[AZA 7]
E 4/01 Ws
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Presidente Rüedi e
Kernen; Bürki Moreni, cancelliera
Sentenza del 28 dicembre 2001
nella causa
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Effingerstrasse 20, 3003 Berna, ricorrente,
contro
B.________, opponente,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
Fatti :
A.- B.________ ha svolto attività lucrativa alle dipendenze della Posta svizzera fino al 30 aprile 2000. Il contratto di lavoro, concluso a tempo indeterminato, è stato disdetto dal dipendente in seguito ad un procedimento disciplinare avviato dal datore di lavoro nei suoi confronti.
Dal 19 giugno al 14 luglio 2000 l'assicurato ha prestato servizio militare. Con decisione del 3 agosto 2000 la Cassa federale di compensazione ha fissato in fr. 4'607. 75 il salario medio da porre alla base del calcolo delle indennità per perdita di guadagno. Il reddito considerato teneva conto, su un periodo di dodici mesi, comprensivo del mese di maggio 2000 in cui B.________ non aveva svolto attività lucrativa, della retribuzione percepita negli ultimi undici mesi di attività lavorativa.
B.- B.________ ha impugnato la decisione amministrativa con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino, chiedendo di essere considerato quale salariato con reddito regolare rispettivamente che le indennità per perdita di guadagno fossero stabilite in base all'ultimo salario percepito di fr. 5'026. 60.
Con giudizio del 19 giugno 2001 la Corte cantonale ha integralmente accolto il ricorso, rinviando gli atti all'amministrazione.
C.- Contro la pronuncia cantonale è insorto con ricorso di diritto amministrativo l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), chiedendone l'annullamento e segnatamente la conferma della decisione della Cassa federale di compensazione.
B.________ non ha presentato osservazioni, mentre la Cassa federale di compensazione ha aderito al ricorso dell'UFAS.
Diritto :
1.- Oggetto del contendere è la fissazione dell'ammontare delle indennità giornaliere per perdita di guadagno dovute a B.________ durante il servizio militare svolto dal 19 giugno al 14 luglio 2000. In sostanza dev'essere stabilito se l'assicurato va considerato salariato con reddito regolare oppure irregolare e se si debba tener conto o meno, per la fissazione delle indennità, dei giorni in cui egli non ha svolto attività lucrativa.
2.- Nei considerandi del giudizio impugnato la Corte cantonale ha correttamente indicato le disposizioni applicabili al caso in esame. In particolare ha elencato gli aventi diritto alle indennità per perdita di guadagno (art. 1 LIPG), le prestazioni erogate ( art. 4-8 LIPG ), gli importi minimi e massimi assegnabili ( art. 16-16a LIPG ) e le disposizioni dell'Ordinanza d'esecuzione (OIPG), segnatamente in relazione alla qualifica di persona che esercita attività lucrativa (art. 1 cpv. 1 seconda frase OIPG) e alla fissazione dell'indennità per salariati in generale, che si calcola sulla base del salario determinante ai sensi della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS), ossia dell'ultimo salario percepito prima dell'entrata in servizio e convertito in somma giornaliera (art. 2 cpv. 1 prima frase OIPG). Pure correttamente la Corte cantonale ha menzionato l'art. 3 OIPG, in cui vengono fissate le modalità di calcolo delle indennità per salariati con reddito regolare, e l'art. 4 OIPG per quelli con reddito irregolare. Sono in particolare considerati facenti parte della prima categoria coloro che hanno un rapporto di lavoro durevole e un salario che non subisce forti oscillazioni (art. 3 cpv. 1 lett. a OIPG) e coloro che hanno interrotto il loro lavoro a causa di malattia, infortunio, disoccupazione, servizio o per un altro motivo indipendente dalla loro volontà (art. 3 cpv. 1 lett. b OIPG). Della categoria di salariati con reddito irregolare ai sensi dell'art. 4 OIPG fanno parte gli altri assicurati.
3.- Nel giudizio impugnato la Corte cantonale ha ritenuto che l'assicurato debba essere considerato quale salariato con reddito regolare, in quanto il rapporto concluso con la Posta svizzera era di durata indeterminata. Per quanto riguarda la fissazione delle indennità il Tribunale ha inoltre considerato che non andava tenuto conto dei giorni in cui B.________ non aveva percepito un salario, in quanto egli era da ritenere disoccupato rispettivamente la situazione era da ricondurre a motivi indipendenti dalla sua volontà.
4.- Un attento esame dell'incarto non permette di aderire alla tesi della Corte cantonale, bensì a quella dell'UFAS.
a) Al riguardo va in primo luogo rilevato che l'assicurato non può essere considerato salariato con reddito regolare.
Il tenore letterale dell'art. 3 cpv. 1 lett. a OIPG (cfr. consid. 2), secondo cui l'avente diritto deve disporre di un rapporto di lavoro durevole e di un salario che non subisce forti oscillazioni, è chiaro e non dà adito a dubbi. Al momento della nascita del diritto alle indennità (cfr. art. 1 LIPG e 1 OIPG), il 19 giugno 2000, l'opponente non disponeva di nessun tipo di rapporto di lavoro. Il precedente contratto era stato infatti sciolto per il 30 aprile 2000. Su questo punto le considerazioni della Corte cantonale a proposito dell'esistenza di un salario regolare sono quindi infondate.
b) Per quanto riguarda l'applicabilità della lettera b dell'art. 3 cpv. 1 OIPG è in discussione la questione di sapere se l'intimato ha interrotto il lavoro a causa di disoccupazione o per un altro motivo indipendente dalla sua volontà. Anche in questo caso la tesi del Tribunale di prima istanza non può essere seguita.
In effetti dagli atti emerge che il datore di lavoro, dopo aver appurato che il dipendente aveva commesso delle irregolarità nella gestione dell'Ufficio postale di Besazio - fatti che sono stati ammessi dall'interessato -, ha avviato una procedura disciplinare, proponendo contemporaneamente al dipendente la presentazione delle proprie dimissioni rispettivamente lo scioglimento disciplinare del rapporto di lavoro. Quest'ultimo ha scelto, di sua volontà, la prima soluzione. In simili circostanze non si può senz'altro ammettere che l'interruzione del rapporto di lavoro sia avvenuta indipendentemente dalla volontà dell'interessato:
egli ha da un lato volontariamente presentato disdetta, dall'altro i motivi che lo hanno spinto a tale passo e che avrebbero indotto il datore di lavoro a sciogliere il rapporto di lavoro per ragioni disciplinari erano totalmente riconducibili a irregolarità da lui commesse intenzionalmente e quindi imputabili al suo volere.
c) Per i medesimi motivi non si può infine neppure affermare che il lavoro sia stato interrotto in seguito a disoccupazione.
Alla stessa conclusione si giunge anche interpretando il concetto di disoccupazione ai sensi di quanto previsto dalla LADI, come indicato sia dall'UFAS che dall'istanza cantonale. Poiché il presupposto "disoccupazione" va esaminato anche nell'ambito dell'esame dell'art. 2 OIPG, relativo alla fissazione del salario rilevante, si rinvia agli argomenti esposti nel seguente considerando.
5.-a) Risolta la questione relativa alla qualifica di salariato con reddito irregolare ai sensi dell'art. 4 OIPG, va ancora esaminato se per la conversione del salario di cui all'art. 2 OIPG si tien conto o meno dei giorni in cui l'assicurato non ha lavorato. Questa norma precisa infatti che non sono tenuti in considerazione i giorni in cui l'interessato non ha percepito un salario o lo ha percepito solo in parte a causa di malattia, infortunio, disoccupazione, servizio ai sensi dell'art. 1 LIPG o altri motivi indipendenti dalla sua volontà (art. 2 cpv. 1 seconda frase OIPG). I motivi ricalcano quelli elencati all'art. 3 cpv. 1 lett. b OIPG.
b) In concreto non è contestato che per stabilire se l'assicurato vada considerato, dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro e fino all'inizio del servizio militare, quale disoccupato si tien conto dei presupposti disciplinati nella LADI. In tale contesto va rilevato che sia che si applichi l'art. 10 LADI, come indicato dall'UFAS rispettivamente l'art. 15 LADI, come ventilato dalla Corte cantonale, l'opponente non può essere considerato disoccupato ai sensi di questa legge.
c) Secondo l'art. 8 cpv. 1 LADI l'assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se, tra l'altro, è disoccupato totalmente o parzialmente (lett. a, con rinvio all'art. 10 LADI), è idoneo al collocamento (lett. f, con rinvio all'art. 15 LADI) e soddisfa le prescrizioni sul controllo (lett. g, con rinvio all'art. 17 LADI).
Per l'art. 10 cpv. 1 LADI è considerato totalmente disoccupato colui che non è vincolato da un rapporto di lavoro e cerca un'occupazione a tempo pieno. Per il cpv. 3 la persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata all'ufficio del lavoro del suo domicilio per essere collocata.
Per l'art. 15 cpv. 1 LADI il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. Giusta l'art. 17 LADI l'assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'Ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione (cpv. 1). Egli deve annunciarsi all'ufficio del lavoro del suo luogo di domicilio (cpv. 2).
d) Nel caso in esame i presupposti dell'art. 10 LADI non sono senz'altro adempiuti in quanto l'assicurato, senza contratto di lavoro, non ha cercato un'occupazione, né si è iscritto alla disoccupazione, dovendo assolvere il servizio militare ed essendo intenzionato di partire in seguito all'estero a scopo di riqualificazione professionale.
e) Con riferimento all'idoneità al collocamento di cui all'art. 15 LADI di un'assicurato che deve adempiere il servizio militare questa Corte si è pronunciata nella sentenza pubblicata in DTF 123 V 214 segg. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha in particolare evidenziato che un assicurato che prende un impegno a partire da una data determinata e per questi motivi è disponibile sul mercato del lavoro solo per una breve durata non è collocabile. In quel caso l'assicurato, tra un servizio militare e l'altro, disponeva unicamente di due mesi e qualche giorno. Questo lasso di tempo è stato considerato troppo breve per riconoscere l'idoneità al collocamento (sentenza citata pag. 218 consid. 5a; cfr. anche DTF 126 V 520 seg. in caso di iscrizione a un corso di lingue e disponibilità ad assumere un posto di lavoro per poco più di otto settimane; sentenza del 3 agosto 1998 in re C., C 141/98 e del 3 novembre 1995 in re K., C 123/94). Questa giurisprudenza è applicabile anche nel caso di studenti, collocabili per pochi mesi nelle vacanze semestrali oppure in caso di perfezionamento professionale (cfr. in proposito sentenza del 29 aprile 1998 in re C., C 215/97; DTF 120 V 389 seg. consid. 4a-c).
f) Come già accennato, B.________ non si è iscritto alla disoccupazione, in quanto appena un mese e mezzo dopo la fine del rapporto di lavoro avrebbe dovuto assolvere i propri obblighi militari e pure in seguito all'intenzione di recarsi poi all'estero per imparare l'inglese.
Alla luce della giurisprudenza federale summenzionata l'intimato, come correttamente sostenuto dall'UFAS, non poteva essere considerato collocabile ai sensi della LADI e quindi disoccupato ai sensi di questa legge. In simili condizioni i giorni in cui egli non ha svolto attività lucrativa né era disoccupato, e meglio dal 30 aprile 2000, vanno considerati per stabilire il salario da convertire in somma giornaliera conformemente all'art. 2 OIPG, il mancato computo dei giorni in cui l'assicurato non ha percepito salario non potendo fondarsi neppure sulla lettera e dell'art. 2 cpv. 1 OIPG ("altri motivi indipendenti dalla sua volontà") per le ragioni esposte al considerando 4b, a cui si rinvia integralmente.
6.- a) Da ultimo risulta che secondo l'art. 4 cpv. 1 OIPG se il salariato non percepisce un reddito regolare ai sensi dell'art. 3, il salario medio percepito prima dell'entrata in servizio è calcolato sulla base di un reddito percepito sull'arco di tre mesi e convertito in somma giornaliera. Per il cpv. 2 se anche in questo modo non è possibile calcolare un adeguato salario medio, si tien conto del reddito percepito durante un periodo più lungo.
b) In concreto la Cassa non ha tenuto conto del periodo di tre mesi per stabilire il salario medio, ma di un periodo di dodici mesi. Questo modo di procedere può essere confermato. Un periodo di tre mesi soltanto, di cui un mese e mezzo in cui non vi sono state entrate, non conduce ad un risultato soddisfacente, di conseguenza correttamente la Cassa ha considerato un periodo più lungo (cfr. in proposito VSI 1994 pag. 122 seg. consid. 3b-d).
7.- Alla luce dei considerandi del presente giudizio il ricorso presentato dall'UFAS dev'essere integralmente accolto, il giudizio impugnato annullato e la decisione amministrativa confermata.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
pronuncia :
I.Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il
giudizio cantonale impugnato del 19 giugno 2001 essendo
annullato.
II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e alla Cassa federale di compensazione.
Lucerna, 28 dicembre 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :
La Cancelliera :