Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.105/2006 /biz
Sentenza del 29 maggio 2006
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Aemisegger, Eusebio,
cancelliere Crameri.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Nadir Guglielmoni,
contro
Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale, Sezione estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.
Oggetto
riestradizione all'Italia (prescrizione),
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emessa il 19 maggio 2006 dall'Ufficio federale di giustizia.
Fatti:
che con decisione del 16 agosto 2005 l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha concesso la riestradizione di A.________ all'Italia;
che con sentenza del 28 novembre 2005 (causa 1A.245/2005) il Tribunale federale ha respinto un ricorso presentato dall'estradando contro questa decisione rilevando che, sulla base degli art. 19 CEEstr e 58 AIMP, la sua consegna poteva essere rinviata, affinché la Svizzera potesse perseguirlo o fargli scontare la pena pronunciata per fatti diversi da quelli per i quali è chiesta l'estradizione, segnatamente per quelli oggetto di una condanna nel Cantone Ticino, o essere sottoposta a condizioni (consid. 4.2);
che il 12 maggio 2006, sulla base degli art. 19 cpv. 2 CEEstr e 58 cpv. 2 AIMP, l'UFG ha concesso la consegna temporanea dell'estradando all'Italia predisponendo la sua consegna per il 16 maggio seguente;
che avverso questa misura l'interessato ha presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, gravame dichiarato inammissibile con sentenza odierna (causa 1A.103/2006);
che in risposta a scritti del 17 e 19 maggio 2006 del ricorrente riguardo all'asserita prescrizione relativa dei reati che stanno a fondamento dell'estradizione, con decisione del 19 maggio 2006 l'UFG, rilevato che all'epoca della sua decisione la prescrizione non era intervenuta, ha ritenuto che la questione non può più essere riproposta davanti alle autorità svizzere;
che contro questa comunicazione A.________ introduce, il 19 maggio 2006, un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, chiedendo di concedere effetto sospensivo al gravame, di annullare il contestato scritto riformandolo nel senso di accertare l'intervenuta prescrizione dei reati oggetto del procedimento estradizionale, e di invitare l'UFG a evadere le sue richieste;
che non sono state chieste osservazioni;
Diritto:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 145 consid. 2, 131 II 571 consid. 1);
che il ricorrente, richiamando l'art. 10 CEEstr secondo cui l'estradizione non sarà concessa se la prescrizione dell'azione penale o della pena è acquisita secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta, adduce che i fatti ascrittigli, avvenuti nel 1991, sarebbero prescritti, poiché l'unico atto a lui noto suscettibile di interrompere il termine di prescrizione sarebbe una richiesta di proroga delle indagini preliminari del 3 marzo 2003, e rileva che l'UFG avrebbe dovuto esaminare d'ufficio questa circostanza chiedendo le necessarie informazioni all'autorità richiedente;
che a torto il ricorrente sostiene che l'affermazione dell'UFG, secondo cui la questione sarebbe già stata esaminata, non sarebbe corretta e pertanto la mancata trasmissione dell'incarto estradizionale sarebbe costitutiva di un diniego di giustizia;
che infatti, anche nella sentenza del 28 novembre 2005 il Tribunale federale aveva stabilito che gli assunti ricorsuali, secondo cui l'ordine di arresto posto a fondamento della decisione di estradizione sarebbe stato superato dagli eventi, che il procedimento penale estero avrebbe potuto essere archiviato e che si sarebbe potuto concludere con il proscioglimento degli imputati, non reggeva (consid. 4);
che, inoltre, ricordato che il ricorso in esame costituirebbe in sostanza una domanda di revisione della citata sentenza (cfr. sulla forza di cosa giudicata di una decisione emanata da un tribunale DTF 121 II 93), la cui ammissibilità, vistone l'esito, non dev'essere esaminata oltre, occorre rilevare che nella fattispecie, per evidenti motivi di celerità, non si giustifica comunque in questo stadio della procedura di far esaminare compiutamente dall'UFG la questione invitando lo Stato richiedente a fornire informazioni al riguardo e, se del caso, accertare l'intervenuta prescrizione secondo il diritto italiano;
che, in effetti, il ricorrente, come sa, viene temporaneamente estradato all'Italia a dipendenza del dibattimento del 7 giugno 2006 presso il Tribunale di Milano proprio per i fatti oggetto dell'estradizione;
che egli potrà pertanto far valere compiutamente dinanzi alle autorità giudiziarie italiane l'asserita intervenuta prescrizione dei reati rimproveratigli, avvalendosi parimenti delle garanzie offerte dal diritto italiano e dalla CEDU;
che in siffatte circostanze non si giustifica manifestamente far vagliare tale questione dalle autorità svizzere, un'eventuale rinuncia del ricorrente di avvalersi della sua facoltà di esercitare compiutamente i suoi diritti dinanzi alle competenti autorità italiane, come egli parrebbe accennare nelle osservazioni del 22 maggio 2006 inoltrate nel contesto della causa 1A.103/2006, tenuto conto non da ultimo del principio della buona fede processuale, non muterebbe questa conclusione;
che in tali condizioni si giustifica decidere immediatamente il gravame;
che l'emanazione di questa decisione rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo, ritenuto inoltre che una siffatta misura provvisionale è inidonea a sospendere gli effetti del criticato diniego di giustizia;
che le spese processuali seguono la soccombenza, l'accenno ricorsuale al fatto ch'egli sarebbe nullatenente e in carenza di beni, sebbene sia patrocinato da un difensore di fiducia, non può essere seguito;
che, del resto, già nella sentenza del 28 novembre 2005 era stato stabilito che spettava al ricorrente, patrocinato da un avvocato, dimostrare la sua indigenza (consid. 5.2).
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale, Sezione estradizioni (B 0052282).
Losanna, 29 maggio 2006
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: