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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_477/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 29 maggio 2015  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Rifiuto del rilascio di un permesso per confinanti UE/AELS (mancato pagamento dell'anticipo delle spese), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 aprile 2015 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 27 marzo 2015 A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino la risoluzione del 4 marzo precedente con cui il Consiglio di Stato confermava il rifiuto di rilasciargli un permesso per confinanti UE/AELS emanato il 27 agosto 2014 dalla Sezione della popolazione del Dipartimento ticinese delle istituzioni. 
Invitato il 30 marzo 2015 a versare entro il 15 aprile successivo un anticipo delle presunte spese processuali, con la comminatoria dell'inammissibilità dell'impugnativa in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, A.________, con scritto del 13 aprile 2015, ha informato la Corte cantonale che non avrebbe versato l'importo esatto poiché le sue censure ricorsuali non erano ancora state esaminate. Con invio raccomandato del 14 aprile 2015 il Giudice delegato lo ha quindi reso edotto che la legge (art. 47 cpv. 4 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, LPAmm; RL/TI 3.3.1.1) imponeva di esigere un anticipo all'apertura di ogni incarto e che solo ad avvenuto pagamento in tempo utile si sarebbe proceduto all'esame di merito. Gli ha quindi accordato un nuovo termine di 3 giorni per procedervi, sempre con la comminatoria dell'inammissibilità del gravame in caso di mancato pagamento entro la scadenza assegnata. Con lettera del 16 aprile 2015 A.________ ha ribadito di non volere versare alcun anticipo. Un versamento non essendo stato effettuato entro il termine assegnato, il 23 aprile 2015 il Giudice delegato della Corte cantonale ha quindi dichiarato irricevibile il gravame presentato il 27 marzo precedente. 
 
B.   
Con ricorso del 21 maggio 2015, completato poi il 27 maggio successivo, A.________, oltre a chiedere una verifica del lavoro svolto dalle autorità ticinesi, lamenta la violazione del suo "diritto costituzionale al lavoro" e chiede il rilascio del permesso per confinanti UE/AELS. 
Non è stato chiesto uno scambio di allegati scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59; 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369; 138 III 471 consid. 1 pag. 475). 
 
2.  
 
2.1. Contro le decisioni emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF - che è applicabile anche alla fattispecie in base al principio dell'unità della procedura (sentenza 2D_37/2010 del 23 novembre 2010 consid. 1.2) - in ambito di polizia degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
 
2.2. Sebbene oggetto di giudizio possa essere unicamente la questione dell'inammissibilità del gravame inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo, la procedura ha tuttavia preso avvio dal rifiuto del rilascio di un permesso per confinanti UE/AELS al ricorrente: essendo cittadino italiano, questi può appellarsi all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) per far valere un diritto a soggiornare in Svizzera, per svolgervi un'attività lucrativa (sentenza 2C_980/2011 del 22 marzo 2012 consid. 1.1 con rinvii) : è quindi di principio ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico.  
 
2.3. Come accennato l'impugnativa può riguardare solo la questione dell'inammissibilità, per mancato pagamento dell'anticipo delle spese, del ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale. Ora, l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).  
Nel caso concreto l'allegato ricorsuale si esaurisce in una serie di precisazioni puntuali sulla situazione del ricorrente, accenna alla violazione del "diritto costituzionale al lavoro" e chiede un controllo dell'operato delle autorità cantonali. Nulla contiene invece riguardo all'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, segnatamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 pag. 318 seg.; 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133) dell'esigenza ivi prevista del dovere versare un anticipo delle spese quando si adisce l'autorità ricorsuale e della conseguenza che ne deriva in caso di inosservanza (inammissibilità dell'allegato ricorsuale). Il ricorso, che non contiene neanche una censura sostanziata conformemente alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF
 
2.4. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM). 
 
 
Losanna, 29 maggio 2015 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud