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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_35/2018  
 
 
Sentenza del 29 marzo 2018  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Pfiffner, Presidente, 
Glanzmann, Parrino. 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Giovanni Augugliaro, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente, 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità; revisione), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 novembre 2017 (32.2017.71). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
 
A.a. A.________, nata nel 1962, di formazione maestra di scuola elementare ed estetista, ha presentato nell'ottobre del 2013 una domanda di prestazioni AI per adulti, lamentando disturbi nervosi che la rendevano inabile al lavoro da oltre un anno. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, in particolare l'allestimento della perizia pluridisciplinare del 3 luglio 2014 (con consulti di natura reumatologica e psichiatrica), le misure d'accertamento professionale, come pure il rapporto finale del Servizio Medico Regionale TI/GR (di seguito SMR) del 23 novembre 2015 (in cui viene posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di depressione ricorrente con episodio lieve [ICD-10 F 33.0] e di disturbo di personalità emotivamente instabile con tratti borderline e impulsivi, che determina un'inabilità lavorativa del 70% in qualsiasi attività dal luglio 2012), con decisione del 2 marzo 2016 le è stata riconosciuta una rendita d'invalidità di tre quarti dal 1° luglio 2013.  
 
A.b. Nell'ambito di una revisione avviata d'ufficio, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (di seguito UAI), fondandosi in particolare sulla valutazione del Centro peritale per le assicurazioni sociali (di seguito CPAS) del 27 luglio 2016 e sul suo complemento del 23 febbraio 2017, sul rapporto finale del SMR del 5 agosto 2016 e sulla successiva annotazione del 7 marzo 2017, come pure sul parere del consulente in integrazione professionale del 14 settembre 2016, ha soppresso, con decisione del 15 marzo 2017, la rendita d'invalidità di tre quarti con effetto dal 1° maggio 2017: lo stato di salute era migliorato (viene posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di disturbo di personalità misto [F 61.0]), come pure la sua ripercussione sulla capacità lavorativa (viene riconosciuta un'inabilità lavorativa del 35% in attività adeguate dal 19 luglio 2016). Operando un raffrontando dei redditi mediante metodo ordinario, l'UAI ha ottenuto una perdita di guadagno del 32%, che non giustificava più una rendita d'invalidità.  
 
B.   
A.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino il 4 maggio 2017 (timbro postale), contestando preliminarmente l'esistenza dei presupposti per l'avvio della procedura di revisione - dal profilo medico le condizioni non erano mutate e l'avvio di una nuova formazione non poteva dar luogo a revisione - e il non rispetto della procedura aleatoria di nomina del perito B.________, chiedendo infine l'annullamento della decisione del 15 marzo 2017 in quanto la capacità lavorativa determinata dall'UAI non sarebbe compatibile con i suoi disturbi psichici. Per il calcolo del salario da valido e da invalido l'assicurata si è rimessa all'accertamento del Tribunale cantonale stante il principio indagatorio vigente nel diritto delle assicurazioni sociali che allevierebbe il lavoro del patrocinatore, ipotizzando anche l'erogazione d'ufficio di una rendita intera. 
 
Con giudizio del 23 novembre 2017, la Corte cantonale, preso atto anche dell'ulteriore documentazione medica trasmessa pendente causa, ha respinto il gravame. 
 
C.   
Il 12 gennaio 2018 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede l'accoglimento del gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
La ricorrente postula una generica ammissione del gravame. Così facendo l'assicurata disattende che il ricorso in materia di diritto pubblico è di natura riformatoria e non cassatoria (art. 107 cpv. 2 LTF). Sulla base delle motivazioni contenute nel memoriale di ricorso, si può comunque dedurre agevolmente che ella conclude per il mantenimento di una rendita d'invalidità. Il ricorso è quindi ammissibile, viste le sue conclusioni interpretate secondo la motivazione ricorsuale (cfr. DTF 137 II 313 consid. 1.3 pag. 317; 136 V 131 consid. 1.2 pag. 135). 
 
2.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (cfr. DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
3.   
La lite s'iscrive nel quadro di una procedura di revisione secondo l'art. 17 LPGA e porta sulla soppressione, con effetto dal 1° maggio 2017, della rendita d'invalidità di tre quarti riconosciuta alla ricorrente dal 1° luglio 2013. Avuto riguardo alle censure sollevate nel gravame, contestato è segnatamente il miglioramento dello stato di salute che ha portato altresì a un incremento della capacità lavorativa. 
 
Il giudizio impugnato espone correttamente le norme e la prassi in materia, rammentando in particolare la nozione d'invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 4-6 LPGA), i presupposti e gli effetti della revisione di una rendita in seguito a modifica del diritto (art. 17 LPGA; art. 88 a e 88 bis cpv. 2 lett. b OAI), come pure le particolarità inerenti l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, i compiti del medico ai fini di tale valutazione (cfr. 125 V 256 consid. 4 pag. 261 seg., l'apprezzamento delle prove (art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1 pag. 232), nonché il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3 pag. 352 seg.). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale cantonale, constatata la validità della revisione operata d'ufficio, come pure della procedura di nomina del perito dott. B.________, ha accertato che lo stato di salute della ricorrente era stato accuratamente vagliato dall'UAI, e che sostanzialmente vi era stato un miglioramento dal 19 luglio 2016 con ripercussioni sulla capacità lavorativa, nel senso di ritenerla ora abile al 65% in qualsiasi attività che potesse svolgere in modo indipendente senza interazione con terzi. Dal 2012 l'UAI aveva per contro ritenuto un'incapacità lavorativa del 70% nella precedente attività d'estetista e in altre attività che richiedevano contatti con altre persone e una buona integrazione in un gruppo di lavoro. Una nuova valutazione dello stato di salute, come richiesto dalla ricorrente, non era pertanto necessaria. Dal profilo economico, in applicazione del metodo ordinario di confronto dei redditi, il Tribunale cantonale ha concluso per una perdita di guadagno del 38%, idonea a giustificare la soppressione della rendita d'invalidità.  
 
4.2. La ricorrente, sempre rimproverando la subitanea procedura di revisione in assenza dei presupposti dell'art. 17 LPGA, si limita perlopiù a contestare la valutazione della Corte cantonale sugli aspetti valetudinari, segnatamente sul preteso miglioramento dello stato di salute e la sua ripercussione sulla capacità lavorativa. La ricorrente censura in particolare un accertamento arbitrario dei fatti: a suo dire non sarebbe dimostrabile una modifica rilevante della fattispecie e neppure la circostanza secondo cui, in virtù del diploma conseguito in settembre 2016, la sua autostima sarebbe migliorata e potrebbe esercitare un'attività indipendente. Infine difetterebbe anche la motivazione in relazione alla conclusione che, in qualsiasi attività da svolgere in maniera indipendente, il rendimento sarebbe del 65%.  
 
5.   
 
5.1. Per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa (insorgenza, grado, durata, prognosi, ecc.) - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in maniera molto limitata (cfr. consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398).  
 
5.2. Ora, nel ricorso non viene fatto valere nulla che lasci concludere per un accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto, ovvero arbitrario o contrario al diritto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95 lett. a LTF, e che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l'art. 105 cpv. 2 LTF. Oltre alle apodittiche formulazioni sprovviste di qualsivoglia valenza medica "è palese che, le circostanze dal punto di vista medico non erano mutate" (ricorso, pag. 14) e "peraltro l'esperienza di vita ha dimostrato che dai disturbi della personalità non si guarisce e soprattutto non si guarisce nell'arco di pochi mesi" (ricorso, pag. 19), le censure ricorsuali si esauriscono perlopiù in una - tenuto conto del potere di esame limitato di cui dispone il Tribunale federale nella presente procedura - inammissibile critica di natura appellatoria dell'accertamento compiuto dai giudici di prime cure, in particolare reiterando con la discordanza dei rapporti medici di cui all'incarto. Benché sussista una divergenza di valutazione tra le varie opinioni, ciò non basta ancora per stravolgere l'accertamento della Corte cantonale. Essa ha difatti esposto in maniera convincente i motivi che l'hanno spinta ad attribuire maggiore attendibilità alle conclusioni del perito del CPAS dott. B.________ e dei medici del SAM rispetto a quelle del medico curante dott. C.________ (sui compiti e sul valore probatorio dei rapporti medici cfr. consid. 3, come pure a livello probatorio sulla differenza tra mandato di cura e mandato peritale, fra tante cfr. sentenza 9C_185/2013 del 17 aprile 2013 consid. 2.2 con riferimenti) sia in relazione al miglioramento dello stato di salute sia sulle ripercussioni dello stesso sulla capacità lavorativa.  
 
6.   
Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, alla Corte cantonale non possono essere rimproverate violazioni del diritto di essere sentito, segnatamente per avere negato il confronto tra il perito dott. B.________ e il medico curante dott. C.________ e l'allestimento di una nuova perizia. Infatti, il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. non impedisce all'autorità di rinunciare a svolgere atti d'istruzione se, fondandosi su un apprezzamento coscienzioso delle prove (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a pag. 352), è convinta che i fatti siano stati provati secondo il grado della verosimiglianza preponderante e nessun provvedimento probatorio supplementare possa modificare un tale apprezzamento (sull'apprezzamento anticipato delle prove cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.3 pag. 236 con riferimenti). Ora, nella fattispecie, i giudici di prime cure, condividendo quanto stabilito nella perizia del CPAS del 27 luglio 2016 e nel suo complemento del 23 febbraio 2017, come pure in considerazione di quanto concluso nei vari apprezzamenti del SMR - sia prima dell'emanazione della decisione impugnata che pendente causa dinanzi l'istanza cantonale - hanno rinunciato a procedere ad altre misure d'istruzione, come pure a far allestire una superperizia in quanto hanno ritenuto gli elementi d'ordine medico sufficienti. La Corte cantonale poteva dunque, senza arbitrio, considerare la situazione medica chiara e non necessitante di accertamenti aggiuntivi, l'incarto contenendo già le indicazioni necessarie ai fini decisionali. Per il resto, i redditi di riferimento per il calcolo dell'invalidità, determinati in conformità della giurisprudenza, risultano dagli atti e non sono, in quanto tali, contestati. 
 
 
7.   
In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso in materia di diritto pubblico va respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF come manifestamente infondato. Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 29 marzo 2018 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Pfiffner 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi