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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_25/2020  
 
 
Sentenza del 29 giugno 2020  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Presidente, 
Hohl, Ramelli, Giudice supplente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
patrocinata dall'avv. dott. Franco Gianoni, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
patrocinata dagli avv.ti Mario Molo e Camilla Molo, 
opponente. 
 
Oggetto 
legittimazione attiva, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 novembre 2019 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2018.83). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 23 dicembre 1993 C.A.________, D.A.________ e E.A.________ hanno dato in affitto alla B.________ SA i diritti editoriali del giornale  xxx ch'essi detenevano nella misura rispettiva del 53 %, 31 %, 16 %. Il contratto dava all'affittuaria la facoltà di acquistare tali diritti alla scadenza dei primi dieci anni, o prima con l'accordo del locatore, pagando un prezzo da determinarsi con una formula complessa, che considerava la capitalizzazione dell'affitto annuo residuo con una maggiorazione del 35 %.  
Nel 2001 la B.________ SA ha in effetti acquistato i diritti editoriali e pagato il prezzo sulla base di tre fatture datate 17 dicembre 2001; una di fr. 2'054'955.55 per il 53,4 % dei diritti  "di pertinenza di C.A.________ (prima tranche) ", una di fr. 1'553'338.35 per il 29,5 % dei diritti "  di pertinenza di D.A.________ "e una di fr. 642'653.90 per il 16,7 % dei diritti  "di pertinenza di E.A.________".  
 
B.   
E.A.________ è morto il 29 maggio 2005. Con petizione del 20 agosto 2010 la vedova A.A.________, cessionaria delle pretese degli eredi, ha promosso azione contro la B.________ SA davanti alla Pretura di Bellinzona, rivendicando il pagamento della maggiorazione del 35 % che al momento della vendita dei diritti editoriali era stata versata a C.A.________ e D.A.________ ma non a E.A.________. La domanda è stata quantificata in sede conclusiva in fr. 224'928.90. La convenuta si è opposta all'azione. 
Il Pretore aggiunto di Bellinzona ha respinto la petizione per carenza di legittimazione attiva dell'attrice con sentenza del 2 maggio 2018. Il successivo appello di A.A.________ è stato respinto, nella misura in cui era ricevibile, dalla II Camera civile del Tribunale di appello ticinese il 25 novembre 2019. 
 
C.   
A.A.________ insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 14 gennaio 2020. Chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che la causa sia rinviata all'istanza inferiore per nuova decisione. La B.________ SA propone di respingere il ricorso con risposta del 4 marzo 2020. Ricorrente e opponente hanno spontaneamente presentato osservazioni di replica e duplica, rispettivamente il 18 marzo e il 20 aprile 2020. L'autorità cantonale non ha preso posizione. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia civile è ammissibile. È presentato tempestivamente dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 100 cpv. 1 e 76 cpv. 1 lett. a LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile con valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF). 
 
2.   
Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2). 
Il Tribunale federale fonda invece il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), che sono vincolanti. Può scostarsene o completarli solo se sono stati effettuati in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). 
Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - arbitrario (art. 9 Cost.) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze rigorose poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati e precisare in cosa consiste la violazione. Non basta opporre il proprio punto di vista alle conclusioni del giudizio impugnato; il Tribunale federale non esamina le critiche di carattere appellatorio. Siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (e dell'accertamento dei fatti in genere), chi invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 140 III 264 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1). 
 
3.   
La sentenza impugnata riporta che il Pretore aggiunto di Bellinzona, posto che C.A.________, D.A.________ e E.A.________ avevano costituito una società semplice denominata Famiglia A.________, ha stabilito che all'attrice, subentrata nella posizione del socio defunto E.A.________, difettasse la legittimazione attiva per tre motivi: l'obbligazione litigiosa era stata contratta a favore della società semplice e andava quindi fatta valere dai soci congiuntamente; l'attrice non aveva dimostrato che la liquidazione della società era terminata; il giudizio avrebbe avuto effetti costitutivi nei confronti di tutti i soci, poiché occorreva determinare, oltre alle percentuali supplementari spettanti a ognuno di loro, il prezzo di vendita pattuito a suo tempo. L'autorità cantonale ha rimproverato all'attrice di non essersi confrontata con quest'ultima argomentazione, che ha ritenuto alternativa e indipendente; ha perciò dichiarato l'appello irricevibile per difetto di motivazione. 
 
3.1. Per la ricorrente questa conclusione viola gli art. 55 e 132 CPC e costituisce diniego formale di giustizia e formalismo eccessivo, contrario agli art. 9 e 29 Cost. A suo parere la motivazione in discussione non è né alternativa né indipendente. La questione dell'effetto costitutivo nei confronti degli altri soci - spiega - dipende direttamente dalla fondatezza o meno delle prime due motivazioni del Pretore aggiunto e non si pone più, avendo lei dimostrato con l'appello che i soci potevano agire da soli e che la liquidazione della società era terminata.  
 
3.2. Contrariamente a quanto obietta l'opponente, le spiegazioni della ricorrente sono sufficienti; a prescindere dalle norme che invoca, essa adduce in sostanza l'applicazione erronea della regola giurisprudenziale secondo la quale, quando la sentenza impugnata si basa su più motivazioni indipendenti, alternative o sussidiarie, la parte ricorrente deve confrontarsi con tutte, sotto pena di inammissibilità del ricorso, e l'impugnativa può essere accolta unicamente se sono fondate le critiche volte contro ogni motivazione (DTF 142 III 364 consid. 2.4 e rinvii; sentenza 4A_195/2019 del 7 agosto 2019 consid. 4). La censura è fondata. La necessità di coinvolgere nella causa gli altri due soci, con il conseguente effetto costitutivo che la sentenza comporterebbe anche per loro, scaturisce dall'art. 544 cpv. 1 CO, secondo cui i crediti societari appartengono ai soci nella forma della proprietà comune; fatte salve pattuizioni contrarie, vanno perciò fatti valere congiuntamente, come litisconsorzio necessario (sentenza 4A_217/2017 del 4 agosto 2017 consid. 3.3.2). Se tuttavia, come sostiene l'attrice, il contratto di società semplice avesse dato al socio E.A.________ il diritto di agire a titolo individuale, tale necessità cadrebbe; la sentenza finale non avrebbe allora nessun effetto costitutivo verso gli altri soci. La motivazione del Pretore aggiunto qui in discussione non era perciò affatto indipendente; aveva rilevanza soltanto se il contratto di società non attribuiva a E.A.________ il diritto di agire da solo.  
 
3.3. Ne viene che la giurisprudenza succitata non permetteva alla Corte cantonale di esimersi dall'entrare nel merito dell'appello. A titolo subordinato essa lo ha del resto fatto, per cui il buon fondamento di questa prima censura non giova alla ricorrente.  
 
4.   
Il Tribunale di appello ha ricordato che la tesi principale dell'attrice consisteva nel ritenere la  Famiglia A.________ una società semplice per quote ideali, che permetteva al socio E.A.________ di procedere a titolo individuale nei confronti della convenuta. Secondo la sentenza l'attrice deduceva ciò da due circostanze: d'un canto l'appendice II del contratto indicava con precisione le percentuali dei diritti editoriali detenuti da C.A.________, D.A.________ e E.A.________; dall'altro la convenuta aveva "inviato alla  'società semplice Famiglia A.________' tre diverse fatture (doc. E, F e G), poi pagate, relative al 53.4 % dei diritti  'di pertinenza di C.A.________ (I tranche) ', al 29.9 % dei diritti  'di pertinenza di D.A.________'e al 16.7 % dei diritti  'di pertinenza di E.A.________' ".  
 
4.1. L'autorità cantonale ha definito tali circostanze "di natura meramente indiziaria", insufficienti per ritenere che i soci della società semplice "avessero concluso una convenzione atta a far sì che ogni socio potesse liberamente disporre della propria quota e, limitatamente alla stessa, fosse legittimato a procedere individualmente nei confronti della controparte contrattuale". Anche perché il contratto vietava l'alienazione dei diritti editoriali a terzi, limitando quindi la facoltà di disposizione dei soci. I giudici ticinesi hanno inoltre evidenziato che il contratto prevedeva che il fitto andasse pagato direttamente ai membri della famiglia A.________, proporzionalmente alle rispettive quote, osservando tuttavia che da tale fatto non si poteva ancora dedurre ch'essi potessero esigerne il pagamento a titolo individuale. Non risultava d'altronde che tale pattuizione valesse anche per il prezzo di vendita.  
 
4.2. Con queste considerazioni la Corte d'appello ha determinato la volontà vera e concorde dei contraenti nel senso dell'art. 18 cpv. 1 CO, effettuando quindi un'interpretazione soggettiva del contratto di società. Il procedimento attiene al fatto, per cui il risultato è di principio vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). L'accertamento può essere contestato soltanto se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto, arbitrario, lesivo dell'art. 9 Cost. (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 144 III 93 consid. 5.2.2). Le censure devono essere motivate rispettando le esigenze accresciute poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (cfr. consid. 2).  
 
4.3. La ricorrente propone anzitutto una critica formale: elenca diversi "fatti concludenti" che la Corte cantonale avrebbe ignorato, incorrendo così in una "carenza di motivazione ed un arbitrio".  
In forza degli art. 53 cpv. 1 e 238 lett. g CPC, interpretati secondo i principi giurisprudenziali derivati dall'art. 29 cpv. 2 Cost., il giudice deve motivare le decisioni in modo tale da permettere alle parti di impugnarle con cognizione di causa. Non deve necessariamente pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati dalle parti; basta che esponga almeno brevemente le argomentazioni decisive che l'hanno indotto a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Il grado di precisione delle spiegazioni dipende dalla natura e dalle circostanze particolari della vertenza (sentenza 4A_222/2018 del 26 novembre 2018 consid. 2.1 e rinvii). 
La sentenza non riprende ogni singola allegazione dell'attrice, ma spiega in modo chiaro i motivi per i quali le ha negato il diritto di agire individualmente contro la convenuta. Non v'è dubbio che i motivi siano stati compresi dall'attrice, che ha saputo presentare un atto di ricorso a sua volta motivato e articolato. La censura formale è perciò infondata. 
 
4.4. Anche nel merito la ricorrente si prevale dell'art. 9 Cost. Manifestamente inesatto sarebbe l'accertamento che fu la B.________ SA a inviare alla Società semplice Famiglia A.________ le tre fatture relative alla vendita dei diritti editoriali; i documenti E, F e G attesterebbero il contrario. L'opponente, che implicitamente riconosce l'allegazione della ricorrente, ritiene che l'autorità cantonale sia incorsa in una semplice svista, dovuta al fatto che fu lei stessa a redigere le fatture.  
In sede di appello entrambe le parti avevano asserito che le fatture erano state allestite dall'acquirente. Non è da escludere, come ipotizza l'opponente, che sia stata questa circostanza piuttosto insolita a fare scrivere alla Corte cantonale che le fatture erano state inviate dall'acquirente alla venditrice. La censura d'arbitrio è ad ogni modo infondata, perché dai documenti stessi, intestati alla Società semplice Famiglia A.________ e indirizzati alla B.________ SA, non si evincono affatto le modalità di trasmissione. Modalità che, pacifica la redazione dei documenti ad opera della convenuta, non erano suscettibili di influire in modo determinante sull'esito della causa (cfr. consid. 2). 
 
4.5. La ricorrente asserisce che la Corte cantonale è caduta nell'arbitrio "ignorando documenti e fatti pertinenti e concludenti, nonché deduzioni logiche". A suo parere "ogni socio era totalmente indipendente dagli altri", ciò che dava a E.A.________ il diritto di agire da solo. Nel motivare la censura la ricorrente si limita però a contrapporre le proprie valutazioni all'apprezzamento delle prove effettuato dall'autorità cantonale; elenca a diverse riprese le "  circostanze emergenti dall'incarto che tutte convergono a dimostrare che le parti avevano la facoltà di agire sole ", senza premurarsi di dimostrare l'arbitrio in modo puntuale. Le circostanze che invoca si riferiscono per lo più ad atti compiuti dalla parte convenuta, inidonee a dimostrare quale fosse la volontà dei soci nel momento in cui costituirono la società semplice.  
Nella misura in cui è ammissibile questa censura è quindi infondata. 
 
5.   
Il Tribunale di appello ha in seguito osservato che l'attrice "parrebbe essersi prevalsa" anche di una cessione della pretesa litigiosa a E.A.________ avvenuta nell'ambito della liquidazione della società semplice; cessione che - ha precisato - potrebbe costituire un'eccezione alla regola secondo la quale i soci devono fare valere congiuntamente tutte le pretese della società. Essa ha giudicato la tesi infondata perché la quota in discussione, "pacificamente venduta", non era più in possesso della società semplice al momento dello scioglimento e non poteva perciò essere stata attribuita al socio E.A.________. 
La ricorrente ritiene arbitraria anche questa conclusione. Si confronta tuttavia a malapena con la predetta motivazione. Si diffonde in una discussione prettamente appellatoria, fondata su fatti che non risultano dalla sentenza impugnata, con l'intento di dimostrare non già l'arbitrarietà della conclusione anzidetta della Corte cantonale, bensì - ancora - la facoltà che i soci avrebbero avuto di agire soli nei confronti dell'opponente e di terzi. La Corte ticinese ha scartato questa eventualità, stabilendo - con accertamenti che rimangono vincolanti - che i diritti editoriali erano appartenuti ai soci in mano comune (cfr. sopra consid. 4). La sola allegazione di ricorso che tiene conto in qualche modo di questo presupposto della motivazione cantonale qui in discussione è che, se così fosse, la percentuale dei diritti editoriali spettante al socio E.A.________ gli sarebbe stata "attribuita con le fatture personalizzate e dettagliate", ovvero "per ripartizione". Questa asserzione ignora tuttavia l'argomentazione della sentenza secondo la quale la quota venduta - meglio i diritti editoriali venduti - non poteva più essere attribuita a E.A.________. 
Anche questa censura è perciò inammissibile. 
 
6.   
Nel considerando conclusivo l'autorità cantonale ha preso in considerazione l'ipotesi - detta controversa - che la liquidazione della società fosse terminata con la vendita e il pagamento delle quote sociali. Ha osservato che in tale caso, non ricorrendo circostanze eccezionali tali da permettere al socio di agire individualmente, la pretesa litigiosa costituirebbe tutt'al più un attivo sociale scoperto dopo la liquidazione; la procedura di liquidazione andrebbe perciò ripresa, in conformità con le regole generali derivanti dall'art. 544 cpv. 1 CO, secondo le quali i soci della società semplice devono agire congiuntamente. 
Per la ricorrente anche questa motivazione deriva da accertamenti arbitrari. Essa afferma che "risuscitare la liquidazione, non ha nessuna ragione plausibile", perché le percentuali dei diritti spettanti ai soci, in particolare quella spettante al socio E.A.________, sarebbero note da sempre. Una contestazione simile, che passa a lato della motivazione impugnata, non è ammissibile. 
 
7.   
In conclusione, sulla base dei suoi accertamenti di fatto, che rimangono vincolanti, l'autorità cantonale ha applicato correttamente il diritto federale: non avendo i soci pattuito diversamente, né E.A.________ acquisito in altro modo i crediti societari, la pretesa litigiosa andava fatta valere congiuntamente dai soci nella forma del litisconsorzio necessario, in applicazione del principio enunciato dall'art. 544 cpv. 1 CO (cfr. consid. 3.2). 
Il ricorso, per quanto ammissibile, è pertanto infondato. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 7'000.-- all'opponente a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 29 giugno 2020 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti