Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_393/2015
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Sentenza del 29 settembre 2016
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Klett, Niquille,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. B.________,
2. C.________,
patrocinate dall'avv. Corinne Koller Baiardi,
opponenti.
Oggetto
mandato; onorario,
ricorso contro la sentenza emanata il 16 giugno 2015 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Nel novembre 2013 B.________ e C.________ hanno incaricato l'avv. A.________ di svolgere le pratiche relative alla divisione ereditaria della successione del defunto padre. Nelle procure firmate dalle due sorelle è segnatamente indicato che esse riconoscono " di dovere un onorario orario tra i fr. 400.-- e i fr. 450.-- in pratiche senza valore determinabile, e per ogni istanza o procedura con valore determinabile (la determinazione del valore è stabilita in base alle norme della procedura civile) un onorario calcolato secondo le seguenti percentuali: fino a fr. 50'000.-- 8-25%, oltre fr. 50'000.-- sino a fr. 200'000.-- 6-15%, oltre fr. 200'000.-- e sino a fr. 2'000'000.-- 5-10%, oltre fr. 2'000'000.-- 3-8%", ritenuto inoltre " che al mandatario è riconosciuta la facoltà di applicare l'onorario orario anche in pratiche con valore determinabile"e che " le fatture (finali o acconti) del mandatario valgono quale riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF, se non formalmente contestate entro 30 giorni dalla ricezione ". Dopo che le eredi hanno sottoscritto il contratto di divisione parziale del 13 dicembre 2013 concernente 3 fondi per un valore complessivo (incluse le migliorie eseguite su uno di essi) di fr. 1'728'176.80 e un'automobile sportiva valutata a fr. 30'000.--, l'avvocato ha emesso il 22 gennaio 2014 una fattura di fr. 86'400.-- (di cui fr. 6'400.-- di iva), importo corrispondente a un onorario del 5 % su fr. 1'600'000.--. Il 30 gennaio 2014 le mandanti hanno corrisposto la metà dell'importo domandato. Il legale le ha poi invano escusse con precetti esecutivi del 14 febbraio 2014.
B.
Con decisione 4 febbraio 2015 il Pretore aggiunto del distretto di Bellinzona ha dichiarato irricevibile l'istanza presentata dall'avv. A.________ in procedura sommaria e tendente a ottenere il pagamento di fr. 43'200.--, oltre interessi, nonché il rigetto definitivo o, in via subordinata, provvisorio dell'opposizione interposta ai precetti esecutivi da B.________ e C.________.
C.
Con sentenza 16 giugno 2015 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello presentato dal legale. La Corte cantonale ha ritenuto che i presupposti per accogliere la domanda presentata nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti non erano dati: dal valore utilizzato dal legale per calcolare il suo onorario dovevano segnatamente essere dedotti gli oneri ipotecari gravanti i fondi oggetto del contratto di divisione parziale. Per quanto concerne la domanda subordinata di rigettare in via provvisoria l'opposizione interposta ai precetti esecutivi, l'autorità inferiore ha ritenuto che il modo di procedere dell'attore in seconda istanza era in ogni caso inammissibile visto lo sdoppiamento delle vie di ricorso (appello di competenza della II Camera civile per quanto attiene alla procedura fondata sull'art. 257 CPC, reclamo da decidere dalla Camera di esecuzione e fallimenti con riferimento al mancato rigetto provvisorio dell'opposizione).
D.
L'avv. A.________ postula, con ricorso in materia civile del 13 agosto 2015, la riforma della sentenza cantonale nel senso che le convenute siano condannate a versargli fr. 43'200.--, oltre interessi, e che le opposizioni interposte ai relativi precetti esecutivi siano rigettate in via definitiva. Subordinatamente domanda il rigetto provvisorio delle predette opposizioni. Lamenta un "f also accertamento " di debiti ipotecari sui fondi oggetto della divisione ereditaria e l'omissione della constatazione secondo cui, pagando metà della fattura con l'indicazione che si trattava di un acconto, le convenute si sarebbero " definitivamente riconosciute debitrici della seconda metà dell'importo fatturato ". Rimprovera poi alla Corte cantonale un eccesso di formalismo e una violazione del diritto federale con riferimento al rigetto della domanda subordinata e menziona i motivi per cui ritiene che gli avrebbe dovuto essere almeno concesso il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte dalle mandanti ai precetti esecutivi.
Con risposta del 12 ottobre 2015 B.________ e C.________ propongono la reiezione del ricorso.
Diritto:
1.
Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF combinati) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore di lite superiore alla soglia prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il rimedio esperito si rivela pertanto in linea di principio ammissibile.
2.
Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid.1.3.1 con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1).
3.
3.1. Dopo aver richiamato i principi che reggono la procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, la Corte cantonale ha indicato che i presupposti per accogliere la domanda non erano dati. Ha considerato che dal valore di almeno fr. 1'600'000.-- utilizzati dall'avvocato per il calcolo del suo onorario dovevano essere sottratti gli oneri ipotecari gravanti i fondi oggetto della divisione parziale, ragione per cui esso andava ridotto a fr. 900'000.--, perché ha ritenuto che pertinente per la determinazione del valore litigioso di un'azione di divisione è il valore netto della successione. Ne ha quindi dedotto che l'istante avrebbe unicamente potuto prevalersi di un onorario complessivo, iva compresa, di fr. 48'600.--, da cui andavano però tolti i pagamenti già effettuati dalle mandanti di complessivi di fr. 47'520.--.
3.2. Il ricorrente contesta che esistano dei debiti ipotecari gravanti i beni della successione. Afferma che l'accertamento contrario riportato nella sentenza impugnata sarebbe in contrasto con gli atti. Lamenta inoltre "un abuso manifesto nell'accertamento dei fatti", perché la Corte cantonale non ha considerato che, pagando metà della pretesa, le opponenti si sarebbero "definitivamente riconosciute debitrici della seconda metà dell'importo fatturato".
3.3. In concreto l'argomentazione ricorsuale si rivela in larga misura inammissibile. Infatti, con riferimento alle ipoteche, il ricorrente si limita a inammissibilmente proporre una propria lettura dei documenti agli atti, trascurando, ad esempio, che il contratto di divisione parziale da lui redatto non solo menziona diverse cartelle ipotecarie nella descrizione dei fondi, ma recita testualmente pure alle cifre 16 e 23 che "C.________ ritirerà il debito ipotecario e le cartelle che gravano su questa proprietà liberando completamente sua sorella B.________ sia dal debito che dall'ipoteca". Altrettanto inammissibile, per la sua carente motivazione, si rivela anche l'altro rimprovero mosso alla Corte cantonale, per non aver accertato che, con il pagamento di una parte della fattura, le opponenti avrebbero riconosciuto di essere debitrici dell'importo oggetto della procedura in esame. In queste circostanze l'autorità inferiore non ha violato il diritto per aver ritenuto che in concreto non sono dati i presupposti previsti dall'art. 257 cpv. 1 CPC per accordare tutela giurisdizionale in procedura sommaria, non essendo in particolare adempiuto il requisito dei fatti incontestati o immediatamente comprovabili (DTF 141 III 23 consid. 3.2).
4.
4.1. Con riferimento alla domanda subordinata con cui l'attore aveva chiesto il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai precetti esecutivi, la Corte cantonale ha dapprima indicato che la possibilità di cumulare le due azioni innanzi al giudice di primo grado è controversa in dottrina. Ha poi ritenuto che il quesito non doveva essere risolto, perché in seconda istanza i rimedi di diritto contro la reiezione delle due domande non sono i medesimi ed essi vengono trattati da due Camere diverse: ciononostante l'attore si era inammissibilmente limitato a integrare la sua domanda nell'appello, senza presentare, per la mancata pronuncia del rigetto provvisorio dell'opposizione, un reclamo alla Camera competente. A titolo abbondanziale ha poi aggiunto che anche la motivazione del rimedio di diritto era insufficiente.
4.2. Il ricorrente contesta il fatto che la sua domanda sia stata dichiarata inammissibile e riprende i motivi per cui ritiene che gli avrebbe dovuto essere almeno concesso il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte dalle mandanti.
4.3. L'art. 82 cpv. 1 LEF prevede che il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata. Al fine di poter essere considerata un riconoscimento di debito, una scrittura privata dev'essere firmata dall'escusso - o da un suo rappresentante - e deve contenere la volontà di pagare al creditore procedente, senza condizioni o riserve, un importo di denaro determinato o facilmente determinabile in quel momento. Il riconoscimento di debito può anche essere dedotto da un insieme di documenti, se da essi risultano gli elementi necessari. Ciò significa che il documento firmato deve riferirsi, rispettivamente rinviare in modo chiaro e diretto agli scritti che menzionano l'ammontare del debito o permettono di quantificarlo (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2; 132 III 480 consid. 4.1).
Ora, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, i documenti agli atti non costituiscono un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF. Con la firma della tariffa allegata alla procura le opponenti hanno concesso al ricorrente ampie modalità per determinare il suo onorario, ma questo al momento della sottoscrizione non era né determinato né facilmente determinabile, atteso che esso dipendeva da molteplici fattori. Nemmeno firmando il contratto di divisione parziale, le opponenti hanno riconosciuto di dovere una specificata somma di denaro al ricorrente. Contrariamente a quanto da questi affermato, non lo soccorrono nemmeno la fattura da lui emessa - che manifestamente non può assurgere a riconoscimento di debito - né il fatto che le opponenti ne abbiano pagato la metà. Così stando le cose, appare superfluo esaminare le censure dirette contro le considerazioni procedurali della sentenza impugnata.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso si palesa infondato nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà alle opponenti complessivi fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 29 settembre 2016
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti