Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_46/2022
Sentenza del 29 marzo 2022
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni
del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
udienza e termine per presentare la duplica (rigetto definitivo dell'opposizione),
ricorso contro la sentenza emanata il 22 febbraio 2022 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2021.136).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Lo Stato del Cantone Ticino ha escusso A.________ per l'importo di fr. 19'716.15 (relativo all'imposta cantonale 2018). Con istanza 3 settembre 2021 il creditore ha chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dall'escusso limitatamente a fr. 17'548.65. Dopo aver ricevuto da parte di A.________ una seconda domanda di rinvio dell'udienza per procedere alla discussione, con decisione 26 ottobre 2021 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha annullato il dibattimento e ha assegnato all'escusso un termine per inoltrare la duplica scritta.
Mediante sentenza 22 febbraio 2022 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo di A.________ avverso la decisione ordinatoria processuale del 26 ottobre 2021, non avendo egli né addotto né reso verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (v. art. 319 lett. b n. 2 CPC). L'Autorità cantonale ha inoltre osservato che il diritto di essere sentito (garantito dagli art. 29 cpv. 2 Cost., 6 n. 1 CEDU e 53 CPC) non conferisce il diritto a un'udienza pubblica nella procedura di rigetto dell'opposizione (v. DTF 141 I 97 consid. 5-6).
2.
Con "ricorso in materia civile e in materia costituzionale" datato 21 marzo 2022 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo in sostanza di annullare le decisioni del Pretore e della III Camera civile del Tribunale d'appello e di entrare nel merito del suo reclamo.
Nella misura in cui il ricorrente ha invece postulato che "sia sospeso il contratto commerciale che [lo] lega alla Corporation dello Stato del Canton Ticino, visto il tenore elevato del debito pubblico", "sia accettata la richiesta di un'indennità verso il Cantone e la Confederazione di 9'000 CHF per figlio per il lavoro domestico durante il lockdown scolastico nella primavera 2020", "sia accettato un indennizzo mensile di 1'000 CHF a persona per ogni mese di privazione subita tra chiusure, limitazioni e impedimenti sociali, sportivi, commerciali, o di ristoro" e "sia cancellato il debito di ca 37'000 CHF nei confronti dell'Ufficio Esazioni e Condoni a fronte di un credito [...] di 47'000 CHF", le sue conclusioni esulano dall'oggetto del presente litigio e risultano quindi di primo acchito inammissibili.
Non sono state chieste determinazioni.
3.
Con il medesimo allegato A.________ ha impugnato anche un'altra sentenza 22 febbraio 2022 della III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Tale impugnativa è stata trattata separatamente (v. sentenza 5D_47/2022 pronunciata in data odierna).
4.
Il gravame all'esame è stato interposto in una causa di carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
4.1. La sentenza impugnata, che statuisce su un rimedio interposto contro una decisione incidentale, costituisce anch'essa una decisione incidentale (v. DTF 142 III 798 consid. 2.1 con rinvii), che può essere immediatamente impugnata al Tribunale federale unicamente se può causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dei combinati art. 117 e 93 cpv. 1 lett. a LTF (l'ipotesi dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non entra in linea di conto nella presente fattispecie; v. DTF 142 III 798 consid. 2.2).
Il ricorrente, che non ha riconosciuto la natura incidentale del giudizio impugnato, non spende una parola per dimostrare che la condizione posta dai combinati art. 117 e 93 cpv. 1 lett. a LTF sarebbe in concreto soddisfatta. La possibilità che la decisione incidentale causi un pregiudizio giuridico non ulteriormente riparabile non risulta in modo manifesto nemmeno dalla sentenza impugnata né dalla natura della causa (v. DTF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2). In tali condizioni, il ricorso, rivolto contro una decisione che non è immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale, risulta inammissibile.
4.2. In via abbondanziale sia precisato che il gravame sarebbe in ogni modo insufficientemente motivato. Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può infatti unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).
Nel caso concreto il ricorrente accenna alla violazione di vari diritti costituzionali (segnatamente degli art. 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 e 19 Cost. e degli art. 9 e 17 CEDU ), ma le sue critiche - non pertinenti al caso concreto (ma piuttosto ai provvedimenti adottati dalle autorità durante la pandemia da coronavirus) e prive di un qualsiasi confronto con l'impugnato giudizio - non soddisfano le rigorose esigenze dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF .
5.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere evaso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF .
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 29 marzo 2022
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini