Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_578/2021
Sentenza del 29 giugno 2022
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Parrino, Presidente,
Stadelmann, Moser-Szeless,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________, patrocinato dall'avv. Francesco Naef,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente,
B.________,
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (responsabilità del datore di lavoro),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 settembre 2021 (31.2021.13).
Fatti:
A.
La C.________ SA, iscritta a registro di commercio nel mese di febbraio 2017, è stata affiliata quale datrice di lavoro alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino (di seguito: Cassa) dal 1° febbraio 2017. Dal 13 febbraio 2017 al 1° luglio 2019 B.________ è stata amministratrice unica della società e dal 1° luglio 2019 lo è stato D.________. Dopo essere entrata in mora nel pagamento dei contributi paritetici, la società è stata sistematicamente diffidata dal mese di giugno 2017 e precettata dal mese di settembre 2017. Con decreto del 9 gennaio 2020 la Pretura del Distretto di Lugano ha aperto la procedura di fallimento della società, procedura che è stata dapprima sospesa nel senso dell'art. 230 LEF e successivamente chiusa definitivamente per mancanza d'attivi e la società radiata d'ufficio il 18 gennaio 2021. Constatato di avere subito un danno, la Cassa con decisione su opposizione del 6 maggio 2021, che confermava la decisione del 18 febbraio 2021, ha chiesto ad A.________ - quale amministratore di fatto - il risarcimento di fr. 82'186.45 per il mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla C.________ SA per gli anni dal 2017 al 2019.
B.
A.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino il 9 giugno 2021 che, con sentenza del 27 settembre 2021, ha respinto il gravame e confermato la decisione su opposizione.
C.
A.________ inoltra un ricorso al Tribunale federale il 29 ottobre 2021 (timbro postale), con cui chiede l'accoglimento del ricorso e la sua liberazione dal pagamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF per l'importo di fr. 82'186.45 non soluti dalla C.________ SA per gli anni dal 2017 al 2019.
Invitati a pronunciarsi sul ricorso, la Cassa ha proposto di respingerlo, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a determinarsi.
Diritto:
1.
Il giudizio impugnato condanna il ricorrente al risarcimento danni di fr. 82'186.45 nel senso dell'art. 52 LAVS. Questo importo raggiunge il valore litigioso minimo di fr. 30'000.- necessario per l'ammissibilità di un ricorso in materia di diritto pubblico contro una sentenza cantonale in tali controversie dinanzi al Tribunale federale (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF in relazione con l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF; DTF 137 V 51). Il ricorso, che anche per il resto soddisfa i requisiti formali di ricevibilità, è quindi ammissibile.
2.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (sulle esigenze di motivazione cfr. DTF 140 III 86 consid. 2 con riferimenti), il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2) o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
3.
3.1. Oggetto del contendere è sapere se A.________ debba rispondere nel senso dell'art. 52 LAVS nei confronti della Cassa per il danno di fr. 82'186.45 derivante dal mancato versamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla C.________ SA per gli anni 2017-2019.
3.2. Nei considerandi del giudizio impugnato, il Tribunale cantonale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e la prassi disciplinanti la materia, rammentando in particolare le norme sull'obbligo di conteggiare e versare i contributi paritetici (art. 14 cpv. 1 LAVS e art. 34 segg. LAVS), i presupposti per la responsabilità del datore di lavoro nel senso dell'art. 52 LAVS - danno, violazione delle prescrizioni in materia di contributi paritetici, intenzionalità o negligenza grave, nesso di causalità adeguata tra il comportamento rimproverabile e il danno subito - rispettivamente dei suoi organi per la persona giuridica (art. 52 cpv. 2 LAVS), segnatamente la loro responsabilità sussidiaria (DTF 123 V 12 consid. 5b con riferimenti), come pure se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse lo sono in via solidale (art. 52 cpv. 2 LAVS). Inoltre, particolare rilevanza è stata dedicata alla nozione di organo di fatto (cfr. DTF 128 III 29 consid. 3a con rinvii). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
4.
4.1. Il Tribunale cantonale ha qualificato il ricorrente quale organo di fatto della C.________ SA dalla sua costituzione e fino alla radiazione nel registro di commercio.
4.2. Il ricorrente non contesta di per sé il fatto che la società sia venuta meno a prescrizioni della LAVS. Egli censura però il suo ruolo di organo di fatto, segnatamente la pretesa competenza di influire sulle sorti societarie, in particolare in relazione al rispetto del pagamento dei contributi paritetici. In ogni caso, quand'anche fosse riconosciuto come organo di fatto, il ricorrente disapprova la sua responsabilità nel senso dell'art. 52 LAVS, in quanto vi sarebbe stata l'interruzione nel nesso causale tra la sua pretesa inazione e il pagamento di contributi arretrati, in considerazione di una pregressa situazione di insolvenza della società, ovvero prima della sua entrata in carica. A suo parere, questa potrebbe essere fatta risalire solo all'11 dicembre 2019, quando ha partecipato all'udienza di fallimento della società.
5.
5.1. Dagli accertamenti del Tribunale cantonale emerge che gli organi formali della C.________ SA sono stati B.________ - dalla costituzione della società nel febbraio 2017 e fino alle dimissioni rassegnate nel giugno del 2019 (sul tema dei limiti temporali della responsabilità cfr. DTF 123 V 172 consid. 3a con riferimenti) - in qualità di amministratrice unica con firma individuale e D.________ che dal 1° luglio 2019 ha rivestito la stessa carica. Entrambi sono anche stati oggetto di decisioni amministrative di risarcimento danni nel senso dell'art. 52 cpv. 1 LAVS, le quali esulano però dalla presente vertenza. Il ricorrente - padre di E.________ compagno di B.________ - non è mai stato iscritto a registro di commercio in relazione alla suddetta SA.
5.2. La responsabilità nel senso dell'art. 52 LAVS non è limitata agli organi formali - sulla nozione cfr. sentenza 9C_68/2020 del 29 dicembre 2020 consid. 5.2.1 con riferimenti - ma anche a quelli di fatto, ovvero a quelle persone che prendono effettivamente le decisioni che competono in linea di principio agli organi formali, ovvero coloro che partecipano in modo duraturo, concreto e decisivo all'andamento degli affari, occupandosi della gestione effettiva della società e che hanno quindi un'influenza determinante sulla formazione della volontà della società (cfr. sentenza 9C_428/2013 del 16 ottobre 2013 consid. 4.2 con riferimenti). La persona in questione è responsabile solo per gli atti o le omissioni che rientrano nel suo campo di attività, che dipende dall'entità dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto interno, altrimenti sarebbe tenuta a risarcire i danni che non ha potuto evitare che si verificassero perché non disponeva dei poteri necessari (DTF 132 III 523 consid. 4.5 con riferimenti; cfr. anche DTF 146 III 37, consid. 5 e 6). La posizione di organo di fatto nella responsabilità nel senso dell'art. 52 LAVS deve essere vagliata nel contesto dell'obbligo del pagamento dei contributi AVS. Egli deve avere avuto la possibilità di causare o d'impedire il danno (DTF 128 III 30 consid. 3a), detto altrimenti doveva poter disporre dei contributi paritetici non versati e organizzare il loro pagamento alla Cassa (cfr. sentenza 9C_27/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.1 con riferimenti). Sempre in tale ambito, è necessario vagliare chi impartiva disposizioni per il calcolo e il pagamento dei salari, dunque inclusa l'organizzazione per poter provvedere al versamento dei contributi AVS alla Cassa.
5.3. Sapere se una persona è un organo di fatto è una questione di fatto, nella misura in cui tale qualifica si basa sull'apprezzamento delle circostanze concrete (cfr. sentenza 9C_27/2017 dell'8 agosto 2017, consid. 4.2 con riferimenti).
5.3.1. Il ricorrente censura un accertamento arbitrario dei fatti determinanti e un'errata interpretazione della nozione d'organo di fatto, negando di avere svolto tale funzione per la C.________ SA. Egli si limita in sintesi a domandarsi quali siano gli accertamenti di fatto eseguiti dalla Corte cantonale, concludendo principalmente che la stessa si sarebbe limitata a qualificarlo d'organo di fatto "quasi esclusivamente sulla procura generale che gli sarebbe stata rilasciata dall'amministratrice unica" ma che "agli atti non figurerebbe", come pure che la Corte cantonale avrebbe fondato la sua valutazione su indizi totalmente irrilevanti.
5.3.2. Dagli accertamenti del Tribunale cantonale si evince però altro, segnatamente che il ricorrente, pur non figurando tra i dipendenti né tra gli organi formali della società, svolgeva un ruolo fondamentale all'interno della stessa. In qualità di direttore della C.________ SA egli ha esercitato una posizione dirigenziale, come pure specificatamente è stato la persona di riferimento in relazione allo stato contributivo della società, si è occupato in prima persona delle questioni relative agli oneri sociali - questo già dal 2017, nell'anno di costituzione della SA - ma anche che si è esposto come persona di riferimento esclusivo della SA dinnanzi ad altre autorità. A nulla giova al ricorrente cercare di provare il contrario, principalmente riferendosi all'episodio della delega del 13 ottobre 2017, più precisamente sminuendone la rilevanza in quanto non vi sarebbe fisicamente la procura generale menzionata nel documento. Si rammenta che grazie a tale delega - su carta intestata della società - il ricorrente, sulla base di una menzionata procura generale attribuitagli direttamente dall'allora amministratrice unica B.________, ha potuto incaricare qualcuno di ritirare presso la Cassa la documentazione contributiva della C.________ SA, dossier che è stato effettivamente consegnato. Anche se appare assurdo ora contestare persino l'esistenza fisica della procura generale qualificandola di "fantomatica", il fatto che non figuri fisicamente nell'incarto non è idoneo a sminuire il valore della precedente ammissione di averla ricevuta e allegata alla delega. La conclusione della Corte cantonale, secondo cui il ricorrente si occupava in primo luogo delle questioni contributive, ciò che include che era anche a conoscenza sia degli obblighi legali in materia di contributi AVS che in particolare della situazione debitoria in cui versava la C.________ SA già dal 2017, merita tutela. Non sorregge il ricorrente cercare di minimizzare quanto sopra menzionato, affermando che si trattava di incombenze che rientrano tra i compiti usuali di una segretaria e che non bastano certo per qualificar le quali attività confacenti a un organo di fatto. Da notare anche che il ricorrente è stato l'unico interlocutore della società nelle questioni relative al fallimento, cercando di fare il possibile per evitarlo, mostrando così ancora una volta sia la sua conoscenza della situazione debitoria della società, come pure il suo impegno per l'andamento della stessa, in concreto allestendo un piano per il pagamento degli arretrati. Il ricorrente ha pertanto assunto sotto la sua responsabilità una competenza duratura per determinare decisioni che trascendono il quadro degli affari quotidiani e che influiscono pertanto sul risultato e nel caso concreto anche sull'esistenza stessa della società, dimostrando così la sua funzione di organo di fatto.
La Corte cantonale poteva dunque senza arbitrio riferirsi agli esiti della valutazione globale dei fatti operata dalla Cassa. Le censure del ricorrente non sono idonee a sovvertire tali accertamenti, rispettivamente le conclusioni tratte da essi. Quale organo di fatto è a giusta ragione che la Cassa ha proceduto nei suoi confronti.
5.4. Infine, nel caso in cui una responsabilità nel senso dell'art. 52 LAVS fosse riconosciuta, il ricorrente ritiene l'interruzione del nesso causale tra la sua presunta inazione e il mancato pagamento dei contributi arretrati, in quanto il danno sarebbe stato preesistente alla sua entrata in carica, a suo dire riconducibile alla sua partecipazione all'udienza di fallimento della SA dell'11 novembre 2019, ovvero l'unico comportamento idoneo a renderlo responsabile in tale ambito. Egli invoca anche in questa sede la giurisprudenza dedotta dalla DTF 119 V 401, secondo cui il nuovo amministratore non sarebbe responsabile per il danno causato alla Cassa prima della sua entrata in funzione, in quanto nulla avrebbe potuto modificare, perché la società sarebbe già stata insolvente. Il ricorrente non può tuttavia essere tutelato nella sua argomentazione, in quanto è stato accertato come l'assunzione della posizione di organo di fatto debba essere fatta risalire già dalla costituzione della società nel 2017. Inoltre egli nemmeno argomenta che la società fosse già in dissesto a quel momento, anzi a suo dire l'insolvenza sarebbe insorta solo qualche mese prima dell'11 novembre 2019.
5.5. In conclusione la responsabilità nel senso dell'art. 52 LAVS è data e la decisione della Cassa secondo cui il ricorrente deve risarcire un importo di fr. 82'186.54 - non contestato in questa sede - per contributi paritetici non soluti dalla C.________ SA per il periodo dal 2017 al 2019 merita conferma.
6.
Il ricorso in materia di diritto pubblico deve essere respinto. Le spese giudiziarie, fissate secondo la tariffa ordinaria e in funzione del valore litigioso (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 65 cpv. 2 LTF ), seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 4500.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, a B.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 29 giugno 2022
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Parrino
La Cancelliera: Cometta Rizzi