Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_658/2019
Sentenza del 29 luglio 2019
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Seiler, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Società svizzera di radiotelevisione (SSR),
Tele Ticino SA.
Oggetto
Trasmissioni www, xxx, e yyy nonché zzz della Radio Televisione svizzera di lingua italiana RSI La 1 nonché di Tele Ticino,
ricorso contro la decisione b.812 del 12 giugno 2019 emanata all'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR).
Fatti:
A.
Con decisione del 12 giugno 2019 l'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) ha deciso di non entrare nel merito del ricorso sottopostole il 23 marzo 2019 da A.________ contro diverse trasmissioni della Radio Televisione svizzera di lingua italiana RSI LA 1, segnatamente www, xxx e yyy nonché zzz di Tele Ticino.
A parere dell'autorità A.________ non adempiva le esigenze poste dall'art. 94 cpv. 1 della legge federale sulla radiotelevisione del 24 marzo 2006 (LRTV; RS 784.40) affinché gli venisse riconosciuta la legittimazione a presentare un ricorso individuale, non erano neanche soddisfatte le condizioni previste dall' art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV affinché fosse aperto il ricorso popolare e, infine, non era dato l'interesse pubblico esatto dall'art. 96 cpv. 1 LTRV per potere, adempiute precise condizioni, trattare nel merito un ricorso che, come nel caso di specie, non adempiva le esigenze formali. Per quanto il gravame si riferiva al mediatore RSI, l'AIRR ha sottolineato che, come già spiegato a più riprese all'insorgente, la questione era di competenza dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). Nella misura in cui veniva poi criticato l'operato del mediatore di Tele Ticino, cioè di un'emittente radiotelevisa privata svizzera, la critica sarebbe stata invece esaminata in una procedura separata come denunzia (art. 71 PA [RS 172.021] e art. 20 Regolamento AIRR [RS 784.409]). Infine, rammentato che di regola la procedura era gratuita, l'AIRR ha osservato che, in presenza di un ricorso temerario, si giustificava di porre le spese a carico dell'insorgente, rischio di cui quest'ultimo era stato peraltro debitamente informato in precedenza.
B.
Il 21 giugno 2019 l'AIRR, fondandosi sull'art. 15 della legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione del 17 dicembre 2004 (LTras [RS 152.3]), ha negato a A.________ il diritto di accesso alle "direttive-linee guida della SSR/RSI per la gestione dei reclami televisivi".
C.
Appellandosi all'art. 119 LTF A.________ ha presentato il 13 luglio 2019 un unico ricorso al Tribunale federale con cui contesta entrambe le decisioni dell'AIRR nonché l'attività dei mediatori. Nell'allegato ricorsuale chiede di essere esentato dal dovere pagare spese giudiziarie e pretende di conoscere la composizione della Corte giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie (di un massimo di fr. 100.--) in via anticipata in modo da "garantire la possibilità di ritiro del ricorso in qualunque fase amministrativa". Domanda poi che "a seguito delle sentenze 2C_26/2018, 2C_189/2019 e 2C_394/2019 (...) emesse dal Presidente Seiler Hans Georg e dal cancelliere Ieronimo Perroud (...) di astenersi dall'entrata in merito ricorsuale per i difetti procedurali e di valutazione già inflitti". Critica a lungo l'agire dell'autorità precedente, il contenuto delle trasmissioni televisive denunciate nonché l'operato del mediatore RSI e di quello delle emittenti radiotelevisive private svizzere nonché protesta contro il fatto che gli siano state addebitate le spese giudiziarie. Contesta inoltre diffusamente il rifiuto di trasmettergli le direttive-linee guida della SSR/RSI.
D.
Il 17 luglio 2019 A.________ si è rivolto nuovamente al Tribunale federale per chiedere l'astensione del Presidente Seiler e della cancelliera sottoscritta, facendo valere che potrebbero intervenire gli altri giudici e cancellieri della Corte per garantire" (...) imparzialità ed equità alle questioni sollevate". Critica poi lungamente l'operato di diverse altre autorità cantonali e federali nonché la decisione emessa il 15 luglio 2019 dall'AIRR (di cui allega una copia) riguardo alla sua denunzia contro l'organo di mediazione di Tele Ticino. L'interessato ha ripetuto le proprie richieste per e-mail del 18 luglio 2019.
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87).
1.2. Invocando l'art. 119 LTF, il ricorrente ha presentato un unico allegato contro due decisioni dell'AIRR. Detti giudizi ricadono tuttavia nella sfera di competenza di due diverse Corti del Tribunale federale, segnatamente della II Corte di diritto pubblico per quanto concerne la decisione dell'AIRR resa in virtù della LRTV (art. 30 cpv. 1 lett. c n. 13 del Regolamento del Tribunale federale del 20 novembre 2006 [RTF; RS 173.110.131]), rispettivamente della I Corte di diritto pubblico per quella emanata in applicazione della LTras. Non sono quindi date le condizioni esatte per potere applicare l'art. 119 LTF (sentenza 2C_26/2018 del 23 gennaio 2018 consid. 1.2 e richiami). Per ovvi motivi procedurali e di chiarezza si giustifica pertanto di disgiungere le due cause, le quali coinvolgono anche parti differenti, e di trattarle separatamente.
Oggetto dell'attuale giudizio sarà quindi esclusivamente la decisione emanata il 12 giugno 2019 dall'AIRR.
1.3. Il ricorso non è firmato in originale dal ricorrente, contravvenendo in tal modo alle esigenze poste dall'art. 42 cpv. 1 LTF. In concreto non occorre tuttavia fissargli un termine, con la comminatoria dell'inammissibilità dell'impugnativa in caso di mancato ossequio (art. 42 cpv. 5 LTF), per sanare il vizio constatato, dato che per i motivi esposti di seguito il gravame sfugge comunque ad un esame di merito.
1.4. Come già ripetuto a più riprese al ricorrente (di recente sentenza 1B_326/2019 del 16 luglio 2019 e richiami), il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante, essendo per prassi sufficiente che i membri dell'autorità giudicante siano indicati in una fonte pubblicamente accessibile (annuario ufficiale o pagine internet dell'autorità, cfr. DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43 con rinvii; 142 I 93 consid. 8 pag. 94 seg.; 139 III 120 consid. 3.2.1 pag. 124). La relativa richiesta va disattesa.
1.5. La domanda di astensione del Presidente Seiler e della sottoscritta cancelliera dall'intervenire nel giudizio odierno è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, e come già spiegatogli reiteratamente, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a lui sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF; sentenze 1B_326/2019 del 16 luglio 2019 citata, 5F_2/2019 del 15 febbraio 2019 citata consid. 3, 6F_42/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.2 e 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2 e rispettivi riferimenti). Inoltre, per consolidata prassi, l'appartenenza di un magistrato a un determinato partito non è di per sé sufficiente per fondare una parvenza di parzialità come nemmeno i suoi eventuali legami con persone affiliate al medesimo partito politico. Senza tralasciare che, sempre per prassi costante, si presume che, una volta eletti, i magistrati siano capaci di avere il necessario distacco dai loro partiti politici e si pronuncino obiettivamente e in maniera imparziale sui litigi che oppongono le parti. Solo in presenza di circostanze eccezionali, non addotte in concreto dal ricorrente, e non di semplici congetture, si potrebbe pensare che un giudice potrebbe subire un'influenza dalla formazione politica alla quale appartiene al punto da non apparire più come imparziale nella trattazione di una determinata causa. Infine, domande di ricusazione, la cui motivazione consiste solo in considerazioni generiche concernenti il partito politico a cui appartiene un magistrato sono inammissibili. Il giudice ricusato può quindo partecipare al presente giudizio (sentenza 2F_12/2018 del 10 agosto 2018 consid. 2.3 e riferimenti).
1.6. In quanto il ricorrente si lamenta dello svolgimento dei procedimenti tuttora pendenti dinanzi all'UFCOM rispettivamente all'AIRR o si dilunga sull'operato del mediatore RSI, di quello delle emittenti radiotelevisive private svizzere, dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) o di altre autorità (cantonali e federali) o critichi infine la decisione resa il 15 luglio 2019, relativa alla sua denunzia contro l'organo di mediazione di Tele Ticino, le critiche esulano dall'oggetto dell'attuale litigio e non vanno ulteriormente esaminate.
2.
2.1. Conformemente all' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , per essere ammissibile il ricorso deve contenere, segnatamente, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto ( art. 95 e 96 LTF ; DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 e seg. con riferimenti) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF). La motivazione deve essere riferita al tema della causa (cfr. DTF 123 V 335 consid. 1a pag. 336 con riferimenti); in particolare il ricorso esperito contro una decisione di irricevibilità deve menzionare la specifica contestazione dei motivi su cui è stata fondata l'irricevibilità, ritenuto che un gravame in cui vengono formulate censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità è inidoneo a realizzare le esigenze formali di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio.
2.2. Nel caso concreto l'oggetto del litigio dinanzi all'AIRR è stato circoscritto ai presupposti di ricevibilità del ricorso. Ne discende che le censure sollevate dal ricorrente e riguardanti il merito delle cause (segnatamente le trasmissioni televisive di cui critica il contenuto) esulano dall'oggetto del contendere e non vanno pertanto considerate.
2.3. Per quanto invece il ricorrente si pronuncia sui presupposti di ricevibilità del ricorso, egli si limita in realtà ad esprimere una propria opinione, esaurendosi il ricorso in una confusa e generica contestazione della decisione impugnata, senza alcun serio confronto con i dettagliati e pertinenti ragionamenti dell'autorità precedente e non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione dell' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF .
2.4. Lo stesso dicasi nella misura in cui l'interessato critica il fatto che le spese della precedente procedura siano state poste a suo carico per temerarietà. La circostanza che, come sostenuto, la propria causa si differenzia di altre vertenze giudicate (anche loro) temerarie non è sufficiente per dimostrare che la motivazione dell'autorità precedente sia contraria al diritto rispettivamente che i motivi che hanno indotto l'autorità precedente a porre a suo carico le spese siano errati (art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF).
2.5. In conclusione, in mancanza di un'argomentazione topica che si confronti con la motivazione della decisione querelata, il ricorso va dichiarato inammissibile e, sfuggendo a ogni esame di merito, può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 LTF.
2.6. Vista la manifesta inammissibilità della presente impugnativa, non può essere dato alcun seguito alla richiesta formulata dal ricorrente di potere valutare le possibilità di ritirare il suo gravame.
3.
3.1. La domanda del ricorrente di essere esentato dal dovere versare un anticipo spese, intesa come domanda di assistenza giudiziaria, va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole del gravame ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ), senza trascurare che egli non ha in alcun modo dimostrato la sua indigenza (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
3.2. Come già spiegato al ricorrente (sentenza 5F_2/2019 del 15 febbraio 2019 citata consid. 5), la sua domanda di conoscere preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie è pretestuosa: visti i numerosi ricorsi e istanze di revisione introdotti dinanzi al Tribunale federale, egli conosce infatti l'importo presumibile delle spese giudiziarie generate dai suoi allegati.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
La domanda di ricusazione è inammissibile.
2.
Il ricorso è inammissibile.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
4.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente
5.
Comunicazione al ricorrente, alla Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR, a Tele Ticino SA e all'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR.
Losanna, 29 luglio 2019
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
La Cancelliera: Ieronimo Perroud