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[AZA 0] 
H 347/01 Go 
 
IIIa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Meyer e 
Kernen; Grisanti, cancelliere 
 
Sentenza del 29 aprile 2002 
 
nella causa 
G.________, 1938, ricorrente, 
 
contro 
Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra 2, opponente, 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto che: 
 
mediante pronunzia del 14 settembre 2001 la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ha respinto il gravame presentato da G.________, cittadina italiana nata il 10 dicembre 1938, avverso la decisione 5 dicembre 2000 della Cassa svizzera di compensazione accordantele, con effetto dal 1° gennaio 2001, una rendita ordinaria di vecchiaia di fr. 120.- mensili, stante un periodo contributivo di 5 anni e 2 mesi, una scala rendite 05 e un reddito annuo medio determinante di fr. 13'596.-; 
il giudizio in parola, rilevando come alla domanda ricorsuale dell'interessata di assegnarle, in vece della rendita, una indennità forfetaria a liquidazione della sua posizione pensionistica ostasse il fatto che il marito, che ha pure versato contributi all'assicurazione sociale svizzera, non avesse ancora raggiunto l'età pensionabile, ha tutelato l'operato della Cassa e ritenuto legittimo attendere tale momento per esaminare la questione, atteso che con il verificarsi dell'evento assicurabile del coniuge sarebbero potuti intervenire dei mutamenti nelle basi di calcolo delle future rendite; 
G.________ interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte e ripropone la domanda di versamento di una indennità forfetaria; 
la Cassa postula la reiezione del gravame, mentre l' Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si é determinato; 
a norma dell'art. 7 lett. a della Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale, qualora l'ammontare della rendita ordinaria parziale di vecchiaia cui può avere diritto un cittadino italiano che non risiede in Svizzera non sia superiore al 15 % della rendita ordinaria completa, detto cittadino ha diritto solo ad una indennità forfetaria uguale al valore attuale della rendita dovuta; 
tuttavia questa Corte - nell'ambito dell'ordinamento previgente, valido fino al 31 dicembre 1996 (art. 32 vLAVS) - ha già avuto modo di considerare compatibile con la norma convenzionale la prassi instaurata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali che legittima l'amministrazione, quando il coniuge dell'assicurato ha ugualmente pagato dei contributi all'AVS e non ha ancora raggiunto l'età del pensionamento, ad erogare - fino alla nascita del diritto da parte del coniuge - soltanto una rendita, atteso che le basi di calcolo possono subire delle modifiche ed essere diverse al momento in cui sorge il diritto autonomo di un assicurato a una rendita semplice rispetto a quello in cui nasce il diritto a rendita per coniugi (DTF 116 V 11 consid. 3; SVR 1997 AHV no. 112 pag. 348 consid. 2); 
anche in seguito alla modifica apportata dalla 10a revisione dell'AVS, che ha abrogato il sistema della rendita per coniugi introducendo una concezione individualizzata della prestazione, le basi di calcolo sono suscettibili di essere modificate a dipendenza del verificarsi dell'evento assicurabile del coniuge, le rendite essendo determinate in base ai redditi, ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno (splitting), che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune (art 29quinquies cpv. 3 LAVS); 
le considerazioni formulate dalla citata giurisprudenza essendo senz'altro valide anche nell'ambito del nuovo disciplinamento legale, non sussiste serio motivo per scostarsene nel presente contesto; 
 
il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a OG
 
pronuncia : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e 
 
 
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 29 aprile 2002 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera : 
 
Il Cancelliere :