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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_627/2024  
 
 
Sentenza del 28 novembre 2024  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Abrecht, Presidente, 
Koch, Hofmann, 
Cancelliere Valentino. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Yasar Ravi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente, 
 
B.________, 
patrocinata da Signor dott. Gianluca Airaghi e/o Signor Filippo Zanetti. 
 
Oggetto 
Levata dei sigilli, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 3 maggio 2024 
dal Giudice dei provvedimenti coercitivi del 
Cantone Ticino (950.2024.4/gp/nd). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A carico di A.________ è pendente un procedimento penale aperto dal Ministero pubblico del Cantone Ticino per i reati di truffa (art. 146 cpv. 1 CP), ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale (art. 148a cpv. 1 CP), coazione sessuale (art. 189 cpv. 1 CP), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP), molestie sessuali (art. 198 CP) e falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP).  
Nel corso dell'indagine primariamente aperta per far luce su presunti reati contro l'integrità sessuale compiuti da A.________ su sue pazienti durante sedute di osteopatia, professione ch'egli esercitava da diversi anni, sarebbero stati portati alla luce concreti indizi per i reati patrimoniali summenzionati. In particolare, degli scambi di messaggi tra A.________ e diverse pazienti rilevati dall'analisi dei dispositivi di comunicazione in uso all'imputato, sarebbe emerso che in più occasioni egli avrebbe intrattenuto rapporti sessuali ed altre pratiche di natura sessuale - anche consenzienti - durante quelle che ufficialmente erano sedute di osteopatia e fisioterapia e come tali sarebbero state fatturate alle pazienti e alle rispettive Casse malati. Sarebbero inoltre emersi scambi di messaggi in cui l'imputato avrebbe indicato a pazienti privi di copertura assicurativa comprendente trattamenti di osteopatia di farsi invece prescrivere delle sedute di fisioterapia riconosciute dall'assicurazione di base per poi effettivamente sottoporsi a sedute di osteopatia. 
 
A.b. Nell'ambito di questo procedimento, il Ministero pubblico, con ordine di perquisizione del 5 marzo 2024, ha richiesto a B.________, la quale gestiva la contabilità dello Studio di osteopatia e fisioterapia di A.________, la documentazione relativa alla fatturazione di quest'ultimo per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, suddivisa per paziente.  
 
A.c. B.________ ha prodotto la documentazione richiesta il 28 marzo 2024 e ha simultaneamente chiesto l'apposizione dei sigilli sulla stessa.  
 
B.  
 
B.a. Con istanza dell'8 aprile 2024, presentata al Giudice dei provvedimenti coercitivi (in seguito: il GPC), il Ministero pubblico ha chiesto la levata dei sigilli apposti alla documentazione contenuta nella chiavetta USB prodotta da B.________ il 28 marzo 2024, e in via subordinata che venga dissigillata la documentazione relativa alla fatturazione delle prestazioni di osteopatia e fisioterapia sui pazienti di A.________, ossia in tutti i casi in cui questi abbiano intrattenuto rapporti sessuali o attività analoghe durante le sedute di terapia fatturate e nei casi in cui vi sia una differenza tra le sedute di fisioterapia prescritte ai pazienti e i trattamenti iscritti nelle agende dell'imputato.  
Con scritto del 9 aprile 2024, il GPC ha comunicato che B.________ sembrava agire come ausiliaria di A.________ e che quindi quest'ultimo poteva essere ritenuto quale avente diritto su almeno parte dei documenti posti sotto sigillo, motivo per cui la procedura di dissigillamento doveva essere estesa d'ufficio all'imputato. 
Con scritto del 22 aprile 2024, B.________ si è pronunciata in merito alla questione della sua legittimazione a richiedere a titolo indipendente l'apposizione dei sigilli e ha riferito che l'eventuale dissigillamento, se ritenuto necessario, debba limitarsi alla documentazione realmente utile all'indagine. In quanto all'imputato, egli si è opposto, con scritto datato dello stesso 22 aprile 2024, all'istanza di dissigillamento. 
 
B.b. Con decisione del 3 maggio 2024, il GPC ha parzialmente accolto l'istanza di dissigillamento in quanto quest'ultimo doveva limitarsi agli estratti conto su base annuale delle prestazioni fatturate dallo Studio A.________ per gli anni 2020 a 2023 inerenti ai pazienti seguiti dal solo imputato. Il GPC ha deciso che una volta consegnato il nuovo supporto elettronico (chiavetta USB o CD) contenente i dati richiesti, l'oggetto posto sotto sigillo doveva essere riconsegnato direttamente a B.________; a quel punto, il GPC avrebbe trasmesso al Ministero pubblico il nuovo supporto elettronico.  
 
C.  
A.________ impugna questa decisione con ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di riformarla nel senso che l'istanza di dissigillamento venga respinta. In via subordinata, il ricorrente chiede di annullare la decisione impugnata e di rinviare la causa al GPC per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi. 
Invitati ad esprimersi sul ricorso, il GPC rinuncia a formulare osservazioni sul ricorso e si rimette al giudizio di questa Corte; il Ministero pubblico (in seguito: l'opponente) postula il respingimento del ricorso, mentre B.________ postula il suo accoglimento e, di conseguenza, la riforma della decisione impugnata nel senso che la domanda di dissigillamento venga respinta. È stato ordinato un secondo scambio di scritti, nel quale il ricorrente ha rinunciato a determinarsi, mentre sia il GPC che l'opponente si sono espressi sulle osservazioni di B.________, la quale ha in seguito presentato ulteriori osservazioni spontanee. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 97 consid. 1, 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. La decisione impugnata è stata emanata il 3 maggio 2024; sono quindi applicabili le modifiche del Codice di procedura penale entrate in vigore il 1° gennaio 2024 (RU 2023 468) (cfr. art. 448 CPP).  
 
1.2. Contro la decisione del GPC relativa a una domanda di dissigillamento è dato direttamente il ricorso in materia penale al Tribunale federale (art. 78, 80 cpv. 2 in fine LTF, 248a cpv. 4, 380 e 393 cpv. 1 lett. c CPP; DTF 144 IV 74 consid. 2.3; 143 IV 462 consid. 1; sentenze 7B_407/2024 del 26 luglio 2024 consid. 1.2; 7B_175/2024 dell'11 luglio 2024 consid. 1.3).  
 
1.3. La decisione impugnata non pone fine al procedimento penale e costituisce pertanto una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF. Il ricorso in materia penale contro una siffatta decisione è ammissibile soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non essendo generalmente applicabile in materia penale (DTF 149 IV 205 consid. 1.2; 144 IV 127 consid. 1.3).  
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se nella procedura di dissigillamento viene sufficientemente dimostrato che degli interessi giuridicamente protetti al mantenimento di un segreto si oppongono al dissigillamento, in caso di dissigillamento sussiste il rischio di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, poiché la divulgazione di un segreto non può essere revocata. Spetta al ricorrente addurre i fatti che dimostrerebbero l'esistenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF qualora questo non sia manifesto (cfr. art. 42 cpv. 1 LTF; DTF 148 IV 155 consid. 1.1 in fine; 142 III 798 consid. 2.2; 141 IV 289 consid. 1.3, 284 consid. 2.3).  
Nella fattispecie, il ricorrente adduce che "la conferma della decisione impugnata" condurrebbe "implicitamente ad una violazione del segreto" cui egli stesso è astretto in relazione ai clienti del suo Studio di osteopatia e fisioterapia e che "l'eventuale coinvolgimento sommario (e di carattere indifferenziato) di tutti i pazienti dello Studio A.________ da tre anni a questa parte costituirebbe una lesione gravissima e irreparabile della [sua] figura professionale (...), della sua personalità, nonché una violazione dell'art. 3 CPP rispettivamente dell'art. 36 Cost." È dubbio che, con questa argomentazione, il ricorrente dimostri in modo sufficiente un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 143 IV 462 consid. 1). Visto l'esito del ricorso, la questione può tuttavia rimanere indecisa. 
 
1.4. Il ricorrente, imputato nel procedimento penale e avente diritto (cfr. art. 248 cpv. 2 CPP; DTF 140 IV 28 consid. 4.3.5; sentenza impugnata, pp. 4-5) sui documenti posti sotto sigillo, è legittimato giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b cifra 1 LTF a ricorrere contro la decisione di dissigillamento.  
 
1.5. Il ricorso adempie le altre condizioni di ricevibilità ed è quindi ammissibile.  
 
1.6. Il ricorrente ha allegato al suo ricorso un documento, ossia la schermata del sito Internet dello Studio A.________, dalla quale sarebbe facile desumere come egli si avvalesse di ausiliari nell'esercizio della sua attività. Trattandosi di un nuovo mezzo di prova, tale documento non può essere preso in considerazione in questa sede (cfr. art. 99 cpv. 1 LTF), tanto meno che nella decisione impugnata, il GPC ha ammesso la presenza di altri dipendenti dello Studio A.________ (cfr. sentenza impugnata, consid. 4.6).  
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente si oppone al dissigillamento (parziale) della documentazione relativa alla fatturazione delle prestazioni di osteopatia e fisioterapia per gli anni 2020 a 2023. Sostiene che non sarebbero state soddisfatte le condizioni per ordinare la levata dei sigilli e autorizzare l'analisi dei documenti sequestrati.  
 
2.2.  
 
2.2.1. L'art. 248 CPP, relativo all'apposizione di sigilli, è stato modificato al 1° gennaio 2024 (RU 2023 468). Dispone che se il detentore si oppone al sequestro di carte, registrazioni od oggetti determinati in virtù dell'art. 264 CPP, l'autorità penale li sigilla. Il detentore deve presentare la domanda al più tardi tre giorni dopo la messa al sicuro. Durante tale termine e dopo l'eventuale apposizione dei sigilli l'autorità penale non può visionare né utilizzare le carte, le registrazioni e gli oggetti (cpv. 1). Se constata che il detentore delle carte, registrazioni od oggetti non coincide con l'avente diritto sugli stessi, l'autorità penale offre senza indugio a quest'ultimo l'opportunità di chiedere l'apposizione dei sigilli entro tre giorni (cpv. 2). Se l'autorità penale non presenta entro 20 giorni una domanda di dissigillamento, le carte, le registrazioni e gli oggetti sigillati sono restituiti al detentore (cpv. 3).  
Quando riceve una richiesta di dissigillamento, il GPC deve esaminare, in primo luogo, se vi è un sospetto sufficiente che sia stato commesso un reato e, in secondo luogo, se i documenti sono apparentemente rilevanti per l'indagine in corso (cfr. art. 197 cpv. 1 lett. b e d CPP; sentenze 7B_130/2024 del 3 maggio 2024 consid. 4.2.2; 7B_205/2023 del 31 agosto 2023 consid. 5.1.1). 
 
2.2.2. Per quel che concerne la pertinenza delle carte e registrazioni, il giudice del dissigillamento deve limitarsi a verificare se queste ultime sono potenzialmente utili per l'inchiesta in corso (DTF 132 IV 3 consid. 4.3, 4.4 e 4.6; sentenza 7B_130/2024 citata consid. 4.2.2 e le sentenze citate). Ciò deve essere verificato in relazione a tutti gli elementi sequestrati (cfr. sentenze 7B_130/2024 citata consid. 4.2.2; 7B_524/2023 del 29 gennaio 2024 consid. 3.2.2 e la sentenza citata). Tuttavia, non è necessario essere troppo esigenti al riguardo: è sufficiente che il documento o i dati abbiano un nesso con il reato e siano potenzialmente utili per le indagini in corso (sentenze 7B_130/2024 citata consid. 4.2.2; 7B_524/2023 citata consid. 3.2.2 e le sentenze citate).  
Durante questo esame, l'autorità si basa in particolare sulla richiesta del pubblico ministero, su un eventuale elenco di parole chiave prodotto da quest'ultimo - che costituisce un'indicazione della possibile rilevanza, nonché un'informazione sugli obiettivi perseguiti dall'autorità penale - e sulle informazioni fornite dal detentore dei documenti posti sotto sigillo (sentenza 7B_524/2023 citata consid. 3.2.2 e le sentenze citate). Sia il pubblico ministero che la persona in possesso dei documenti devono fornire spiegazioni dettagliate sull'eventuale rilevanza, o meno, dei documenti posti sotto sigillo (cfr. DTF 143 IV 462 consid. 2.1; 141 IV 77 consid. 4.3 e 5.6). In questo caso, le esigenze di motivazione del detentore sono ancora più importanti quando il pubblico ministero non ha accesso al contenuto dei documenti; ciò vale in particolare quando i documenti o i dati di cui si chiede il sigillo sono molto numerosi o molto complessi (DTF 141 IV 77 consid. 4.3 e 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; sentenza 7B_524/2023 citata consid. 3.2.2). 
 
2.2.3. È inoltre necessario verificare se sussiste un segreto degno di protezione ostante al dissigillamento (cfr. art. 264 cpv. 1 CPP).  
In presenza di un segreto professionale ai sensi dell'art. 171 CPP, il giudice del dissigillamento deve rimuovere i documenti coperti da tale segreto e quindi adottare le misure necessarie per garantire che i documenti consegnati agli inquirenti non violino la riservatezza di terzi non coinvolti nell'indagine in corso (DTF 145 IV 273 consid. 3.2; sentenza 7B_524/2023 citata consid. 3.2.3). Lo stesso vale quando documenti od oggetti beneficiano della protezione conferita dall'art. 264 cpv. 1 CPP, qualora la persona interessata rivendichi il rispetto della propria vita privata e familiare, nonché la protezione contro l'uso improprio dei dati che la riguardano (art. 13 Cost.; DTF 143 IV 462 consid. 2.1; 141 IV 77 consid. 4.3; sentenza 7B_524/2023 citata consid. 3.2.3). 
La persona che chiede l'apposizione di sigilli deve rendere verosimile l'esistenza del segreto di cui intende prevalersi (DTF 145 IV 273 consid. 3.2) o l'interesse privato preponderante al mantenimento del segreto che invoca (DTF 145 IV 273 consid. 3.3; sentenza 7B_524/2023 citata consid. 3.2.3). Spetta inoltre al richiedente esporre i fatti decisivi e rendere plausibile la violazione del segreto, individuando i documenti o gli oggetti che, dal suo punto di vista, sono coperti dal segreto (DTF 142 IV 207 consid. 11; sentenza 7B_524/2023 citata consid. 3.2.3). Il richiedente non è tuttavia tenuto a rivelare il contenuto dei documenti posti sotto sigillo, ma deve indicare la natura del segreto e il motivo per cui è importante salvaguardarlo (sentenza 7B_524/2023 citata consid. 3.2.3 e le sentenze citate). Senza imporre un metodo particolare, la giurisprudenza ha rilevato che l'obbligo di cooperazione è generalmente soddisfatto quando viene fornita una spiegazione per ciascuno dei documenti sigillati (DTF 143 IV 462 consid. 2.3; sentenza 7B_524/2023 citata consid. 3.2.3). 
 
2.2.4. I medici, i fisioterapisti, gli osteopati e gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della medesima (art. 171 cpv. 1 CPP). Non possono tuttavia invocare il segreto professionale a nome proprio come ostacolo al dissigillamento se sono loro stessi imputati nello stesso contesto fattuale (art. 264 cpv. 1 lett. c CPP; DTF 141 IV 77 consid. 5.2; DTF 140 IV 108 consid. 6.5; sentenza 7B_554/2023 del 23 aprile 2024 consid. 4.4).  
Affinché i documenti medici acquisiti possano essere perquisiti e analizzati dal pubblico ministero, essi devono anzitutto essere indispensabili per lo scopo dell'inchiesta e, nell'ambito della ponderazione dei contrapposti interessi del perseguimento penale e della tutela del segreto, dev'essere considerato che provvedimenti coercitivi che ledono anche i diritti fondamentali di persone non imputate devono essere utilizzati con particolare riserbo. Trattandosi di registrazioni mediche (in particolare cartelle sanitarie con rapporti di anamnesi, di diagnosi e del decorso terapeutico), è importante tener conto ch'essi contengono regolarmente informazioni strettamente personali e molto sensibili inerenti alla sfera intima e privata di pazienti, particolarmente tutelate dall'art. 13 Cost.; per questo motivo il pubblico ministero non può essere autorizzato a esaminare liberamente tutte le informazioni confidenziali dei pazienti di un medico imputato fintantoché quest'ultimo non sia liberato dal segreto medico. Nel quadro della valutazione globale della proporzionalità dei concreti provvedimenti coercitivi dev'essere tenuto conto anche della gravità dei reati sui quali si indaga (DTF 141 IV 77 consid. 5.2; sentenza 7B_554/2023 citata consid. 4.4). 
 
2.3.  
 
2.3.1. Il ricorrente censura l'assenza di sufficienti indizi di reato nei suoi confronti e sostiene che la "divulgazione della totalità dei dati di tutti i pazienti trattati dal suo Studio [...] negli ultimi quattro anni" non sarebbe pertinente.  
 
2.3.2. Nella decisione impugnata, il GPC ha ritenuto che i sufficienti indizi di reato erano ampiamente dati nell'ambito di una procedura di dissigillamento. Dagli atti istruttori esperiti emergeva infatti che l'interessato aveva avuto durante delle sedute di fisioterapia/osteopatia, avvenute nel proprio studio, rapporti sessuali con diverse pazienti, nonché aveva avuto atteggiamenti che, in generale, erano da ritenersi tutt'altro che professionali sia con pazienti che con ex dipendenti (erezioni durante le sedute, movimenti durante le terapie eseguiti in prossimità delle zone intime senza apparenti esigenze professionali, battute e commenti a sfondo sessuale). Inoltre, il ricorrente parrebbe aver fatturato delle prestazioni di osteopatia quali terapie di fisioterapia nell'ottica di poter ottenere un rimborso a carico dell'assicurazione di base quando il paziente non disponeva di una copertura assicurativa per l'osteopatia.  
 
2.3.3. Per quanto riguarda specificamente le pazienti con le quali il ricorrente avrebbe intrattenuto dei rapporti di natura sessuale durante le sedute di osteopatia o fisioterapia, egli fa unicamente valere che non vi sarebbe agli atti riscontro che alcuna di loro abbia recriminato di non aver mai svolto la terapia sino alla conclusione; tutte le pazienti sarebbero state, infatti, concordi nel riferire come la seduta venisse sempre portata a compimento, motivo per il quale, peraltro, continuavano a rivolgersi a lui nel tempo. Tuttavia, con una simile argomentazione, il ricorrente non contesta che tali sedute - durante le quali egli ammette di aver avuto rapporti sessuali o altre pratiche di natura sessuale - venivano fatturate alle pazienti e alle rispettive Casse malati (come egli stesso lo ha indicato durante il suo interrogatorio del 28 febbraio 2024 [cfr. per es. R. 58, 59, 86, 146 e 182]) e che ciò potrebbe essere costitutivo di reati di natura finanziaria (cfr. verbale di interrogatorio del ricorrente del 28 febbraio 2024, R. 150, in cui egli prende atto dell'eventuale estensione dei reati a suo carico [coazione sessuale, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere e molestie sessuali] a quelli di natura finanziaria). In quanto al periodo (2020 a 2023) coperto dai documenti sequestrati di cui è stata chiesta la levata dei sigilli, periodo che secondo il ricorrente sarebbe eccessivo e dunque non pertinente, è sufficiente ricordare che durante il suo interrogatorio del 28 febbraio 2024, l'interessato ha lui stesso ammesso di aver avuto delle "defaillances" (come egli definisce le relazioni o atti sessuali) con pazienti dal 2019/2020 in poi. La misura contestata appare tanto più pertinente considerando che viene rimproverato al ricorrente di aver cercato un approccio di tipo sessuale con praticamente ogni paziente donna che trattava.  
Il ricorrente è inoltre messo in causa per aver indicato a pazienti privi di copertura assicurativa comprendente trattamenti di osteopatia, di farsi invece prescrivere della fisioterapia riconosciuta dall'assicurazione di base allorquando in realtà venivano effettuate sedute di osteopatia. A questo riguardo, il Ministero pubblico, nell'istanza di dissigillamento - il cui contenuto è stato integralmente riprodotto nella decisione impugnata -, ha allegato uno scambio di messaggi (definito come esemplificativo) tra il ricorrente e un paziente, nel quale il primo indicava al secondo di portargli un certificato per la fisioterapia, non disponendo di una copertura assicurativa per l'osteopatia. Infine, il magistrato inquirente evidenziava, sulla base di un esame del bilancio 2022 dell'attività dello Studio A.________, che vi erano forti sospetti che il ricorrente avesse ripetutamente "gonfiato" la propria fatturazione. Vi era quindi senza dubbio una generale incongruenza tra quanto fatturato e il lavoro effettivamente svolto dal ricorrente. Ora quest'ultimo non si confronta minimamente con una tale valutazione (ripresa dal GPC in riferimento all'istanza di dissigillamento), ma si limita ad obiettare, in maniera generale, che la decisione impugnata si fonderebbe su insufficienti elementi di prova, senza però allegare né sostanziare che i documenti sotto sigillo sarebbero, sotto questo aspetto, irrilevanti per l'indagine in corso. L'esistenza di un sospetto sufficiente che sia stato commesso un reato di natura economica appare dunque fondata. 
 
2.4.  
 
2.4.1. Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità nell'accogliere un'istanza di dissigillamento manifestamente eccessiva, generica e non adeguatamente selettiva, senza neppure motivare convenientemente la sua assunzione e senza proporre dei criteri di scelta. L'agire del Ministero pubblico dovrebbe essere considerato un'inammissibile "fishing expedition".  
 
2.4.2. Il GPC ha considerato che tra gli estratti conto delle prestazioni fatturate dallo Studio A.________ per gli anni 2020 a 2023, suddivisi per paziente, sui quali portava il sequestro, vi erano presumibilmente quelli rilevanti per il procedimento penale atti a chiarire ulteriormente, tra i vari reati imputati al ricorrente, soprattutto quelli connessi al filone dei raggiri delle Casse malati (ossia truffa, ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale e falsità in documenti). Proprio mediante gli estratti conto suddetti era possibile fare ulteriore luce sui fatti e chiarire la sussistenza o meno di atti truffaldini a danno delle Casse malati. A ciò andava aggiunto che, per poter compiutamente indagare sui reati oggetto del procedimento penale in esame, non vi erano misure meno incisive dell'ordine di perquisizione e sequestro operato su tali estratti conto.  
D'altra parte, andava ritenuto che dagli atti non emergeva neanche minimamente che altri dipendenti dello Studio A.________ avessero commesso illeciti. Il dissigillamento doveva quindi limitarsi agli estratti conto su base annuale delle prestazioni fatturate dallo Studio A.________ per gli anni 2020 a 2023 inerenti ai pazienti seguiti dal solo ricorrente. Rimaneva riservata un'eventuale ulteriore procedura di dissigillamento, qualora dovessero emergere illeciti anche da parte di dipendenti. Andava anche considerato come la gravità dei reati oggetto dell'indagine giustificassero la misura coercitiva adottata. In definitiva, i principi della proporzionalità e della sussidiarietà erano anch'essi rispettati. Infine, doveva essere confermata un'utilità potenziale della documentazione nel procedimento penale pendente a carico del ricorrente. Non si era palesemente in un caso di "fishing expedition" dato che la perquisizione non era stata fatta a casaccio ed era limitata ai documenti strettamente necessari atti a chiarire gli illeciti finanziari. 
 
2.4.3. Nell'istanza di dissigillamento, a cui si riferisce il GPC nella decisione impugnata, il Ministero pubblico ha esposto che il ricorrente aveva ammesso di aver avuto ripetuti rapporti sessuali consenzienti e svolto pratiche di natura sessuale consenzienti durante sedute di terapia con le pazienti di cui gli erano stati contestati puntuali scambi di messaggi dal tenore oltremodo esplicito. L'interessato aveva tuttavia ammesso tali circostanze solo rispondendo a puntuali contestazioni. Sollecitato a più riprese a riferire spontaneamente in merito ad ulteriori pazienti con cui poteva avere avuto rapporti sessuali ed analoghi durante le sedute di terapia, il ricorrente aveva invece a tratti dichiarato di non ricordare ed altre volte di non aver fatto sesso con altre pazienti. Ciò non era tuttavia minimamente credibile, visto il carattere - che col progredire dell'inchiesta appariva sempre più sistematico - dell'agire del ricorrente, tendente a cercare un approccio di tipo sessuale con praticamente ogni paziente donna che trattava. Non essendo possibile - viste le reticenze del ricorrente - circoscrivere i casi di fatturazione indebita e necessitando di dati oggettivi, ordinati ed affidabili, era risultato d'obbligo inoltrare l'ordine di perquisizione del 5 marzo 2024 a B.________, che gestiva la contabilità dello Studio A.________.  
Il ricorrente non contesta minimamente questo ragionamento, ripreso nella decisione impugnata. In ogni caso, non spiega perché il sequestro della documentazione in questione, suddivisa per paziente, non sarebbe utile per determinare le possibili fatturazioni indebite per il periodo tra il 2020 e il 2023. Si limita ad addurre che l'ordine di sequestro costituirebbe un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove ("fishing expedition"), non fornendo nemmeno spiegazioni sulla natura dei dati da selezionare, limitandosi a considerazioni generali. Una tale argomentazione appare quindi inammissibile (cfr. art. 42 cpv. 2 LTF). Per quanto riguarda il periodo (2020 a 2023) coperto dai documenti sequestrati, la misura appare proporzionata, tenuto conto di quanto precede e delle dichiarazioni del ricorrente sull'entità del suo comportamento (cfr. consid. 2.3.3 supra). Egli sostiene che il GPC non avrebbe, nella decisione impugnata, spiegato il motivo per cui era necessario acquisire i documenti di tutta la clientela durante questo periodo. La sua argomentazione appare infondata, vista la motivazione del Ministero pubblico a questo riguardo, ripresa nella decisione impugnata, secondo la quale una tale misura rendeva possibile incrociare i dati con i riscontri istruttori raccolti, in particolare con gli scambi di messaggi - in parte ancora da analizzare siccome molto numerosi - tra il ricorrente e i pazienti e le loro dichiarazioni, che in parte dovevano ancora essere raccolte visto l'elevato numero degli stessi. Il diritto d'essere sentito dell'insorgente e di ricevere una decisione motivata è stato dunque rispettato (art. 29 cpv. 2 Cost.; DTF 149 V 156 consid. 6.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 145 IV 99 consid. 3.1).  
Nella decisione impugnata, il GPC ha disposto una limitazione d'accesso ai dati, nel senso che il dissigillamento dei documenti inerente al periodo che va dal 2020 al 2023 non potrà che avvenire per le fatture concernenti le prestazioni professionali dispensate dal solo ricorrente. Nel caso in cui - come sostenuto da quest'ultimo - risultasse impossibile per B.________ distinguere, sulla base della fatturazione, chi, tra il ricorrente e gli altri dipendenti dello Studio A.________, avesse concretamente dispensato la prestazione di cura, allora significa che tutte le fatture dovranno essere messe a disposizione del Ministero pubblico. La Procura, anch'essa soggetta al segreto d'ufficio, esaminerà solo i documenti sequestrati che sono rilevanti per l'indagine ed escluderà quelli che non lo sono, in base all'insieme delle risultanze istruttorie. 
 
2.5.  
 
2.5.1. Il ricorrente si prevale del segreto medico per contestare il sequestro e il conseguente dissigillamento ordinato dal GPC.  
 
2.5.2. Il GPC ha considerato che i documenti posti sotto sigillo servivano al Ministero pubblico per verificare la sussistenza e l'entità di un eventuale agire truffaldino a danno delle Casse malati, ragion per cui il segreto medico non poteva ragionevolmente bloccare il prosieguo dell'inchiesta. In tal senso, fare luce su eventuali responsabilità in merito, nello specifico, ai raggiri ai danni delle Casse malati era, in linea di principio, sicuramente importante, e il segreto medico non poteva impedire in maniera assoluta al Ministero pubblico di visionare gli "estratti conto su base annuale delle prestazioni fatturate dallo Studio di osteopatia e fisioterapia di A.________" (cfr. dispositivo n. 1 dell'ordine di perquisizione e di sequestro del 5 marzo 2024), documenti che, in rapporto alle cartelle mediche dei pazienti, non contenevano informazioni così sensibili rispetto a quanto poteva contenere, per l'appunto, una cartella medica.  
 
2.5.3. Se il ricorrente, in qualità di fisioterapista/osteopata, ha facoltà di non deporre in merito a segreti a lui confidati in virtù della sua professione o di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio della medesima (art. 171 cpv. 1 CPP), egli non può tuttavia, in quanto imputato nel procedimento penale pendente aperto a suo carico, invocare il segreto medico quale impedimento legale al sequestro e al dissigillamento (art. 264 cpv. 1 lett. c CPP; cfr. consid. 2.2.4 supra).  
Il ricorrente si limita a sostenere genericamente che "nel bilanciamento degli interessi in gioco" apparirebbe palese la prevalenza del segreto medico rispetto all'interesse perseguito con la decisione avversata. Tuttavia, disattendendo la citata prassi (cfr. consid. 2.2.3 supra) e il suo obbligo di motivazione, il ricorrente non rende verosimili segreti o interessi privati dei pazienti degni di protezione che osterebbero al dissigillamento. I dati sotto sigillo non riguardano peraltro cartelle mediche contenenti informazioni strettamente personali e molto sensibili inerenti alla sfera intima e privata di pazienti - quali rapporti di anamnesi, di diagnosi e del decorso terapeutico -, ma dati di fatturazione (cfr. sentenza 7B_554/2023 citata consid. 4.5). La possibilità che, come il ricorrente sostiene, vi siano indicati il numero di sedute svolte, il tipo di trattamento (fisioterapia o osteopatia) e la durata del rapporto con lo Studio A.________ non costituisce di per sé un ostacolo al dissigillamento, tanto meno che il magistrato inquirente è tenuto a mettere in atto provvedimenti (quali ad esempio l'anonimizzazione della documentazione sequestrata) tali da non permettere di risalire all'identificazione dei pazienti interessati. Il "pregiudizio irreparabile" a danno del ricorrente e del buon nome dello Studio A.________ derivante dalla violazione del segreto professionale - invocato dal ricorrente - non costituisce peraltro una limitazione al sequestro, data la gravità dei reati imputati. L'interesse al perseguimento penale prevale dunque sulla violazione degli interessi professionali e privati invocata.  
Va ricordato inoltre che la procedura preliminare - condotta dal magistrato inquirente - non è pubblica (cfr. art. 69 cpv. 3 lett. a CPP); il ricorrente può anche chiedere misure cautelari (cfr. art. 102 e 108 CPP) se ritiene che una restrizione dell'accesso agli atti sia necessaria per tutelare interessi pubblici o privati (cfr. sentenze 7B_488/2024 del del 30 agosto 2024 consid. 3.4.3 e le sentenze citate). 
 
2.6. In definitiva, la perquisizione e il sequestro degli estratti conto su base annuale delle prestazioni fatturate dallo Studio A.________ per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, suddivisi per pazienti trattati dal solo ricorrente, non viola il principio della proporzionalità, tenuto conto della gravità dei reati perseguiti, della natura dei dati oggetto della procedura di dissigillamento e del periodo in questione, rilevante ai fini dell'indagine.  
 
3.  
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. 
La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, essendo l'impugnativa d'acchito priva di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, comunque ridotte, vanno pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili a B.________, la quale conclude all'accoglimento del ricorso, esprimendosi principalmente sull'attuabilità dell'ordine di dissigillamento e sulla sua eventuale facoltà di non deporre, questione quest'ultima che esula dall'oggetto del ricorso. Infine, non si accordano ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e al Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 28 novembre 2024 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Valentino