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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_299/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 29 agosto 2016  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Merkli, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Davide Cerutti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Michela Pedroli, 
opponente, 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale; accesso agli atti, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 luglio 2016 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con atto di accusa del 24 maggio 2012, il Procuratore pubblico (PP) ha promosso l'accusa davanti alla Corte delle assise criminali di Lugano nei confronti di A.________ e C.________; contro quest'ultimo il magistrato inquirente aveva, dopo passi procedurali che qui non occorre rilevare, sostanzialmente disgiunto il procedimento penale (vedi al riguardo sentenza 1B_756/2012 del 24 gennaio 2013). Il procedimento in appello nel cosiddetto procedimento D.________SA, eccetto per B.________, si è concluso con sentenza 18 agosto 2014 della Corte di appello e di revisione penale, giudizio impugnato dinanzi al Tribunale federale (causa 6B_949/2014). 
 
B.   
Per quanto qui interessa, con scritto del 21 maggio 2015 A.________ ha chiesto la riattivazione della procedura nei confronti di B.________, postulando in seguito l'accesso agli atti di questo procedimento a mente degli art. 101 cpv. 3 e 105 CPP, reputandosi vittima delle condotte di quest'ultimo. Con decisione dell'11 febbraio 2016 il PP, assumendo che l'istante si sarebbe costituito accusatore privato, ha respinto tale qualità e, per quanto riguarda l'accesso agli atti, Io ha rinviato all'eventuale decisione della Corte di merito presso la quale B.________ è rinviato a giudizio. Lo stesso giorno, il PP ha emanato l'atto di accusa nei confronti di quest'ultimo. Adita da A.________, con decisione dell'8 luglio 2016 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ne ha respinto il reclamo. 
 
C.   
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede, concessogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, in via superprovvisionale e provvisionale, di ordinare al Presidente del Tribunale penale cantonale di non fissare il dibattimento a carico di B.________, subordinatamente di sospenderlo sino alla decisione del Tribunale federale; nel merito postula di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti alla CRP, affinché gli conceda l'accesso agli atti e gli riconosca la qualità di accusatore privato, subordinatamente che glielo conceda quale persona informata sui fatti e gli restituisca il termine per costituirsi accusatore privato. 
 
Con decreto del 18 agosto 2016 la domanda ricorsuale di adozione di provvedimenti supercautelari intesi a impedire la fissazione del dibattimento per il 23 agosto 2016 è stata respinta. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. II Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1). Presentato contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso in materia penale, tempestivo, è di massima ammissibile (art. 80 cpv. 1 LTF) e la legittimazione del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. a e b CPP).  
 
1.2. Contrariamente alla decisione adottata da un'autorità giudiziaria di prima istanza competente a decidere nel merito, che nega la qualità di accusatore privato a una parte e che pertanto pone fine alla procedura nei suoi riguardi, costituendo quindi per la stessa una decisione finale sulla quale spetta alla Corte di diritto penale del Tribunale federale pronunciarsi (DTF 138 IV 193 consid. 1 inedito e consid. 4.4 pag. 196; sentenza 1B_191/2016 del 2 giugno 2016 consid. 1.2), quella impugnata, incidentale, non mette fine al procedimento, né, come ancora si vedrà, ne esclude il ricorrente.  
 
Certo, quando il ricorrente si prevale in sostanza di un diritto d'accesso agli atti fondato sull'art. 101 CPP, una siffatta ipotesi può permettere di ritenere la sussistenza di un pregiudizio irreparabile, qualora siano realizzate le due condizioni richieste dall'art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF (DTF 137 IV 172 consid. 2 pag. 174; sentenza 1B_24/2014 del 25 giugno 2014 consid. 1.3). In concreto il ricorrente, contrariamente al suo obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 142 V 26 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2 pag. 47), non si esprime del tutto su questa questione, decisiva. In effetti, nell'ambito di procedimenti penali la nozione di pregiudizio irreparabile dev'essere interpretata restrittivamente: occorre infatti che si tratti di un pregiudizio di natura giuridica (DTF 141 IV 284 consid. 2.2 pag. 287; 139 IV 113 consid. 1), ciò che spetta al ricorrente dimostrare (DTF 141 IV 284 consid. 2.2 pag. 287). Un pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica, che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe dl eliminare completamente, segnatamente con il giudizio finale: semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo non rappresentano di massima pregiudizi di tale genere (DTF 141 III 80 consid. 1.2). Visto l'esito del gravame, il quesito non dev'essere comunque esaminato oltre. 
 
2.  
 
2.1. La CRP ha rilevato che con sentenza del 18 agosto 2014 la Corte di appello e di revisione penale ha ritenuto il ricorrente autore colpevole di cattiva gestione e altri reati, giudizio da lui impugnato e pendente dinanzi al Tribunale federale (causa 6B_949/2014), per cui egli è ancora imputato in quel procedimento. In seguito alla promozione dell'accusa, B.________ è imputato nel quadro di un altro procedimento. Ha accertato che si è quindi in presenza di due procedimenti penali disgiunti e distinti, che concernono nondimeno i medesimi fatti. Ha poi ritenuto che il ricorrente, nel contesto del procedimento a carico dell'altro imputato, dev'essere considerato come "persona informata sui fatti" ai sensi dell'art. 105 cpv. 1 lett. d CPP. Ha stabilito inoltre ch'egli non ha mai manifestato in modo esplicito e chiaro la richiesta di voler partecipare all'altro procedimento quale accusatore privato giusta l'art. 104 cpv. 1 lett. b CPP.  
 
2.2. II ricorrente si diffonde, a torto, sul merito dei due procedimenti penali, questione che esula dall'oggetto del presente litigio e si limita ad accennare al fatto che non si potrebbe escludere d'acchito ch'egli potrebbe fare valere pretese civili nei confronti dell'altro imputato e che, secondo la dottrina, per costituirsi accusatore privato sarebbe sufficiente anche una dichiarazione orale, intervento da lui non specificato. Con questi accenni, egli non dimostra con una motivazione conforme ai requisiti dell'art. 42 cpv. 2 LTF e della relativa giurisprudenza, che sulla sua costituzione quale accusatore privato, la CRP avrebbe accertato i fatti in maniera addirittura insostenibile e quindi arbitraria, non solo nella motivazione ma anche nel risultato (DTF 141 I 70 consid. 2.2 pag. 72; 140 I 320 consid. 312 pag. 322).  
 
3.  
 
3.1. Riguardo alla qualità di persona informata sui fatti, egli rimprovera alla Corte cantonale di non avere compiutamente esaminato, sotto il profilo dell'art. 105 cpv. 2 CPP, se egli fruisca concretamente dei diritti procedurali spettanti alle parti e di non avergli pertanto riconosciuto il diritto d'accesso agli atti. Sostiene, manifestamente a torto, che la CRP gli avrebbe negato il diritto di esaminare gli atti del procedimento penale disgiunto.  
 
3.2. I giudici cantonali, richiamato l'art. 328 CPP e la relativa dottrina, hanno infatti ricordato che, a partire dal deposito degli atti, la causa è pendente dinanzi al giudice (cpv. 1) e che con ciò i poteri concernenti il procedimento cambiano (cpv. 2). Hanno rilevato che dal deposito dell'atto di accusa la direzione del procedimento viene immediatamente trasferita al presidente dell'autorità collegiale o al giudice unico, motivo per cui il PP non ha più competenze procedurali. Ne hanno dedotto che, anche nell'ipotesi in cui si volesse rimproverare al PP di non essersi pronunciato sul contestato accesso agli atti con riferimento alla qualità dell'istante di persona informata sui fatti, essi non potrebbero comunque impartire istruzioni al magistrato inquirente, che in applicazione dell'art. 328 cpv. 2 CPP non ha più poteri sul procedimento. Ne hanno concluso che il ricorrente potrà chiedere l'accesso agli atti alla Corte delle assise criminali, dinanzi alla quale è stato deferito l'altro imputato.  
 
3.3. II ricorrente non si confronta del tutto con questa motivazione, decisiva per l'esito della vertenza. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, egli è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121).  
 
4.  
 
4.1. Ne segue che il ricorso è inammissibile. Ritenuto che le conclusioni del ricorso erano fin dall'inizio prive di ogni possibilità di esito positivo, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio dev'essere respinta (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). Le spese, ridotte vista la situazione finanziaria del ricorrente, sono poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF).  
 
4.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di provvedimenti cautelari.  
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie ridotte di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello e al Tribunale penale cantonale. 
 
 
Losanna, 29 agosto 2016 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri