, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Divisione giuridica, 6002 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (revisione processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 giugno 2015. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), dopo aver erogato alcune prestazioni a favore di A.________ in seguito a dolori alla spalla, con decisione del 4 gennaio 2013, confermata su opposizione il 26 febbraio 2013, ha ritenuto l'assicurato pienamente abile al lavoro dal 7 agosto 2012.  
 
A.b. Adito su ricorso, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con giudizio del 9 settembre 2013 ha confermato l'operato dell'INSAI.  
 
B.   
L'11 giugno 2015 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto una domanda di revisione contro il precedente giudizio. 
 
C.   
A.________ presenta contro la decisione sulla revisione un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo in via principale la riforma del giudizio cantonale nel senso che siano riconosciute a suo favore prestazioni LAINF e in via subordinata, annullato il giudizio cantonale, sia ordinato il rinvio della causa alla Corte cantonale per nuova decisione. 
 
L'INSAI postula la reiezione del ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Se il ricorso è diretto, come in concreto, contro una decisione di assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione contro gli infortuni può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operati dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 3 LTF). 
 
2.   
Oggetto del contendere è la questione se il Tribunale cantonale delle assicurazione abbia a ragione respinto l'istanza di revisione. 
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver ricordato in maniera puntuale lo svolgimento del processo, le norme legali e la prassi in materia di revisione processuale, ha presentato le ragioni alla base del giudizio del 9 settembre 2013. Ricordate la nuova documentazione addotta dall'assicurato e la presa di posizione del medico di circondario, la Corte cantonale non ha ritenuto adempiute le condizioni per poter procedere a una revisione del giudizio emanato precedentemente. Essa ha ritenuto che l'assicurato ha presentato con la certificazione del Prof. med. B.________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, e del Dr. med. C.________, specialista in anestesiologia e viceprimario presso l'Ospedale D.________, una diagnosi sovrapponibile e ben nota rispetto a quella posta dal medico di allora. Per quanto attiene alle risultanze e le lesioni messe in luce dal Dr. med. E.________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, anche in quell'evenienza i giudici ticinesi hanno concluso che non si tratta di fatti non noti al momento dell'emanazione del precedente giudizio.  
 
3.2. Il ricorrente, citate le norme legali che reggono la revisione, si fonda sostanzialmente sulle conclusioni del Dr. med. F.________ e sottolinea come la Corte cantonale abbia ignorato una situazione evolutiva peggiore rispetto al momento in cui è stato emanato il giudizio del 9 settembre 2013. Lo specialista avrebbe messo in luce lesioni di cui i giudici cantonali non erano a conoscenza precedentemente. Contesta le considerazioni, su cui la Corte cantonale avrebbe posto il suo giudizio, espresse dal medico di circondario, la quale peraltro si sarebbe fondata soltanto su documenti precedenti cronologicamente l'esame del Dr. med. F.________.  
 
4.  
 
4.1. A norma dell'art. 61 lett. i LPGA le decisioni emesse dal tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 57 LPGA) devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova. La nozione "nuovi fatti o mezzi di prova", codificata anche all'art. 24 lett. a della legge ticinese del 23 giugno 2008 per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca/TI; RL/TI 3.4.1.1), deve essere interpretata esattamente come nell'ipotesi della revisione di una decisione o di una decisione su opposizione passata in giudicato in applicazione dell'art. 53 cpv. 1 LPGA o di una sentenza del Tribunale federale a norma dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF (sentenze 8C_152/2012 del 3 agosto 2012 e 9C_764/2009 del 26 marzo 2010 consid. 3.1, in SVR 2010 IV n. 55 pag. 169; cfr. anche sentenza I 183/04 del 28 aprile 2005 consid. 2, in HAVE 2005 pag. 242).  
 
4.2. Sono nuovi a norma dell'art. 53 cpv. 1 (e dell'art. 61 lett. i) LPGA solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura principale, ma che non erano stati addotti, poiché, tenuto conto di un minimo di diligenza, non erano noti all'istante; si tratta quindi di nova in senso improprio. L'allegazione di nova in senso proprio, ossia di fatti verificatisi dopo la fine della procedura, o comunque dopo il momento in cui, secondo le disposizioni processuali applicabili non potevano più essere allegati (massima dell'eventualità), è esclusa e non possono quindi fondare una domanda di revisione. I nuovi fatti devono essere inoltre rilevanti, ossia devono essere atti a modificare il substrato fattuale di un precedente giudizio e condurre di conseguenza, applicando le norme legali pertinenti, a un cambiamento del dispositivo della decisione a favore dell'istante.  
 
4.3. Una prova è considerata rilevante, quando si può supporre nell'ipotesi ne fosse stato a conoscenza, che il giudice avrebbe deciso diversamente nel procedimento principale. Decisiva al riguardo è la circostanza che il mezzo di prova non solo abbia un'influenza sull'apprezzamento, ma anche sull'accertamento dei fatti. Nemmeno i fatti che nella precedente procedura sarebbero potuti essere noti, ma che - a sfavore dell'istante - non sono stati (ritenuti) provati, non possono essere atti ad accogliere una domanda di revisione (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; cfr. anche sentenza 8F_14/2013 dell'11 febbraio 2014 consid. 1.2 con riferimenti).  
 
5.  
 
5.1. Nella misura in cui il ricorrente motiva la sua domanda di revisione con fatti emersi dopo il giudizio del 9 settembre 2013, in modo particolare fondandosi sull'evoluzione del proprio stato di salute, adduce in maniera inammissibile nova in senso proprio. Il ricorso è quindi destinato sotto questo profilo all'insuccesso.  
 
5.2. Nella misura in cui per contro la domanda di revisione riguarda nuovi mezzi di prova, in modo particolare i referti medici, di cui al substrato fattuale sfociato nel giudizio del 9 settembre 2013, ossia nova in senso improprio, il ricorrente non spiega in alcun modo perché secondo un minimo di diligenza non gli era possibile allegare precedentemente tali fatti. Questo già basterebbe per segnare il destino del ricorso. Tuttavia, la questione non merita ulteriore approfondimento. La nuova documentazione medica si esaurisce in una diversa valutazione dei dolori lamentati dal ricorrente, circoscrivendo la controversia all'apprezzamento dei fatti del processo principale, che non può essere rimesso in discussione da nuovi fatti. Piuttosto, queste prove avrebbero dovuto toccare l'accertamento dei fatti. In concreto, si sarebbero dovuti quindi dimostrare nel procedimento di merito i danni alla salute allora non accertati e le relative conseguenze sulla capacità lavorativa.  
 
5.3. La Corte cantonale ha ponderato in maniera dettagliata, perché gli estremi della revisione non sono dati e per quale ragione gli accertamenti nella procedura principale, in modo particolare sull'incapacità lavorativa, non possono essere messi in dubbio da nuovi mezzi di prova presentati. Del resto, il ricorrente non dimostra per quale motivo il giudizio cantonale sia lesivo del diritto federale. Nella misura in cui le sue censure siano ammissibili, nel quadro di una procedura di revisione (consid. 4), non sono atte a dimostrare che il precedente giudizio si sarebbe potuto concludere con un risultato diverso.  
 
6.   
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 28 ottobre 2015 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Leuzinger 
 
Il Cancelliere: Bernasconi