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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_550/2023  
 
 
Sentenza del 29 agosto 2024  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Ryter, Kradolfer, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
patrocinato dall'avv. Andrea Fioravanti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Permesso di dimora UE/AELS, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 6 settembre 2023 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.524). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.A.________ è un cittadino italiano nato nel... e attivo professionalmente in Italia. Il 1° maggio 2012, egli ha ottenuto dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino un permesso di dimora UE/AELS, per soggiorno in Svizzera senza attività lucrativa, con termine di controllo al 30 aprile 2017. Il rilascio del permesso faceva seguito all'autocertificazione di non avere mai subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. Nell'ambito del ricongiungimento familiare, un'analoga autorizzazione di soggiorno è stata concessa alla moglie (...) e alla figlia (...).  
 
A.b. Venuta a conoscenza del fatto che A.A.________ era stato arrestato in Italia, il 20 gennaio 2016 la Sezione della popolazione ha richiesto alle autorità di quel Paese il certificato del casellario giudiziale, dal quale è emerso che, il 9 aprile 2002, egli era stato condannato a una pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione, sospesa condizionalmente, per il reato di peculato continuato in concorso (commesso tra il settembre 2000 e il settembre 2001). Dal certificato dei carichi pendenti prodotto da A.A.________ è inoltre risultato che a X.________ (IT) era pendente a suo carico un procedimento penale per i reati di associazione per delinquere transnazionale e di dichiarazione fraudolenta continuata in concorso, nell'ambito del quale egli era stato per l'appunto anche arrestato e posto in custodia cautelare (14 gennaio-17 febbraio 2016).  
 
A.c. Il 17 gennaio 2017, la Sezione della popolazione ha ammonito A.A.________ a causa della sentenza penale del 2002, sottaciuta al momento di chiedere il rilascio del permesso di dimora UE/AELS (2012), nonché della procedura penale pendente in Italia e di un nuovo procedimento penale aperto a suo carico (poi abbandonato).  
 
B.  
 
B.a. Il 14 aprile 2017, A.A.________ ha domandato alla Sezione della popolazione il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS per sé, per sua moglie e per sua figlia. Il 30 giugno successivo ha comunicato alla stessa che il procedimento penale pendente in Italia si era concluso con sentenza del 12 gennaio 2017, con cui aveva patteggiato una pena di 2 anni di reclusione - poi sospesa nella misura di 1 anno, 8 mesi e 10 giorni - per i reati di associazione per delinquere (2012-2017) e dichiarazione fraudolenta continuata in concorso (mediante uso di fatture o altri documenti, commessa il 28 settembre 2012, il 30 settembre 2013, il 26 settembre 2014 e il 25 settembre 2015).  
 
B.b. Con decisione dell'8 maggio 2019, la Sezione della popolazione ha negato a A.A.________ - così come alla moglie e alla figlia - il rilascio del permesso di domicilio UE/AELS e il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS per motivi di ordine pubblico, fissando loro un termine per lasciare il territorio elvetico.  
 
B.c. Su ricorso, il Consiglio di Stato ticinese ha confermato sia il diniego del rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS a tutti i membri della famiglia A.________ sia il diniego del rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS a A.A.________. In merito al rinnovo del permesso di dimora UE/EALS per moglie e figlia, ha invece accolto il gravame e rinviato l'incarto all'istanza inferiore per nuova pronuncia.  
 
B.d. Chiamato ad esprimersi unicamente sul mancato rinnovo del permesso di dimora UE/AELS di A.A.________ - che quest'ultimo aveva contestato con ricorso del 10 novembre 2020 - il Tribunale amministrativo ha confermato la decisione del Governo ticinese, esprimendosi in merito con sentenza del 6 settembre 2023.  
 
C.  
Con ricorso del 5 ottobre successivo, A.A.________ ha impugnato il giudizio della Corte cantonale davanti al Tribunale federale. Con tale atto, chiede l'annullamento dello stesso e che, in sua riforma, gli venga rinnovato il permesso di dimora UE/AELS di cui disponeva sin lì (permesso di soggiornare in Svizzera senza svolgervi un'attività lucrativa). Domanda inoltre che sia concesso l'effetto sospensivo al gravame. 
L'istanza inferiore e la Sezione della popolazione hanno proposto il rigetto dell'impugnativa. Il Consiglio di Stato ticinese si è rimesso al giudizio di questa Corte, mentre la Segreteria di Stato della migrazione ha rinunciato a pronunciarsi. Con decreto del 9 ottobre 2023 il Tribunale federale ha concesso l'effetto sospensivo richiesto. In replica, l'insorgente ha confermato la propria posizione. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Siccome l'insorgente è di nazionalità italiana e può di principio richiamarsi all'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), la causa sfugge però alla citata clausola di eccezione (sentenza 2C_366/2023 del 16 gennaio 2024 consid. 1.1).  
 
1.2. L'impugnativa - con cui viene contestato il mancato rinnovo del permesso di dimora UE/AELS per soggiornare in Svizzera senza svolgere un'attività lucrativa - è stata presentata nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF), contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2; art. 90 LTF) e da una persona che ha legittimazione ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF), di modo che essa va esaminata quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).  
 
2.  
 
2.1. Di principio, in presenza di un confronto con i contenuti del giudizio impugnato (art. 42 cpv. 2 LTF), il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Esigenze più severe valgono però in relazione alla lesione di diritti fondamentali, che va denunciata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).  
D'altra parte, è limitata a casi specifici anche la possibilità di lamentare la violazione del diritto estero (art. 96 LTF). In base a questa norma, il ricorrente può infatti soltanto fare valere: che non è stato applicato il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero (lett. a); oppure, che il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero non è stato applicato correttamente, sempreché la decisione non concerna una causa di natura pecuniaria (lett. b; sentenza 2C_479/2021 del 1° novembre 2021 consid. 2.2). 
 
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), scostandosene solo se sono stati eseguiti ledendo il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, cioè arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2), ciò che va dimostrato presentando una critica precisa (art. 106 cpv. 2 LTF). A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF), esso non tiene neppure conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono comunque essere posteriori al giudizio querelato (nova in senso proprio; DTF 139 III 120 consid. 3.1.2).  
 
2.3. Il ricorso rispetta i requisiti di motivazione esposti soltanto in parte. Per quanto li disattenda, esso non può essere approfondito. Inoltre, siccome l'insorgente non li mette validamente in discussione - con una motivazione che ne dimostri un accertamento arbitrario (art. 106 cpv. 2 LTF) - i fatti che emergono dalla sentenza impugnata vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; sentenza 2C_545/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 2.2, da cui risulta che, senza specifiche censure, pure aggiunte e precisazioni, presentate in una parte dedicata ai fatti o con le critiche di merito, non possono essere considerate).  
Infine, il rispetto delle condizioni previste dall'art. 99 cpv. 1 LTF non è dimostrato, di modo che i documenti prodotti in sede federale e relativi al merito, che non si trovino già altrimenti agli atti, non possono essere esaminati (sentenze 2C_363/2023 del 3 agosto 2023 consid. 2.3; 2C_186/2023 del 25 aprile 2023 consid. 2.2). I documenti che portano date successive al giudizio impugnato - che è stato emesso il 6 settembre 2023 - costituiscono del resto anche dei nova in senso proprio, la cui presa in considerazione è a priori esclusa. 
 
3.  
È litigioso un permesso di dimora UE/AELS. Il ricorrente, attivo professionalmente in Italia, ne ha richiesto il rinnovo per continuare a soggiornare in Svizzera senza svolgervi un'attività lucrativa (art. 6 ALC in relazione con l'art. 24 allegato I ALC). 
 
3.1. Giusta l'art. 33 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), il permesso di dimora è di durata limitata e può essere prorogato, se non vi sono motivi di revoca giusta l'art. 62 cpv. 1 LStrI. Ciò è tra l'altro il caso quando lo straniero: ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali (lett. a); è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata (lett. b); ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c). Visto che la revoca di un permesso di dimora non è regolata nell'accordo sulla libera circolazione delle persone, detti motivi valgono anche per la revoca/il mancato rinnovo di permessi di dimora UE/AELS (art. 2 cpv. 2 LStrI; art. 23 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP; RS 142.203]; sentenza 2C_758/2019 del 14 aprile 2020 consid. 3.1). In tale contesto, determinante è però l'art. 5 allegato I ALC, secondo cui i diritti conferiti dall'ALC possono essere limitati solo per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità.  
 
3.2. Per giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), l'adozione di misure di allontanamento presuppone la sussistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave dell'ordine pubblico da parte della persona che ne è toccata. Una condanna può venir presa in considerazione a giustificazione di un simile provvedimento se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale che implica una minaccia attuale per l'ordine pubblico; escluso è quindi che lo stesso possa essere preso a titolo preventivo o dissuasivo. A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia nullo. La misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione (DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza 2C_366/2023 del 16 gennaio 2024 consid. 5.2).  
 
3.3. Dopo avere esaminato il caso nell'ottica dell'art. 5 allegato I ALC, dev'essere infine verificato il rispetto del principio della proporzionalità, richiesto sia dall'art. 96 LStrI sia dall'art. 8 cifra 2 della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), nei casi in cui questa norma risulta applicabile (DTF 144 I 266 consid. 3.7; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Hasanbasic contro Svizzera dell'11 giugno 2013, n. 52166/09, § 46 segg.).  
 
4.  
 
4.1. In merito al diniego del rinnovo del permesso di dimora UE/AELS al ricorrente - che era l'unico aspetto ancora litigioso davanti alla Corte cantonale (precedente consid. B.d) - i Giudici ticinesi hanno condiviso l'agire delle autorità precedenti. Anche loro hanno infatti concluso che lo stesso rispetta: (a) l'accordo sulla libera circolazione delle persone, che ammette una limitazione dei diritti da esso riconosciuti in presenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave dell'ordine pubblico (art. 5 allegato I ALC); (b) la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, che permette di non rinnovare un permesso di dimora se è dato un motivo di revoca previsto dalla legge (art. 33 cpv. 3 in relazione con l'art. 62 cpv. 1 LStrI); (c) il principio della proporzionalità (art. 96 LStrI e art. 8 CEDU; giudizio impugnato, consid. 3 segg.).  
 
4.2. Insorgendo davanti al Tribunale federale, il ricorrente non contesta l'esistenza di un motivo di revoca in base al diritto interno, che è del resto data. Secondo la giurisprudenza relativa all'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI, una pena privativa della libertà è infatti di lunga durata e permette la revoca del permesso di dimora se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che sia stata sospesa o che vada o sia stata espiata (DTF 135 II 377 consid. 4.2; sentenza 2C_366/2023 del 16 gennaio 2024 consid. 6.1), ciò che è il caso anche per la condanna del 12 gennaio 2017 (pena di 2 anni di reclusione, sospesa nella misura di 1 anno, 8 mesi e 10 giorni; precedente consid. B.a).  
Diversamente da quanto sostenuto nell'impugnativa e in base ai fatti che risultano dal giudizio querelato, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), va però rilevato che il Tribunale amministrativo ticinese ha a ragione ammesso anche le condizioni per limitare i diritti garantiti dall'accordo sulla libera circolazione delle persone e il rispetto del principio della proporzionalità. 
 
5.  
 
5.1. Come detto, giusta l'art. 5 allegato I ALC una condanna può essere un motivo per limitare i diritti conferiti dall'ALC se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento che costituisce una minaccia reale e attuale per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza 2C_606/2023 del 2 maggio 2024 consid. 5.2).  
La misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa è importante, quanto minori sono le esigenze per ammettere un rischio di recidiva (DTF 145 IV 364 consid. 3.5.2). 
 
5.2. Ora, il Tribunale amministrativo ticinese ha messo correttamente in evidenza che motivi di ordine e sicurezza pubblici atti a giustificare una limitazione della libera circolazione delle persone possono sussistere anche nel caso del compimento di reati di carattere patrimoniale, come quelli compiuti dall'insorgente (DTF 134 II 25 consid. 4.3.1; sentenze 2C_606/2023 del 2 maggio 2024 consid. 5.3) e nemmeno gioca un ruolo il fatto che essi siano stati perpetrati in Italia e non in Svizzera (sentenza 2C_571/2023 del 9 novembre 2023 consid. 3.2, da cui risulta che la presa in considerazione di condanne estere è di principio ammessa ed è esclusa solo in presenza di violazioni procedurali e di garanzie qualificate, la cui esistenza non è qui sostenuta).  
Sempre a ragione ha rilevato che gli atti commessi dal ricorrente in relazione alla condanna di 2 anni di reclusione da lui subita - comminata il 12 gennaio 2017 per i reati di associazione per delinquere (2012-2017) e dichiarazione fraudolenta continuata in concorso (mediante l'uso di fatture o di altri documenti, commessa il 28 settembre 2012, il 30 settembre 2013, il 26 settembre 2014 e il 25 settembre 2015) - devono essere considerati come gravi. 
 
5.2.1. Dalla sentenza impugnata rispettivamente dal giudizio penale, al quale la prima rinvia, risulta infatti che:  
a partire dal 2012, egli ha partecipato alla creazione di un'organizzazione che prevedeva la costituzione di società (in Italia e all'estero), che sarebbero poi state utilizzate per emettere fatture relative a operazioni inesistenti, per importi milionari, così da consentire alla A.________ Spa di contabilizzare costi fittizi, abbattere gli ingenti ricavi realizzati con il commercio di... a prezzi concorrenziali (per effetto della frode) ed evadere massicciamente il fisco; 
all'interno di questa organizzazione, di carattere professionale, l'insorgente ha rivestito un ruolo preponderante, agendo sulla strategia degli associati e portando avanti un'attività delinquenziale - di carattere transnazionale - per svariati anni, che ha permesso anche a lui e al padre di non pagare le imposte sui redditi e di causare all'erario italiano un danno di oltre 25 milioni di euro (2012, 2013, 2014, 2015). 
 
5.2.2. Dal giudizio impugnato risulta inoltre che al compimento dei reati per il quale l'insorgente è stato sanzionato il 12 gennaio 2017 si aggiunge quello di peculato continuato in concorso - commesso tra il settembre 2000 e il settembre 2001, in qualità di amministratore della A.________ Spa, attraverso la cessione di almeno 150 quintali di rame di proprietà delle ferrovie dello Stato - e che è sfociato nella condanna del 9 aprile 2002 a una pena sospesa di 1 anno e 2 mesi di reclusione.  
In effetti, contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnativa, facendo tra l'altro valere la diversa natura dei reati commessi, va rilevato che in fattispecie caratterizzate da lesioni ripetute della legge il rispetto dell'art. 5 allegato I ALC va esaminato tenendo conto della situazione nel suo complesso, quindi considerando pure dei reati remoti ed eventualmente di altro genere, perché attestano una condotta scorretta che si ripresenta nel tempo (sentenze 2C_481/2020 del 7 luglio 2020 consid. 5.4.2; 2C_480/2020 del 19 giugno 2020 consid. 5.2.4). 
 
5.3. In parallelo, è vero che anche una parte dei reati per i quali il ricorrente è stato sanzionato nel 2017 non è più così recente, perché risalgono al 2012. Altrettanto vero è però che la condanna da lui subita il 12 gennaio 2017 riguarda atti commessi su un arco di tempo di parecchi anni (2012-2017), in modo sistematico e professionale, e concerne importi molto ingenti, sia per quanto attiene alle fatture per operazioni inesistenti che all'evasione fiscale che ne è derivata (in senso conforme, cfr. la sentenza 2C_606/2023 del 2 maggio 2024, consid. 5.4, relativa a un caso in cui le somme in discussione, benché importanti, erano per altro decisamente più basse rispetto a quelle riscontrate in questa sede).  
In considerazione delle circostanze indicate (in particolare, cfr. la durata dell'attività illecita e la "consistenza economica" dei reati commessi), era quindi pure lecito che la Corte cantonale affrontasse la questione del rischio di recidiva con grande cautela, dando all'aspetto del tempo trascorso - che è solo uno tra i differenti elementi da considerare (precedente consid. 3.2) - un rilievo minore. In effetti, se si può concordare sul fatto che non è lecito chiedere un rischio di recidiva nullo, va detto che nel caso in esame il rigore dei Giudici ticinesi appare comunque giustificato (in senso conforme, cfr. sempre la sentenza 2C_606/2023 del 2 maggio 2024, consid. 5.4, nella quale l'insorgente era per altro stato condannato una sola volta e non due). 
 
5.4. Le ulteriori indicazioni contenute nell'impugnativa in relazione all'applicazione dell'art. 5 allegato I ALC non portano a un risultato più favorevole all'insorgente.  
 
5.4.1. Nel gravame, egli fa rinvio al diritto estero e, in particolare, al fatto che l'istanza inferiore non avrebbe compreso la portata dell'istituto del patteggiamento in base al diritto italiano.  
Così argomentando, non considera tuttavia che davanti al Tribunale federale il diritto estero può essere oggetto di censure solo nei casi previsti dall'art. 96 LTF e che questi casi non sono qui dati, perché il ricorrente si richiama al diritto italiano in maniera del tutto indipendente dall'applicazione di norme del diritto internazionale privato svizzero (precedente consid. 2.1; DTF 143 II 350 consid. 3.2; sentenza 2C_479/2021 del 1° novembre 2021 consid. 4.3). 
 
5.4.2. Tenuto conto delle circostanze del caso, non appare criticabile nemmeno la risposta fornita dal Tribunale amministrativo ticinese all'obiezione che vi è stato un unico danneggiato, ovvero il fisco italiano, e che le imposte sottratte sono state infine corrisposte.  
È infatti vero che i reati perpetrati dall'insorgente non risultano avere comportato danni per "un numero significativo di vittime" ma solo per le autorità fiscali italiane e che le imposte sottratte sono state in seguito pagate. D'altra parte, non si può non ribadire che le imposte sottratte ammontavano ad un importo molto ingente, e che l'accertamento degli illeciti commessi, attraverso un sistema di fatturazioni fittizie utilizzato per anni, non poteva che condurre - una volta scoperto e sanzionato - anche al ricupero delle imposte, dovute dal ricorrente rispettivamente dalla A.________ Spa al pari di ogni altro contribuente. 
 
5.4.3. Da respingere è anche la critica secondo cui, siccome al momento dell'emanazione dell'ammonimento, il 17 gennaio 2017, la Sezione della popolazione era a conoscenza del procedimento penale aperto in Italia, essa debba averne già tenuto conto e non possa più riferirsi allo stesso e alla sentenza penale che ne è scaturita per negare il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS.  
La pronuncia di un ammonimento sulla base di un procedimento penale aperto si pone in effetti in contrasto con il principio della presunzione d'innocenza (sentenza 2C_83/2021 del 26 novembre 2021 consid. 7.2.3). Dagli accertamenti contenuti nel giudizio impugnato, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), emerge inoltre che - benché sia stato pronunciato qualche giorno prima dell'ammonimento - il giudizio penale del 12 gennaio 2017 è stato comunicato alle autorità migratorie ticinesi solo dopo che le stesse avevano deciso di ammonire l'insorgente e metterlo in guardia dal compiere altri reati. 
 
5.4.4. Ancora con riferimento all'art. 5 allegato I ALC, non si può infine neppure trascurare il fatto che, al momento della richiesta di rilascio del permesso di dimora UE/AELS, l'insorgente ha sottaciuto la condanna subita nel 2002 nonostante, in base ai fatti accertati nel giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF), le autorità migratorie ticinesi gli avessero domandato se fosse già stato oggetto di condanne penali in Svizzera e/o all'estero, senza fare distinzione in merito al fatto che esse fossero o meno iscritte nel casellario giudiziale.  
Questo perché se è vero che - da sole - simili omissioni non comprovano l'esistenza di un rischio concreto di recidiva dell'entità che viene qui richiesta (sentenze 2C_192/2020 del 22 febbraio 2021 consid. 5.2.3; 2C_624/2019 del 28 ottobre 2019 consid. 5.5), altrettanto vero è che esse possono costituire un indizio in tale direzione, di modo che è corretto tenerne conto (sentenze 2C_613/2023 del 16 novembre 2023 consid. 6.4; 2C_164/2021 del 29 luglio 2021 consid. 5.5.1). 
 
6.  
 
6.1. Confermato il sussistere di una minaccia reale, attuale e di una certa gravità per l'ordine pubblico (art. 5 allegato I ALC), va infine respinta anche la critica secondo cui la sentenza impugnata lederebbe il principio della proporzionalità (art. 96 LStrI e art. 8 cifra 2 CEDU).  
 
6.1.1. La Corte cantonale ha proceduto all'esame del rispetto del principio della proporzionalità nei considerandi 4 e 5 della propria sentenza, giungendo alla conclusione che l'interesse pubblico alla conferma del diniego del rinnovo del permesso di dimora del ricorrente, a causa dei reati da lui commessi, fosse preponderante rispetto agli interessi privati di quest'ultimo a continuare a soggiornare in Svizzera. Con quanto indicato in proposito nel giudizio impugnato, il ricorrente si confronta tuttavia soltanto parzialmente, di modo che la censura non rispetta appieno l'art. 42 cpv. 2 LTF (precedente consid. 2.1).  
 
6.1.2. D'altra parte, il discorso che lo stesso sviluppa a sostegno della tesi del contrasto con il principio della proporzionalità si basa su una serie di fatti (situazione lavorativa della moglie, situazione scolastica della figlia, ecc.) che non risultano dal giudizio impugnato e che, in assenza di una valida critica sull'accertamento dei fatti e/o sull'apprezzamento delle prove, non possono essere quindi presi in considerazione (art. 105 cpv. LTF; precedenti consid. 2.2 e 2.3).  
 
6.2. Sia come sia, quanto indicato nel giudizio impugnato appare corretto e va condiviso anche dal Tribunale federale.  
 
6.2.1. Il ricorrente vive infatti nel nostro Paese dal 2012 e, fino al 30 aprile 2017, ha disposto di un permesso di dimora UE/AELS per persone che non esercitano nessuna attività lucrativa (art. 6 ALC in relazione con l'art. 24 allegato I ALC). Pur risiedendo in Svizzera con la famiglia, egli ha tuttavia sempre continuato a lavorare in Italia, dove ha abitato fino all'età di oltre 40 anni, dove è tuttora attivo professionalmente e dove ha compiuto anche i reati rimproveratigli.  
 
6.2.2. Nel contempo, va rilevato che un trasferimento dell'insorgente nella fascia di confine, per i motivi di ordine pubblico di cui si è detto, non avrebbe particolare impatto nemmeno sul piano familiare.  
In effetti, è senz'altro prospettabile sia che la moglie e la figlia, nata nel..., si trasferiscano con lui in Italia, a pochi chilometri dall'attuale domicilio di Y.________, sia che le stesse continuino a risiedere nel nostro Paese, a pochi chilometri da quello che potrebbe essere il nuovo domicilio italiano del ricorrente. Nei due casi, i rapporti tra moglie e marito e tra padre e figlia sarebbero salvaguardati e con essi anche il rispetto dell'art. 8 CEDU, che garantisce il diritto alla vita familiare (DTF 137 I 247 consid. 4.1.2; sentenze 2C_864/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 6.3). Sempre nei due casi, sarebbe inoltre salvaguardata anche la possibilità della moglie di mantenere l'attività lavorativa che, secondo quanto indicato nel ricorso al Tribunale federale, facendo però ancora riferimento a dei fatti nuovi, la stessa avrebbe intrapreso nel Cantone Ticino (sentenza 2C_758/2016 del 23 dicembre 2016 consid. 7.4.2). 
 
6.2.3. Un trasferimento nella fascia di confine, a pochi chilometri dall'attuale domicilio in Svizzera, dove cultura e stile di vita sono pressoché identici, permetterebbe infine all'insorgente di mantenere anche i contatti sociali che - riferendosi sempre a fatti che non sono oggetto di accertamenti specifici (art. 105 cpv. 1 LTF) - egli sostiene di avere intessuto dopo il trasferimento a Y.________, nel Cantone Ticino (sentenza 2C_74/2024 del 23 febbraio 2024 consid. 7.4.2; 2C_458/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 5.4.2 seg.).  
 
7.  
Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
C omunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 29 agosto 2024 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli