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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
I 387/04 
 
Sentenza del 29 aprile 2005 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
P.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. Domenico Macrì, via E. Toti 5, 73057 Taviano, Italia, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente 
 
Istanza precedente 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
(Giudizio del 28 maggio 2004) 
 
Fatti: 
A. 
Mediante decisione del 27 ottobre 2003, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), non ravvisando una modifica rilevante del grado di incapacità al guadagno dell'interessato, non è entrato nel merito di una domanda di revisione interposta il 23 giugno 2003 da P.________, cittadino italiano nato nel 1950, al beneficio di una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° gennaio 1986, volta all'ottenimento di una rendita intera. L'amministrazione ha sostanzialmente confermato la propria posizione il 13 gennaio 2004 anche in seguito all'opposizione presentata dall'assicurato. 
B. 
Adita, tramite l'avv. Domenico Macrì, dall'interessato, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ne ha respinto il gravame per pronuncia del 28 maggio 2004. L'incarto è tuttavia stato retrocesso all'amministrazione per procedere all'esame del diritto a prestazioni dell'insorgente dopo il 1° gennaio 2004, data dell'entrata in vigore della 4a revisione della LAI. 
C. 
Sempre patrocinato dal suo legale, P.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale ripropone la domanda di revisione volta ad ottenere una rendita intera invece di quella mezza per intervenuto peggioramento dello stato di salute. A sostegno del gravame produce documentazione medica. 
 
L'amministrazione postula la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Nel corso di procedura, il ricorrente ha insistito sulla richiesta tendente alla revisione della rendita. 
 
Diritto: 
1. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i primi giudici hanno già esposto le regole che secondo il diritto svizzero - per principio applicabile nel caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), l'Accordo avendo lasciata immutata la competenza degli stati contraenti di definire i propri sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC in relazione con l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC e la sua Sezione A) - disciplinano la procedura di domanda di revisione della rendita. 
 
Pure correttamente i primi giudici hanno poi precisato che l'amministrazione, con la messa in atto degli accertamenti medici disposti successivamente all'inoltro della richiesta del 23 giugno 2003, in realtà era entrata nel merito della medesima (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI; DTF 109 V 114 consid. 2b; cfr. anche DTF 117 V 198 consid. 3a). L'autorità commissionale ha così esteso l'esame giudiziario anche alla questione concernente il preteso diritto dell'insorgente a una rendita intera di invalidità. L'operato dei primi giudici sfugge ad ogni critica, in quanto conforme alla giurisprudenza (cfr. sentenza del 6 febbraio 2003 in re C., I 712/02, consid. 1.2). In sede di ultima istanza, la lite verte quindi sul tema di sapere se il ricorrente presenti o meno un'invalidità giustificante una rendita intera in luogo di quella mezza erogatagli sin dal 1986. 
2. 
L'art. 88bis cpv. 1 lett.a OAI, già illustrato nella pronuncia contestata, prevede che se l'assicurato ha chiesto la revisione, l'aumento della rendita avviene al più presto a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata. Nel caso in esame la richiesta è stata introdotta il 23 giugno 2003, motivo per cui l'eventuale diritto ad una rendita intera soggiace, per quanto riguarda il periodo decorso sino all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, della 4a revisione della LAI, alle disposizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI nel tenore vigente sino alla fine 2003, giusta il quale l'erogazione di una prestazione intera presupponeva un'invalidità di due terzi almeno. 
 
Si è appena detto che il 1° gennaio 2004 è entrato in vigore un nuovo art. 28 cpv. 1 LAI, di diverso tenore. La nuova norma, già ricordata dai primi giudici, dispone che l'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%. 
3. 
L'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). Il compito del sanitario consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura l'interessato non può più svolgere, a causa del danno alla salute, la sua attività precedente o altri mestieri ragionevolmente esigibili (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
 
Per quanto attiene al valore probatorio attribuito ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili, giova rilevare che se questi ultimi sono stati resi sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 353 consid. 3b/ee). 
4. 
Per fondare la loro decisione e pervenire al convincimento che il ricorrente non presentasse, nel periodo precedente il 1° gennaio 2004, un'invalidità giustificante il riconoscimento di una rendita intera, i giudici commissionali si sono basati essenzialmente sulla valutazione 20 agosto 2003 del servizio medico dell'UAI, il quale, dopo aver esaminato i documenti sanitari allegati alla domanda di revisione della rendita, in particolare la relazione medico-legale 27 febbraio 2003 del dott. R.________, ha negato l'esistenza di nuovi elementi determinanti tali da giustificare un aumento del tasso d'invalidità al 66 2/3%. Dopo attento esame dell'incarto, anche il Tribunale federale delle assicurazioni non vede valido motivo per scostarsi da questo parere. 
5. 
In sede di risposta al gravame di prima istanza, l'UAI ha segnalato che con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, della 4a revisione della LAI, che, come s'è visto, ha introdotto il diritto ai tre quarti di rendita, le prestazioni erogate per un tasso d'invalidità situato tra il 55 e 69,9% facevano l'oggetto di una revisione d'ufficio nel termine di un anno, di modo che il diritto alla rendita dell'insorgente, fondata su un grado invalidante valutato al 55% dall'amministrazione, sarebbe stato, dopo la resa del giudizio, automaticamente riesaminato. Su tale base, la precedente istanza ha quindi retrocesso l'incarto all'UAI per procedere all'esame del diritto alla prestazione dell'insorgente dopo il 1° gennaio 2004. Anche a quest'ultimo proposito la pronuncia commissionale sfugge a qualsiasi critica. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 29 aprile 2005 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: