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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_875/2009 
 
Sentenza del 29 giugno 2010 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, Presidente, 
Escher, Marazzi, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________SA, 
patrocinata dall'avv. dott. Goran Mazzucchelli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
patrocinata dall'avv. Yves Flückiger, 
2. C.________, D.________, E.________ e 
F.________, 
patrocinati dall'avv. Xenia Peran, 
opponenti. 
 
Oggetto 
provvedimenti cautelari (successione straniera), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 novembre 2009 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
A.a I.________, cittadino italiano residente in Italia, è deceduto in Italia in data 9 agosto 2008 lasciando i figli C.________, D.________, E.________ e F.________ nonché la seconda moglie B.________ ed i figli di secondo letto G.________ e H.________. 
A.b Nell'ambito della procedura incoata nei confronti di C.________, D.________, E.________ e F.________ in materia di provvedimenti cautelari per una successione straniera, B.________ ha chiesto, con istanza 15 ottobre 2008, al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, il blocco di tutti i valori depositati presso la A.________SA riconducibili, sotto qualsivoglia forma, al de cuius, facendo particolare riferimento al conto xxx ed a un trust istituito da I.________ nel 2004/2005. All'udienza 3 dicembre 2008 B.________ ha altresì chiesto di ingiungere a A.________SA di produrre integralmente tutta la relativa documentazione. I figli di primo letto del de cuius si sono opposti all'istanza, mentre A.________SA - invitata a proporre le proprie osservazioni - si è detta disposta ad ossequiare l'ordine pretorile, salvo per quanto concerne eventuali conti e relazioni appartenute indirettamente al de cuius, nonché il presunto trust istituito nel 2004. Con decreto 6 marzo 2009, il Pretore ha accolto integralmente la richiesta. 
 
B. 
Adita da A.________SA con appello 30 marzo 2009, la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato, con pronuncia 20 novembre 2009, il gravame irricevibile per tardività. 
 
C. 
A.________SA impugna la predetta sentenza avanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 28 dicembre 2009, chiedendo l'annullamento della pronuncia cantonale e il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione. La domanda di concessione dell'effetto sospensivo formulata dalla ricorrente è stata accolta dalla Presidente della Corte giudicante con decreto 27 gennaio 2010. 
 
Nel merito non sono state chieste osservazioni. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 La decisione impugnata concerne una sentenza che ha dichiarato irricevibile un appello diretto contro un decreto pretorile che ha accolto una domanda di edizione di documenti nei confronti di terzi, retta in Ticino dagli artt. 210 segg. CPC/TI. Essa potrebbe essere considerata una decisione finale, atteso che pone fine alla procedura per la ricorrente, che non è parte alla vertenza successoria (v., con riferimento all'art. 87 OG, la sentenza 4P.141/2002 del 25 novembre 2002 consid. 2, non pubblicato in DTF 129 III 301). La giurisprudenza più recente ha tuttavia posto l'accento sul fatto che un decreto di edizione è una decisione sulle prove e costituisce quindi di principio una decisione pregiudiziale o incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (sentenza 5A_171/2009 del 15 ottobre 2009 consid. 1.4). In tal caso, il ricorso in materia civile è ammissibile qualora sia soddisfatto il requisito del pregiudizio irreparabile giusta l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Per costante giurisprudenza, misure probatorie atte a mettere in pericolo la salvaguardia di un segreto sono ritenute causare un pregiudizio irreparabile, al pari di quelle assortite dalla minaccia delle sanzioni previste all'art. 292 CP (sentenze 5A_171/2009 del 15 ottobre 2009 consid. 1.5; 1C_247/2009 dell'8 luglio 2009 consid. 1.3.2; 5P.350/2004 del 10 maggio 2005 consid. 2.3). Del resto, qualora l'oggetto del ricorso attiene a un diniego di giustizia formale, la giurisprudenza rinuncia al presupposto del danno irreparabile (DTF 134 IV 43 consid. 2.2 e 2.3, con rinvii). 
 
1.2 La via d'impugnazione di decisioni incidentali segue essenzialmente quella della vertenza di fondo (implicitamente DTF 135 III 329 consid. 1.2.2 pag. 333; esplicitamente sentenza 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007 consid. 1.2; 5A_85/2007 del 17 aprile 2007 consid. 1.2). La domanda di edizione di documenti è stata inoltrata sullo sfondo di una vertenza successoria italiana, senza ombra di dubbio di natura civile (art. 72 cpv. 1 LTF). Come constatato dall'autorità cantonale in applicazione dell'art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, il valore di causa supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.-- richiesta dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
 
1.3 La ricorrente chiede l'annullamento della sentenza di irricevibilità della Corte cantonale e il rinvio della causa a quest'ultima affinché giudichi l'appello. Essa afferma che il diritto procedurale ticinese concede al terzo richiesto di edizione non solo il diritto di essere sentito, ma pure la facoltà di impugnare il decreto di edizione, diritto che le sarebbe stato negato con un'applicazione arbitraria della legge processuale cantonale. Ora, per costante giurisprudenza, anche in assenza della legittimazione sul merito, un ricorrente può far valere la violazione di diritti procedurali la cui inosservanza costituisce un diniego di giustizia formale, lamentandosi ad esempio - come nella fattispecie - che l'autorità cantonale abbia a torto dichiarato inammissibile un rimedio di diritto (DTF 114 I 307 consid. 3c pag. 312). L'interesse giuridicamente protetto risulta in questo caso dal diritto di partecipare alla procedura. Ammissibili sono censure di natura formale che possono essere esaminate in modo separato dal merito (DTF 136 IV 41 consid. 1.4). Inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso è nel suo complesso ammissibile. 
 
1.4 Si pone infine la questione a sapere se la decisione impugnata rappresenti una misura cautelare ai sensi dell'art. 98 LTF, con la conseguente limitazione dei motivi di ricorso alla violazione di diritti costituzionali. La questione può restare indecisa, stante che la ricorrente medesima solleva unicamente censure di rango costituzionale, segnatamente l'arbitrio nell'applicazione del diritto processuale cantonale, come tale comunque non suscettibile di esame con piena cognizione (art. 95 lett. c e lett. d LTF e contrario). 
 
2. 
Nel merito, il ricorso è rivolto contro l'interpretazione che la Corte cantonale ha dato dell'art. 96 cpv. 4 CPC/TI. 
 
2.1 La qui ricorrente ha introdotto avanti al Tribunale di appello del Cantone Ticino in data 30 marzo 2009 il proprio appello contro il decreto 6 marzo 2009 del Pretore di Lugano, intimatole in data 9 marzo 2009. Rammentato che, secondo l'art. 213a CPC/TI, su una domanda di edizione verso terzi il giudice statuisce con decreto appellabile "nel termine ordinario" (art. 96 cpv. 2 e 4 CPC/TI), la Corte cantonale ha ritenuto che quale "termine ordinario" debba intendersi quello di venti giorni nel processo di cognizione e quello di dieci giorni non sospesi dalle ferie nei cosiddetti "procedimenti speciali" degli artt. 354 segg. CPC/TI, fra i quali va annoverata la procedura di camera di consiglio disciplinante l'emanazione di provvedimenti cautelari. Nel caso di specie, il termine di impugnazione era pertanto quello di dieci giorni. Iniziato a decorrere il giorno successivo all'intimazione (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC/TI), esso sarebbe scaduto il 20 marzo 2009, pertanto manifestamente prima della data di inoltro dell'appello. 
 
2.2 La ricorrente contesta che, nella presente fattispecie, quale "termine ordinario" possa essere considerato quello di dieci giorni. Ammette invero che il termine di appellazione nei procedimenti speciali sia di dieci giorni. Ritiene tuttavia che nella sistematica del CPC/TI, il termine di dieci giorni non sia manifestamente un termine "ordinario", bensì "ridotto", dunque straordinario. L'art. 96 cpv. 4 CPC/TI parla di termine ordinario, senza alcuna distinzione o differenziazione a dipendenza del tipo di procedura. La ricorrente è dell'opinione che la Corte cantonale si sia discostata inammissibilmente dal tenore letterale chiaro e dal risultato di un'interpretazione sistematica dell'art. 96 CPC/TI. Volendo peraltro considerare poco chiara la terminologia adottata dall'art. 96 cpv. 4 CPC/TI, la Corte cantonale avrebbe versato nell'arbitrio considerando l'interpretazione più sfavorevole alla ricorrente, tanto più facendo difetto ogni indicazione sui rimedi di diritto e sui termini d'impugnazione. 
 
3. 
3.1 Il Tribunale federale è abilitato a riesaminare la pretesa violazione di un diritto fondamentale unicamente nella misura in cui una tale censura sia stata sollevata e motivata in termini precisi nel gravame (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 135 II 384 consid. 2.2.1 pag. 389; 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234; 133 III 439 consid. 3.2). 
 
3.2 Quando è sollevata la censura di interpretazione ed applicazione arbitraria del diritto cantonale, violazione della legge ed arbitrio non vanno confusi: è arbitraria unicamente quella violazione della legge che appare manifesta e riconoscibile di primo acchito. Il compito del Tribunale federale non è di stabilire quale sia l'interpretazione corretta che avrebbe dovuto adottare l'autorità cantonale, bensì unicamente di dire se l'interpretazione e l'applicazione del diritto cantonale fatta dall'autorità inferiore sia sostenibile; la mera possibilità che un'altra soluzione appaia concepibile, persino preferibile, non costituisce ancora arbitrio (DTF 133 III 463 consid. 4.4.1; 132 I 13 consid. 5.1; sentenza 4A_632/2009 del 5 gennaio 2010 consid. 3.1). 
 
3.3 Contrariamente a quanto pretende la ricorrente, l'espressione "termine ordinario" all'art. 96 cpv. 4 CPC/TI non può essere necessariamente interpretata unicamente nel senso da lei proposto. Se l'aggettivo "ordinario" viene riferito ai termini di impugnazione come tali, allora è corretto affermare che il termine di dieci giorni riservato ai procedimenti speciali è "ridotto" rispetto a quello di venti giorni applicabile nel processo di cognizione; per contro, se l'aggettivo "ordinario" viene riferito alle diverse procedure, si ha che è "ordinario" il termine di venti giorni nel processo di cognizione come è "ordinario" quello di dieci nei procedimenti speciali. Ne consegue che l'espressione "termine ordinario" all'art. 96 cpv. 4 CPC/TI è ambigua. 
 
3.4 Ciò detto, ed in assenza di giurisprudenza univoca nota (nemmeno alla ricorrente), il Tribunale di appello non è caduto nell'arbitrio adottando l'interpretazione suesposta (consid. 2.1), non apparendo sufficientemente motivato né pertinente - sotto l'ottica dell'arbitrio - l'obbligo, per la Corte cantonale, di adottare la soluzione più favorevole alla ricorrente. 
 
4. 
4.1 La ricorrente critica poi l'assenza di una qualsiasi indicazione sui rimedi di diritto ed i termini di impugnazione nel decreto pretorile. In realtà, sembra trattarsi qui più di un argomento a suffragio della censura di arbitrio che non di una censura a se stante. Per completezza, sia in ogni caso rammentato che la critica alla decisione di prima istanza non sarebbe ammissibile sia perché rivolta contro una decisione non di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF), sia perché priva dell'indicazione del diritto fondamentale semmai leso (art. 106 cpv. 2 LTF; supra consid. 3.1). 
 
4.2 La ricorrente si avvale, da ultimo, di una violazione dell'art. 29a Cost. A suo dire, tale violazione è conseguenza dell'applicazione arbitraria dell'art. 96 cpv. 4 CPC/TI. La censura - se tale voleva essere - è tuttavia del tutto priva di motivazione, ragione per cui non può essere esaminata nel merito. 
 
5. 
In quanto ammissibile, il ricorso deve dunque essere respinto, con conseguenza di tassa e spese a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili alla parte opponente, la quale si è opposta senza successo alla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso e non è stata invitata ad esprimersi sul merito (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 7'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 29 giugno 2010 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: Il Cancelliere: 
 
Hohl Piatti