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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
9C_9/2010{T 0/2} 
 
Sentenza del 29 settembre 2010 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, Presidente, 
Borella, Seiler, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
P.________, patrocinato dall'avv. Olivier Ferrari, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 novembre 2009. 
 
Fatti: 
 
A. 
P.________, nato nel 1955, impiegato d'ufficio e autista presso la Ditta T.________ SA, di cui è amministratore unico, il 22 novembre 2007 ha presentato una domanda di prestazioni AI lamentando uno stato dopo dissezione della carotide e ipertensione arteriosa maligna. 
 
Esperiti i propri accertamenti e preso atto delle valutazioni specialistiche - cardiologica (a cura del prof. N.________), reumatologica e psichiatrica (a cura dei dott. P.________ e R.________) - del servizio medico regionale dell'AI (SMR), l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), attestando una inabilità lavorativa nell'attività di autista, ma una piena capacità segnatamente nell'attività di amministratore della società come pure di impiegato di commercio, ha respinto la domanda per carenza di invalidità di grado pensionabile (decisione del 23 giugno 2009). 
 
B. 
L'assicurato si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, statuendo per giudice unico, ha sostanzialmente confermato il provvedimento dell'UAI (pronuncia del 18 novembre 2009). 
 
C. 
P.________ presenta ricorso al Tribunale federale, al quale, in accoglimento del gravame, chiede - se del caso previa nuova perizia medica - l'annullamento del giudizio cantonale e il riconoscimento di una mezza rendita d'invalidità a partire dal 22 novembre 2007. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
Diritto: 
 
1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). 
 
2. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già esaurientemente ricordato le disposizioni legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 LAI), il sistema di confronto dei redditi di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA), i compiti del medico e il valore probatorio attribuito a questi referti nell'ambito dell'accertamento dell'invalidità (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353; sul momento determinante cfr. inoltre DTF 129 V 222; 128 V 174). 
 
A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia soggiungere che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. 
 
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti). 
 
3. 
3.1 In sostanza, l'assicurato lamenta il fatto che l'amministrazione e la giurisdizione cantonale si sarebbero accontentati delle valutazioni del SMR e avrebbero, senza (valida) motivazione, ritenuto maggiormente attendibili queste conclusioni rispetto ai pareri del prof. M.________, primario di cardiologia del Centro X.________, e del dott. S.________, specialista in chirurgia, i quali gli avevano per contro attestato una inabilità lavorativa residua del 50% in ogni professione. Egli ravvisa una valutazione errata e arbitraria dei fatti e delle prove offerte. 
 
3.2 Nella misura in cui contesta la valutazione dell'incapacità lavorativa operata dal primo giudice, il quale facendo uso del proprio potere d'apprezzamento delle prove, ha ritenuto maggiormente attendibili le conclusioni del SMR e ha concluso per una piena capacità lavorativa segnatamente in lavori d'ufficio, l'insorgente censura un giudizio su una questione di fatto che, in quanto tale, vincola per principio questo Tribunale (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398 seg.). 
 
3.3 Orbene, questa conclusione non lede alcuna norma di diritto federale, né risulta da un accertamento manifestamente errato o incompleto dei fatti o da un apprezzamento arbitrario delle prove (sul concetto cfr. DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 133 III 393 consid. 7.1 pag. 398). 
 
Il giudice cantonale, nel fare proprie le conclusioni dell'UAI, ha tra l'altro accertato, senza arbitrio e anzi in conformità con gli atti, che la valutazione degli specialisti del SMR non è stata smentita, quantomeno dal profilo diagnostico, da certificati medico-specialistici attestanti (altre) patologie maggiormente invalidanti. 
 
Riguardo al rapporto 28 ottobre 2008 del prof. M.________, il primo giudice ha inoltre correttamente osservato che la valutazione ivi espressa non si limitava soltanto ad esprimere un giudizio relativo all'incapacità lavorativa dal punto di vista cardiologico, bensì forniva un apprezzamento complessivo che teneva conto anche degli altri aspetti, e quindi anche della componente psichiatrica, che però non era stata ritenuta invalidante dallo specialista psichiatra intervenuto (dott. R.________). In questo modo, come giustamente fatto notare dall'autorità giudiziaria cantonale, alla valutazione del prof. M.________, contenente giudizi relativi anche ad ambiti esulanti dalla propria sfera di competenza specialistica, non poteva essere attribuita piena forza probatoria. Infatti per statuire sulla fondatezza di una perizia, amministrazione e giudici devono potere fare affidamento sulle conoscenze specialistiche dell'esperto. Ora, l'idoneità a pronunciarsi come esperto in una determinata disciplina medica dipende dal fatto che il medico in questione fornisca le necessarie garanzie nell'ambito esaminato (cfr. ad esempio sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 178/00 del 3 agosto 2000 consid. 4a). Per le stesse considerazioni, il primo giudice poteva ugualmente e senza arbitrio negare piena forza probatoria ai certificati medici rilasciati dal curante dott. S.________, non specialista delle materie in esame. 
 
3.4 Ne discende che la decisione del giudice cantonale di attribuire pieno valore probatorio ai rapporti del SMR e di considerare l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100% in attività impiegatizie - come del resto pure in attività semplici e ripetitive del settore secondario e terziario, per le quali non è richiesta una qualifica particolare, ma solo un breve periodo di rodaggio -, può essere tutelata anche perché meglio tiene conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. sentenze 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5 febbraio 2007 consid. 2). Al ricorrente va inoltre ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza 9C_482/2008 del 18 maggio 2008 consid. 3.3 con riferimenti). 
 
3.5 All'insinuazione secondo cui gli specialisti del SMR non avrebbero potuto addivenire a una valutazione attendibile al termine di una breve visita che complessivamente sarebbe durata un'ora e mezzo, si risponde quindi che il valore probatorio di un rapporto medico non dipende di massima dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. sentenza I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti). A ciò si aggiunge che nel caso di specie lo stato cardiologico convergeva - quantomeno dal profilo diagnostico - con quello rilevato dal prof. M.________. 
 
3.6 La situazione medica risulta di conseguenza chiara e non necessita di accertamenti completivi, l'incarto contenendo già le indicazioni necessarie ai fini decisionali (DTF 122 V 157 consid. 1d pag. 162). Per il resto, i redditi di riferimento per il calcolo dell'invalidità, determinati in conformità alla giurisprudenza (DTF 135 V 297; 134 V 322 consid. 4 seg. pag. 325 segg.; SVR 2007 UV n. 17 pag. 56 [U 75/03]), risultano dagli atti e non sono, in quanto tali, contestati. 
 
4. 
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto in quanto infondato. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 29 settembre 2010 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Meyer Grisanti