[AZA 7]
I 396/99 Ws
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
Schäuble, cancelliere
Sentenza del 28 novembre 2000
nella causa
G.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. T.________,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, Bellinzona, opponente,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
Fatti :
A.- G.________, nato nel 1943, ha lavorato dal marzo 1978 come capo reparto in un grande magazzino. Lamentando affezioni cardiache e ipertensione arteriosa egli ha presentato in data 26 agosto 1996 una domanda intesa al conseguimento di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità.
La richiesta è stata respinta per carenza di invalidità rilevante dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino mediante decisione 17 marzo 1998.
B.- Con giudizio 12 maggio 1999 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il gravame interposto dall'assicurato, nel senso che ha tutelato il provvedimento amministrativo impugnato. Il giudice cantonale ha considerato che l'attività di capo reparto era controindicata dal profilo medico. La capacità lavorativa dell'assicurato per un'attività professionale meno impegnativa sul piano fisico, come ad esempio quella di venditore di abbigliamento, era invece intatta. Mettendola a profitto, l'interessato avrebbe potuto conseguire un reddito escludente il diritto a rendita.
C.- Tramite l'avv. T.________, G.________ interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte. Chiede, in annullamento del giudizio cantonale, che gli venga assegnata una mezza rendita a partire dal luglio 1995. Egli postula altresì il gratuito patrocinio.
Mentre l'amministrazione propone la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si determina al riguardo.
Diritto :
1.- a) Nei considerandi del querelato giudizio, il
Tribunale cantonale ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza ribadire che giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI l'erogazione di una rendita presuppone un'invalidità pari almeno al 40% e che secondo il capoverso 2 della medesima disposizione l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
b) È utile ancora aggiungere che, per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata (DTF 121 V 366 consid. 1b e riferimenti).
2.- a) Per fondare il proprio giudizio e pervenire in modo particolare al convincimento che il ricorrente non avesse diritto alla chiesta rendita, il Tribunale cantonale s'è basato essenzialmente su un rapporto peritale steso il 16 dicembre 1997 dal prof. N.________, primario di medicina all'Ospedale X.________, su richiesta dell'amministrazione.
In tale referto, confermando un apprezzamento espresso il 17 luglio precedente dal dott. F.________, specialista di cardiologia a M.________, il perito giunse alla conclusione che il ricorrente fosse totalmente capace di eseguire lavori che non comportassero sforzi fisici importanti, come ad esempio quello di venditore di abbigliamento.
Quest'opinione merita conferma. A ciò nulla mutano le critiche esposte al riguardo nel ricorso di diritto amministrativo.
L'avviso del perito è infatti circostanziato, categorico e convincente, per cui il parere discordante del medico curante, dott. B.________, non è in grado di sovvertire le conclusioni predette. In particolare, è opportuno ricordare che secondo la costante giurisprudenza amministrazione e giudice si attengono alle fondate valutazioni medico-peritali quando, come in concreto, non ricorrono elementi idonei a giustificarne la disattenzione (DTF 122 V 161 e riferimenti).
b) Per quel che concerne le ripercussioni economiche dell'impossibilità di svolgere la precedente mansione di capo reparto, risulta dagli atti, ed in particolare dalle dichiarazioni del datore di lavoro, che nella predetta funzione il ricorrente all'epoca decisiva della decisione in lite avrebbe potuto percepire un salario annuo pari a fr.
59'800. -. Come venditore di abbigliamento a tempo pieno, invece, egli avrebbe conseguito, in quel periodo, un guadagno annuale di fr. 44'200. -. Ne consegue, quindi, mettendo a confronto i due salari ipotetici, che sino alla data della controversa decisione del 17 marzo 1998 l'invalidità subita dall'assicurato manifestamente non raggiungeva il grado necessario del 40% richiesto dall'art. 28 cpv. 1 LAI per giustificare il riconoscimento di una rendita, ma soli 25% circa.
c) Sulla base del certificato medico 28 settembre 1999 del dott. K.________ prodotto dal ricorrente nel corso di causa non può invero essere escluso che un danno alla salute psichica sia venuto ad aggiungersi alle turbe fisiche in data posteriore a quella decisiva del provvedimento amministrativo in lite. L'interessato è pertanto libero di rivolgersi con una nuova domanda agli organi dell'assicurazione, qualora dovesse ritenere essersi dopo il 17 marzo 1998 verificata tale ipotesi.
Gli si ricorda comunque che qualora la rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto la stessa renda plausibile cheiltassod'invaliditàèmodificatoinmisurarilevanteperildirittoalleprestazioni(art. 87cpv. 3e4OAI).
3.- a) L'assicurato chiede l'ammissione al gratuito patrocinio. Ora, giusta i combinati disposti di cui agli art. 135 e 152 cpv. 1 e 2 OG , il Tribunale federale delle assicurazioni può fare assistere una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover aver esito sfavorevole.
b) Nel caso in esame, dalle considerazioni che precedono emerge chiaramente che la decisione di rifiuto di prestazioni resa nei confronti del ricorrente era incontestabilmente fondata, per cui il ricorso di diritto amministrativo presentava alquanto scarse possibilità di esito favorevole.
In queste condizioni la richiesta del gratuito patrocinio deve essere respinta senza esaminare se fosse adempiuto il requisito dell'indigenza.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
pronuncia :
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
II.La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
III. Non si percepiscono spese giudiziarie.
IV.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 28 novembre 2000
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera:
Il Cancelliere: