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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.186/2003 /bom 
 
Sentenza del 29 gennaio 2004 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Escher, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Jean-Maurice Jordi, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, 
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, casella postale 45853, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
rapporti di vicinato, 
 
ricorso di diritto pubblico del 12 maggio 2003 contro la sentenza emanata il 10 aprile 2003 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Fra il fondo n. XXX RFD di Agno, di cui A.________ è usufruttuario, e la contigua particella n. YYY, di proprietà di B.________, sorge una siepe di tuia che segue la linea di confine fra i due fondi. 
 
Con sentenza del 5 marzo 2003 il Pretore del distretto di Lugano ha parzialmente accolto una petizione inoltrata da A.________ e ha ordinato a B.________ di tagliare le piante di tuia costituenti la predetta siepe ad un'altezza massima di 1,25 m dal terreno più alto. Nel proprio giudizio, il Pretore ha specificato che le 7 piante di tuia che superano l'altezza di 5 m, allineate a ridosso della siepe, non sono parte di questa e non sottostanno al menzionato limite di altezza, previsto dal diritto cantonale. 
B. 
Il 10 aprile 2003 la I Camera civile del Tribunale di appello ha respinto un appello di A.________, ha confermato la decisione pretorile e ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria dell'insorgente. Pure secondo i giudici di seconda istanza, le 7 piante di tuia alte più di 5 m non sono parte della siepe e non devono pertanto essere potate ad un'altezza di 1,25 m. Essi hanno pure ritenuto ingiustificata la richiesta di impartire con la comminatoria dell'art. 292 CP l'ordine di potare la siepe. 
C. 
Con ricorso di diritto pubblico del 12 maggio 2003 A.________ chiede al Tribunale federale di annullare la sentenza cantonale e, in via principale, di riformarla nel senso che la petizione sia accolta e che a B.________ sia ordinato, con la comminatoria di cui all'art. 292 CP, di procedere al taglio delle 7 piante di tuia di un'altezza superiore a 5 m, di modo che esse non superino l'altezza di 1,25 m. In via subordinata, il ricorrente postula il rinvio della causa all'autorità cantonale affinché questa determini il valore di causa ed emani una nuova decisione nel senso dei considerandi. Egli domanda altresì di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sia per la procedura innanzi all'autorità cantonale che per quella del ricorso di diritto pubblico. Sostiene che le menzionate 7 piante sono parte integrante della siepe, la contraria conclusione della Corte cantonale sarebbe arbitraria. Ritiene pure ingiustificato il rimprovero mossogli per non aver motivato la richiesta di impartire una comminatoria ai sensi dell'art. 292 CP, atteso che il ricalcitramento della controparte nell'eseguire decisioni giudiziarie era noto. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
Diritto: 
1. 
Il ricorso di diritto pubblico ha - tranne eccezioni che in concreto non si verificano - natura meramente cassatoria (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1 con numerosi rinvii). Ne segue che, nella misura in cui il ricorrente chiede più del semplice annullamento della decisione cantonale, il gravame si rivela di primo acchito inammissibile. 
2. 
2.1 L'autorità cantonale ha citato l'art. 140 cpv. 3 della Legge ticinese di applicazione e complemento al CC (LAC), che prevede per una siepe viva un'altezza massima 1,25 m. Essa ha poi ripreso la definizione data dalla dottrina alla nozione di siepe viva, secondo cui questa è "costituita da sterpi, arboscelli, arbusti o alberi coltivati e mantenuti recisi in modo da formare uno schermo che equivalga quasi ad un muro di cinta" (Vincenzo Jacomella / Marco Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 2001, pag. 123) ed ha accertato che le 7 piante di tuia più alte di 5 m sono allineate a ridosso della siepe composta dalle piante più basse e non formano una siepe viva ai sensi della predetta norma. I giudici cantonali hanno rilevato che, di regola, una siepe non è costituita da piante di alto fusto e, inoltre, gli alberi litigiosi non risultano essere coltivati a sviluppo lineare per circoscrivere, chiudere, delimitare il fondo o schermare la vista, anche considerato che i due fondi sono già divisi da un muro. La Corte cantonale ha infine indicato che gli alberi in discussione si trovano relativamente distanti uno dall'altro, circostanza che non facilita l'intreccio dei loro rami per creare uno scudo od altro riparo. 
2.2 Secondo il ricorrente, l'autorità cantonale avrebbe arbitrariamente reputato che piante di tuia di un'altezza superiore a 5 m non possono di per sé formare una siepe. Anche il fatto che fra i fondi delle parti sussista un muro, non esclude l'esistenza di una siepe. Infine, sempre a mente del ricorrente, la Corte cantonale avrebbe arbitrariamente ignorato le risultanze del sopralluogo, da cui risulta che le 7 piante si trovano "sostanzialmente allineate a ridosso della siepe formata dalle piante di tuia più basse" e che tali alberi non si toccano, perché a ridosso vi sono le piante più giovani che andranno a colmare i vuoti. 
2.3 A chi impugna una decisione di ultima istanza cantonale con ricorso di diritto pubblico incombe l'obbligo di sostanziare in modo chiaro e dettagliato le censure sollevate. Il ricorrente non può accontentarsi di menzionare le norme che ritiene disattese, ma deve anche esporre in quale misura i suoi diritti siano stati violati (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c pag. 43 con rinvii). Il Tribunale federale pone requisiti severi alla motivazione del ricorso di diritto pubblico: in particolare, per sostanziare convenientemente la censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata, come si farebbe di fronte ad un'autorità giudiziaria con completa cognizione in fatto e in diritto, bensì è necessario mostrare e spiegare perché il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile (DTF 120 Ia 369 consid. 3a pag. 373, 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12). Non basta dimostrare che la soluzione proposta col ricorso sia almeno altrettanto valida: si deve rendere plausibile che la conclusione cui è giunta l'autorità cantonale non sia ragionevolmente sostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9 con rinvii). 
 
Nella fattispecie, l'argomentazione ricorsuale, in larghissima misura appellatoria, non fa per nulla apparire arbitraria la decisione impugnata. Il ricorrente non critica la summenzionata definizione di siepe viva, adottata dalla Corte cantonale, e riconosce espressamente che gli alberi in questione non si toccano e che fra di essi vi sono dei vuoti: in queste circostanze è più che sostenibile ritenere che essi non formino - come invece richiesto dall'incontestata nozione di siepe posta fondamento della decisione impugnata - uno schermo, quasi paragonabile ad un muro di cinta. Si può inoltre osservare che nemmeno il verbale di sopralluogo, peraltro pure citato nella sentenza impugnata, permette una conclusione diversa, atteso che esso indica esplicitamente che gli alberi in questione sono "a ridosso" e cioè non parte integrante della siepe. 
3. 
3.1 La Corte cantonale ha pure respinto la richiesta di munire della comminatoria di cui all'art. 292 CP l'ordine di potare la siepe. Essa ha indicato che il ricorrente non ha nemmeno censurato la motivazione del primo giudice, secondo cui la comminatoria non si giustifica per il fatto che la controparte ha già incaricato un giardiniere. Pertanto - sempre secondo i giudici cantonali - non solo l'appello avrebbe potuto essere dichiarato inammissibile su questo punto, ma non sono nemmeno ravvisabili indizi che permettano di presumere che la controparte non intenda rispettare l'ordine impartitole. 
3.2 Il ricorrente sostiene che la renitenza della controparte nell'eseguire decisioni di primo grado è nota alla Corte cantonale: la stessa sentenza impugnata indica che il ricorrente ha dovuto far spiccare un precetto esecutivo civile per far spostare 5 piante della siepe alla distanza legale dal confine, conformemente a quanto ordinato da un precedente giudizio pretorile. Visti gli antecedenti, afferma che appariva superfluo specificare il motivo per cui veniva chiesta la comminatoria di cui all'art. 292 CP. Asserisce inoltre che il Pretore "aveva fatto decadere la comminatoria" penale, perché aveva accertato che la controparte aveva fatto potare nel corso della causa le piante più basse. 
3.3 Nella fattispecie la critica si rivela inconferente. Da un lato, non è possibile rimproverare alla Corte cantonale di non aver pronunciato la comminatoria dell'art. 292 CP con riferimento alle 7 piante di tuia più alte di 5 m, atteso che - senza incorrere nell'arbitrio - essa non ha ordinato il loro taglio. Per quanto attiene invece alle piante più basse, lo stesso ricorrente afferma che esse erano state potate durante la procedura pretorile. Tale circostanza rende caduca la comminatoria in discussione. 
4. 
Infine, nella misura in cui il ricorrente si duole della mancata concessione dell'assistenza giudiziaria in sede di appello, il ricorso, privo di una qualsiasi motivazione su questo tema, si rivela di primo acchito inammissibile (art. 90 cpv. 1 lett. b OG). 
5. 
Da quanto precede discende che il ricorso - manifestamente infondato - dev'essere, nella ridotta misura in cui si rivela ammissibile, respinto. Pure la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente va respinta, poiché fin dall'inizio il gravame era privo di possibilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 2 OG). La tassa di giustizia segue pertanto la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a produrre una risposta. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del ricorrente. 
4. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla controparte e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 29 gennaio 2004 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: