Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_340/2024
Sentenza del 28 novembre 2024
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Kneubühler, Presidente,
Chaix, Mecca, Giudice supplente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Luca Cattaneo,
ricorrente,
contro
Comunione dei comproprietari part. xxx di Paradiso, patrocinata dall'avv. Rocco Olgiati,
Municipio di Paradiso, via delle Scuole 23, 6900 Paradiso,
Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Licenza edilizia,
ricorso contro la sentenza emanata il 26 aprile 2024
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino
(incarto n. 52.2022.17).
Fatti:
A.
A.________ SA è proprietaria, dal 2022, del mappale part. yyy di Paradiso, assegnato alla zona residenziale intensiva RI7. Lungo il confine sud del terreno, ubicato a valle della linea ferroviaria e a monte di via zzz, si estende una siepe/boschetto, menzionata nel Piano del paesaggio.
B.
Il 9 luglio 2020 il Municipio di Paradiso, richiamando le condizioni contenute nell'avviso favorevole del Dipartimento del territorio e respingendo le opposizioni, tra cui quella formulata dalla Comunione dei comproprietari del fondo part. xxx, ha rilasciato alla A.________ SA la licenza edilizia per la demolizione dell'edificio presente sul mappale yyy (subalterno A), e l'edificazione di uno stabile, con pianta a " L ", costituito da due fabbricati principali, di complessivi 101 appartamenti. Nel permesso di costruire è stato, in particolare, previsto che "
- la siepe/boschetto prevista nel Piano del paesaggio (...) deve essere integralmente ripristinata sulla base di uno studio naturalistico da commissionare a cura dell'istante che valuti le caratteristiche originali dell'elemento protetto ".
C.
Con decisione del 1° dicembre 2021 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla Comunione dei condomini vicina. Adito dalla medesima, con sentenza del 26 aprile 2024 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha accolto il ricorso e annullato la risoluzione governativa e la licenza edilizia. In sostanza, la Corte cantonale ha ritenuto insufficiente la tutela dell'elemento naturale protetto (siepe/boschetto), atteso che la procedura volta al suo preventivo ripristino avrebbe dovuto essere coordinata con quella relativa all'edificazione dello stabile, potendo comportare delle ripercussioni sulla progettazione dei prospettati interventi. Inoltre, l'altezza massima della costruzione supererebbe quella consentita di 60 cm.
D.
Avverso questo giudizio la A.________ SA inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullare la sentenza impugnata e di confermare la risoluzione governativa e la licenza edilizia.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con pieno potere cognitivo se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 149 II 476 consid. 1 e 149 II 462 consid. 1.1).
2.
2.1. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) contro un giudizio dell'ultima istanza cantonale in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF), è ammissibile, sotto il profilo dell'art. 90 LTF, nella misura in cui la decisione pone fine al procedimento. In conformità al principio dell'economia processuale, il Tribunale federale deve infatti, di massima, esprimersi un'unica volta su una vertenza (DTF 150 II 346 consid. 1.3 con rinvii; 148 IV 155 consid. 1.1; sentenza 2C_250/2019 del 17 luglio 2020 consid. 2.2; GRÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 9 ad art. 90 LTF).
2.2. Per costante giurisprudenza, una decisione è finale quando pone termine alla lite, vuoi per ragioni procedurali, vuoi per motivi di merito, fatte salve eventuali possibilità d'impugnazione ad autorità di giudizio superiori (DTF 146 I 36 consid. 2.2 e 144 II 184 consid. 1.1; sentenza 1C_202/2024 del 12 settembre 2024 consid. 1.2.2). Per definire se una decisione è finale, non occorre considerare unicamente la procedura di ricorso dinnanzi all'autorità di ultima istanza cantonale, bensì è necessario esaminare se la decisione impugnata ha quale risultato quello di porre effettivamente fine alla procedura avviata in prima istanza (DTF 141 III 395 consid. 2.2; sentenza 1C_573/2019 del 29 settembre 2020 consid. 1.4; BOVEY, op. cit., n. 13 ad art. 90 LTF).
2.3. Nel giudizio impugnato, la Corte cantonale, richiamando in particolare l'applicazione dell'art. 18 cpv. 1 e 1ter della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451), dell'art. 43 della legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCPN; RL 480.100), e dell'art. 25 cpv. 1 delle norme di attuazione del piano regolatore di Paradiso (NAPR), ha ritenuto che l'integrale ripristino dell'elemento naturale protetto avrebbe potuto avere delle ripercussioni sulla progettazione degli interventi a valle della linea ferroviaria, e che pertanto andava preventivamente considerato e coordinato con la domanda di costruzione.
2.3.1. È pacifico che il progetto edilizio interessa un'area soggetta, secondo il Piano del paesaggio, a vincolo naturalistico e che l'elemento protetto al mappale yyy è stato effettivamente deturpato dopo l'istituzione di detto vincolo. I giudici cantonali, richiamati gli art. 24e LPN e 43 cpv. 1 LCPN, hanno così rettamente concluso alla necessità di una preventiva coordinazione della procedura, riferita all'obbligo di ricostruzione integrale del biotopo nello stato quo ante, con ogni ulteriore progettazione. In effetti, dal profilo temporale, il ripristino, inteso ai sensi dell'art. 18 cpv. 1ter LPN, va immediatamente eseguito dopo la manomissione dell'elemento naturale protetto (KARL-LUDWIG FAHRLÄNDER, in: Kommentar NHG, n. 36 ad art. 18 LPN; THIERRY LARGEY, Le cadre juridique des atteintes licites et illicites à la nature et au paysage, in: RDAF I 2014, pag. 535). Ciò che in concreto, per ammissione della stessa ricorrente, non è avvenuto, essendosi peraltro la stessa limitata a notificare la sola intenzione di voler riqualificare l'area interessata da vincolo naturale tramite una piantumazione ed un'area verde, senza aver dapprima accertato e considerato le effettive caratteristiche dell'elemento naturale protetto, da ripristinare conformemente all'art. 18 cpv. 1ter LPN.
2.3.2. La Corte cantonale ha annullato la licenza edilizia del 9 luglio 2020, ritenendo ingiustificata la retrocessione degli atti all'autorità comunale, volta ad un complemento istruttorio. Secondo i giudici cantonali, l'istante in licenza avrebbe infatti dovuto comprovare, prima della concessione del permesso, la conformità del progetto con le norme sulla protezione della natura, nonché la sussistenza di esigenze oggettive a sostegno di interventi tanto importanti all'interno dell'area protetta. Pur sfuggendo la causa ad un esame di merito, la conclusione appare di principio condivisibile. Non sarebbe peraltro decisivo il fatto che la siepe/boschetto non ci sia più, e che il prospettato progetto edilizio non debba più prendere misure speciali per assicurarne la migliore protezione possibile, quanto piuttosto che l'elemento naturale protetto debba essere ripristinato (art. 18 cpv. 1ter LPN). Ciò che non può avvenire senza il necessario preliminare coordinamento con gli interventi progettati nell'ambito della procedura ordinaria di rilascio dell'autorizzazione a costruire (sul principio di coordinamento delle procedure, cfr. art. 25a LPT e sentenza 1C_346/2014 del 26 ottobre 2016 consid. 4.4; FAHRLÄNDER, op. cit., n. 32 ad art. 18 LPN). Il Municipio avrebbe quindi dovuto pretendere, oltre alla comprova del bisogno oggettivo di edificare il fondo nel modo prospettato, il preventivo completamento della domanda di costruzione con uno studio che accertasse la sostanza originaria dell'elemento naturale protetto e le modalità di ripristino, considerato che l'esito del ripristino si esamina dal bilancio ecologico della nuova situazione, ovvero dal suo ruolo nell'equilibrio naturale e dalle condizioni favorevoli che presenta per la biocenosi (art. 18 cpv. 1bis LPN).
2.3.3. La decisione impugnata non pone di per sé fine al progetto edilizio in esame, atteso che la stessa ricorrente ammette, correttamente, che, quella del ripristino integrale, ovvero la ricostituzione della siepe/ boschetto allo stato antecedente alla sua manomissione, e quindi implicitamente anche la necessità di preventivo coordinamento delle procedure, sia l'unica soluzione imputabile, nel rispetto del diritto federale (art. 18 cpv. 1ter LPN). Al riguardo l'insorgente non si esprime tuttavia sul fatto che, in tale evenienza, si è in presenza di una decisione incidentale, che concerne solo una parte del progetto edilizio globale, né sostiene che sarebbero adempiute le condizioni previste dall'art. 93 cpv. 1 LTF, in particolare quella del pregiudizio giuridico irreparabile (DTF 149 II 476 consid. 1.2.1 e rinvii; 149 II 170 consid. 1.2 e 1.3; sentenza 1C_64/2023 del 9 novembre 2023 consid. 1.4). Neppure si è in presenza di una decisione parziale ai sensi dell'art. 91 LTF, ritenuto come le modalità di ripristino dell'elemento naturale protetto risultano strettamente connesse con quelle di edificazione del fondo (sulla decisione parziale in materia edilizia vedi sentenze 1C_554/2021 del 10 marzo 2022 consid. 2.3 e rinvii, 1C_578/2019 del 25 maggio 2020 consid. 1 e 1C_396/2009 del 9 febbraio 2010 consid. 1.2, apparsa in: RtiD II-2010 n. 23 pag. 93; in generale cfr. DTF 146 III 254 consid. 2.1 e 2.1.1).
2.3.4. Nelle esposte circostanze, risulta quindi che alla ricorrente non è preclusa definitivamente la possibilità che una simile progettazione venga autorizzata. Ciò che non pone pertanto fine, di per sé, alla procedura volta all'eventuale rilascio della relativa licenza edilizia. La presentazione di una domanda di costruzione, coordinata con il ripristino dell'elemento naturale protetto, permetterà di valutare compiutamente il progetto in relazione alla tutela delle componenti naturali particolarmente degne di protezione.
Nel medesimo contesto, potrà altresì essere posto rimedio al superamento dell'altezza che la Corte cantonale ha accertato, ritenendolo nondimeno agevolmente emendabile con una modesta riprogettazione, e che la ricorrente, per sua stessa ammissione, ha preteso risultare da una discrepanza di carattere estetico, facilmente sanabile senza onere alcuno.
Neppure muterebbe infine l'esito del gravame il documento prodotto dalla ricorrente per la prima volta nel memoriale di ricorso, quindi tardivamente, inammissibile in questa sede (DTF 143 V 19 consid. 1.2).
3.
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili della sede federale alla Comunione dei comproprietari part. xxx di Paradiso, che non è stata invitata a presentare osservazioni (art. 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Paradiso, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 28 novembre 2024
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Crameri