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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_378/2019  
 
Decreto del 28 dicembre 2021 
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Marazzi, in qualità di giudice unico, 
Cancelliera Corti. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. B.________ S.p.A., 
2. C.________ SGR S.p.A.,  
3. D.________ S.c.a.r.l., 
4. E.________ S.r.l., 
5. F.________ S.p.A., 
6. G.________ S.p.A., 
tutte patrocinate dall'avv. Mariella Orelli, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Andrea Valsangiacomo, 
opponente, 
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano, 
 
H.________, 
patrocinata dall'avv. Luca Gandolfi. 
 
Oggetto 
pignoramento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 17 aprile 2019 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2018.19). 
 
 
Considerando:  
che nell'esecuzione promossa da B.________ S.p.A., C.________ S.p.A., D.________ S.c.a.r.l., E.________ S.r.l., F.________ S.p.A. e G.________ S.p.A. nei confronti di A.________ per fr. 127'155'000.-- oltre interessi (a convalida di un precedente sequestro), il 13 febbraio 2018 l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha emesso il verbale di pignoramento a valere quale attestato provvisorio di carenza beni giusta l'art. 115 cpv. 2 LEF, siccome l'unico attivo pignorato risulta essere il fondo xxx RFD di X.________, intestato alla moglie separata dell'escusso H.________; 
che con sentenza 17 aprile 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha parzialmente accolto il ricorso 26 febbraio 2018 promosso dalle società escutenti, retrocedendo l'incarto all'Ufficio di esecuzione di Lugano affinché proceda ad ulteriori accertamenti e si determini nuovamente sul pignoramento dei beni di A.________; 
che con ricorso in materia civile 8 maggio 2019 le società escutenti hanno impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale; 
che con decreto 25 novembre 2020 la presente procedura ricorsuale è stata sospesa in ragione dell'esistenza di trattative tra le parti volte a comporre bonalmente la vertenza; 
che con scritto 29 ottobre 2021 le ricorrenti hanno chiesto al Tribunale federale "lo stralcio del ricorso in quanto divenuto privo d'oggetto" a seguito di un accordo transattivo raggiunto tra le parti, postulando, come da transazione, di compensare le ripetibili, di porre le spese giudiziarie a carico di chi le ha anticipate e di procedere all'eventuale restituzione dell'anticipo di causa da loro versato; 
che nella parallela procedura ricorsuale 5A_377/2019, introdotta da A.________ avverso la medesima sentenza dell'autorità di vigilanza, il qui opponente ha di fatto confermato, con scritto del medesimo giorno, l'accordo transattivo; 
che, siccome la transazione non è stata consegnata a questo Tribunale, la domanda di stralcio presentata dalle ricorrenti va interpretata quale ritiro del ricorso (cfr. MATTHIAS HÄRRI, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3a ed. 2018, n. 17 ad art. 32 LTF; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 23 ad art. 32 LTF); 
che il giudice dell'istruzione, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non può fare altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre, quale giudice unico, lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC); 
che, come concordato fra le parti nel predetto accordo transattivo, le spese giudiziarie della presente procedura - ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF - rimangono a carico di chi le ha anticipate, vale a dire delle ricorrenti, e le ripetibili sono compensate; 
 
 
per questi motivi, il Giudice unico decreta:  
 
1.  
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti. Le ripetibili sono compensate. 
 
3.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 28 dicembre 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Marazzi 
 
La Cancelliera: Corti