Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_514/2024
Sentenza del 29 settembre 2025
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
Donzallaz, Ryter,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
ricorrenti,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,
Sezione della popolazione,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
permessi di dimora UE/AELS,
ricorso contro la sentenza emanata il 12 settembre 2024 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2022.369).
Fatti:
A.
A.a. A.________, cittadina italiana nata nel 1998, è giunta in Svizzera il 22 luglio 2005 per ricongiungersi con la madre, residente a X.________ (TI). A tal fine, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino le ha rilasciato un permesso di dimora UE/AELS, che le è stato in seguito rinnovato (un'ultima volta, con termine di controllo fissato al 21 luglio 2020).
A.b. Nel 2017 A.________ è diventata madre di B.________, avuto dalla relazione con C.________, cittadino italiano a beneficio di un'autorizzazione per confinanti UE/AELS, in seguito deceduto (...). B.________ ha sempre risieduto in Svizzera con la madre e il 10 febbraio 2020 ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS (con termine di controllo fissato, come per la madre, al 21 luglio successivo).
B.
B.a. Con decisione del 24 giugno 2020, la Sezione della popolazione ha revocato i permessi di dimora UE/AELS di A.________ e B.________, impartendo loro un termine per lasciare il territorio elvetico.
Secondo l'autorità citata, siccome almeno dal 1° aprile 2017 non svolgeva nessuna attività lucrativa, A.________ non poteva infatti essere considerata una lavoratrice ai sensi dell'ALC. Nel contempo, non disponeva di mezzi finanziari sufficienti al suo sostentamento, perché era dipendente dall'aiuto sociale e percepiva sia gli assegni familiari integrativi che quelli di prima infanzia previsti dalla legge ticinese del 18 dicembre 2008 sugli assegni di famiglia (RL/TI 856.100).
B.b. Su ricorso, la liceità della misura decisa è stata confermata sia dal Consiglio di Stato (5 ottobre 2022) che dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, con sentenza del 12 settembre 2024. Espressisi dopo che era trascorso il termine di controllo, anche i Giudici cantonali hanno infatti ritenuto che le condizioni per un rinnovo del permesso di dimora a A.________ e B.________ non fossero date.
Pendente causa, A.________ è diventata madre di D.________ (2020) e di E.________ (2021).
C.
C.a. Con ricorso dell'11 ottobre 2024, A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza cantonale del 12 settembre 2024 davanti al Tribunale federale chiedendo che, in sua riforma, il loro permesso di dimora sia rinnovato. Nel contempo, domandano l'annullamento della pronuncia del Consiglio di Stato del 5 ottobre 2022, la concessione dell'effetto sospensivo e l'esenzione dal pagamento di un anticipo spese. In via subordinata, chiedono che a A.________ e ai tre figli sia rilasciato un permesso di dimora per "casi di rigore".
C.b. L'istanza inferiore, la Sezione della popolazione e la Segreteria di Stato della migrazione hanno proposto il rigetto dell'impugnativa, nella misura in cui sia ammissibile. Il Consiglio di Stato ticinese si è rimesso al giudizio del Tribunale federale. Con decreto presidenziale del 22 ottobre 2024 è stato concesso l'effetto sospensivo richiesto.
Diritto:
1.
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni nell'ambito del diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Siccome i due ricorrenti sono di nazionalità italiana e possono di principio riferirsi all'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), la causa sfugge però alla citata clausola di eccezione (sentenza 2C_554/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 1.1). Alla luce della durata del soggiorno in Svizzera della ricorrente 1, è dato nel contempo il diritto al richiamo all'art. 8 CEDU (DTF 144 I 266 consid. 3.9; sentenza 2C_610/2023 del 20 marzo 2025 consid. 1.1). La verifica dell'esistenza effettiva di un diritto di soggiorno concerne il merito (DTF 147 I 268 consid. 1.2.7).
1.2. La conclusione volta al rilascio di un permesso di dimora per "motivi di rigore", in applicazione dell'art. 20 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203) in relazione con l'art. 30 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), è però inammissibile. Le citate norme - richiamate per altro anche per i figli D.________ e E.________, i cui permessi non sono oggetto della procedura - hanno infatti carattere potestativo e non conferiscono nessun diritto di soggiorno in Svizzera ai sensi dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF (sentenze 2C_609/2023 del 15 gennaio 2024 consid. 1.1; 2C_926/2020 dell'8 dicembre 2020 consid. 1.2). Inoltre, in assenza di critiche formali, di rango costituzionale e sufficientemente motivate, riguardo a questo aspetto l'impugnativa non va esaminata nemmeno quale ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_458/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 1.2). Sempre inammissibile è infine la conclusione con cui è domandato l'annullamento della risoluzione governativa del 5 ottobre 2022. In effetti, in ragione dell'effetto devolutivo dei ricorsi interposti, gli insorgenti sono legittimati a formulare conclusioni concernenti solo l'annullamento o la riforma della sentenza della Corte cantonale (sentenza 2C_224/2024 del 4 marzo 2025 consid. 1.3).
1.3. Per il resto, il gravame è stato presentato nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF), contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2; art. 90 LTF) e da persone legittimate in tal senso (art. 89 cpv. 1 LTF), di modo che esso va esaminato quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF). Nella misura in cui un allegato rispetta le esigenze formali del tipo di ricorso esperibile, non comporta infatti nessun pregiudizio nemmeno l'errata denominazione del rimedio di diritto presentato, che i ricorrenti hanno definito come "ricorso di diritto pubblico/ricorso in materia costituzionale/ricorso per riforma" (sentenza 2C_665/2023 del 21 gennaio 2025 consid. 1.2).
2.
2.1. In presenza di un confronto con il giudizio impugnato (art. 42 cpv. 2 LTF), il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) e può accogliere o respingere un ricorso anche per motivi diversi da quelli invocati o su cui si è fondata l'autorità inferiore (DTF 148 II 73 consid. 8.3.1). Esigenze più severe valgono in relazione alla denuncia della lesione di diritti fondamentali, che va motivata con precisione; critiche che non rispettano queste condizioni non possono essere approfondite (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se sono stati eseguiti ledendo il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264consid. 2.3).
2.2. Il ricorso rispetta i requisiti di motivazione esposti soltanto in parte. Per quanto li disattenda, non può essere approfondito.
Inoltre, siccome gli insorgenti non li mettono validamente in discussione - con una motivazione che ne dimostri un accertamento arbitrario (art. 106 cpv. 2 LTF) o altrimenti lesivo del diritto - i fatti che emergono dalla sentenza impugnata vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; sentenza 2C_610/2023 del 20 marzo 2025 consid. 2.3).
3.
Il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato la liceità dell'agire delle autorità migratorie e del Consiglio di Stato ticinesi.
3.1. In merito alla madre, il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno è stato negato: (a) con riferimento all'art. 4 ALC in relazione con l'art. 6 allegato I ALC, perché non era (più) una lavoratrice dipendente (giudizio impugnato, consid. 3, 5.1 e 5.2); (b) con riferimento all'art. 7 ALC lett. c in relazione con l'art. 4 allegato I ALC e con l'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1251/70 (GU L 142 del 1970, pag. 24), che regolano il diritto di rimanere dopo la cessazione dell'attività lucrativa (giudizio impugnato, consid. 5.3); (c) con riferimento all'art. 6 ALC in relazione con l'art. 24 allegato I ALC, a causa di un periodo di dipendenza dall'assistenza pubblica (ora concluso) e della percezione di assegni familiari integrativi e di prima infanzia (giudizio impugnato, consid. 4, 5.4 e 5.5); (d) a titolo derivato, perché le condizioni per un richiamo all'art. 3 cpv. 6 allegato I ALC da parte del figlio per proseguire e terminare la sua formazione scolastica in Svizzera, non sono date (giudizio impugnato, consid. 6.1, 6.3, 6.4 e 6.5); (e) con riferimento all'art. 8 CEDU e al principio di proporzionalità (giudizio impugnato, consid. 7).
3.2. In merito al figlio il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno è stato negato: (a) con riferimento all'art. 6 ALC in relazione con l'art. 24 allegato I ALC, a causa di un periodo di dipendenza dall'assistenza pubblica (ora concluso), della percezione di assegni familiari integrativi e di prima infanzia, nonché della percezione di prestazioni complementari (giudizio impugnato, consid. 5.4, 5.5 e 6.2); (b) con riferimento all'art. 3 cpv. 6 allegato I ALC, perché le condizioni per proseguire e terminare la sua formazione scolastica in Svizzera non sono date (giudizio impugnato, consid. 6.1, 6.3, 6.4 e 6.5); (c) con riferimento all'art. 8 CEDU e al principio di proporzionalità (giudizio impugnato, consid. 7). Non essendo dati motivi per riconoscere un diritto di soggiorno alla madre, per il figlio non è stato d'altra parte ammesso nemmeno un diritto di soggiorno a titolo derivato.
4.
4.1. Nell'impugnativa l'assenza delle condizioni per un richiamo allo statuto di lavoratrice dipendente da parte della ricorrente 1, l'assenza delle condizioni per riconoscere il diritto a rimanere dopo la cessazione dell'attività lucrativa, sempre da parte della ricorrente 1, e l'assenza delle condizioni per riconoscere al ricorrente 2 un diritto di soggiorno per terminare la sua formazione non sono messe in discussione. Di per sé, su tali questioni non occorrerebbe quindi tornare (art. 42 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_469/2022 del 25 luglio 2022 consid. 3.2).
4.2. Sia come sia, per i motivi che seguono, quanto indicato dall'istanza inferiore riguardo a questi tre aspetti è corretto e va condiviso.
4.2.1. Dagli accertamenti svolti dalla Corte cantonale, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; giudizio impugnato, consid. 5.1 e 5.2), risulta infatti che la ricorrente 1 non svolge un'attività lucrativa dall'aprile 2017 e che non percepisce indennità di disoccupazione, di modo che lo statuto di lavoratrice dipendente giusta l'art. 4 ALC in relazione con l'art. 6 allegato I ALC non può (più) esserle riconosciuto.
Per giurisprudenza, dopo un periodo di disoccupazione involontaria di 18 mesi e l'esaurimento del diritto alle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione bisogna infatti considerare che una prospettiva reale che un cittadino di uno Stato contraente venga di nuovo impiegato non sia più data e che lo statuto di lavoratore ai sensi dell'ALC sia venuto a cadere (DTF 147 II 1 consid. 2.1.3; sentenza 2C_699/2023 del 19 maggio 2025 consid. 5.2, destinato a pubblicazione).
4.2.2. D'altra parte, la ricorrente 1 è nata nel 1998 e dagli accertamenti cantonali non risulta che abbia un'inabilità permanete al lavoro.
Di conseguenza, la stessa non può nemmeno richiamarsi all'art. 7 lett. c ALC in relazione con l'art. 4 cpv. 1 allegato I ALC, secondo cui i cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno il diritto di rimanere sul territorio di un'altra parte contraente dopo aver cessato la propria attività economica. In effetti, in questo contesto va fatto riferimento all'art. 2 del regolamento n. 1251/70 che, date le altre condizioni richieste, riconosce un simile diritto solo a persone che hanno raggiunto l'età pensionabile (lett. a; sentenza 2C_565/2022 del 14 aprile 2025 consid. 5 e 6, destinati a pubblicazione) o che hanno un'inabilità permanente al lavoro (lett. b; DTF 141 II 1 consid. 4.1).
4.2.3. Siccome il ricorrente 2 è nato nel 2017 ed è ancora all'inizio della scolarità obbligatoria, non sono infine dati gli estremi per riconoscergli un diritto di soggiorno per terminare la formazione in Svizzera giusta l'art. 3 cpv. 6 allegato I ALC, accompagnato dal genitore con la custodia effettiva (DTF 139 II 393 consid. 4.2.5).
In effetti, la giurisprudenza in materia richiede (tra l'altro) che il minore che intende restare in Svizzera abbia già cominciato a integrarsi nel Paese di accoglienza, ciò che è stato negato per dei bambini che sono ancora in tenera età e si trovano all'inizio della scolarità, come è il caso anche nella fattispecie (DTF 142 II 35 consid. 4.1 segg.; 139 II 393 consid. 4.2.2; sentenze 2C_16/2024 del 30 aprile 2025 consid. 4; 2C_610/2023 del 20 marzo 2025 consid. 4.2 segg.).
4.3. Riferendosi all'art. 8 CEDU e all'art. 6 ALC in relazione con l'art. 24 allegato I ALC, gli insorgenti sostengono però che il diritto al rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS sarebbe comunque dato, ciò che va ora verificato (per quanto riguarda l'art. 6 ALC in relazione con l'art. 24 allegato I ALC, cfr. il successivo consid. 5; per quanto riguarda l'art. 8 CEDU, cfr. il successivo consid. 6).
5.
5.1. L'art. 6 ALC garantisce alle persone che non svolgono un'attività economica il diritto di soggiorno sul territorio di una parte contraente conformemente alle disposizioni dell'allegato I. L'art. 24 cpv. 1 allegato I ALC prevede che chi domanda un'autorizzazione di soggiorno in tal senso deve disporre, per sé e per i membri della propria famiglia: (a) di mezzi finanziari sufficienti per non dovere ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno; (b) di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi. In base alla giurisprudenza, l'assenza di mezzi finanziari sufficienti è tra l'altro attestata dalla percezione di prestazioni complementari (DTF 135 II 265 consid. 3.5; sentenza 2C_290/2024 del 5 settembre 2024 consid. 5.5.2).
5.2. Ora, dal considerando 6.2 della sentenza impugnata risulta che il ricorrente 2 percepisce prestazioni complementari per un importo annuo di fr. 9'134.--, ciò che esclude il richiamo all'art. 6 ALC in relazione con l'art. 24 allegato I ALC sia per il ricorrente 2 che per la ricorrente 1. Come appena rilevato, in ambito ALC la percezione di prestazioni complementari è infatti paragonata all'aiuto sociale, di modo che l'art. 24 cpv. 1 lett. a allegato I ALC, secondo cui il nucleo familiare deve disporre dei mezzi finanziari sufficienti non è rispettato.
5.3. Siccome la facoltà di richiamo all'art. 6 ALC in relazione con l'art. 24 allegato I ALC è già esclusa per la percezione di prestazioni complementari non occorre d'altra parte approfondire se una ragione per escluderla sia data anche dalla percezione di assegni familiari integrativi e di prima infanzia, come rilevato dall'istanza inferiore nel giudizio impugnato e contestato dagli insorgenti nel loro gravame.
A tal riguardo si può però precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti, il Tribunale federale non si è ancora espresso sulla natura di tali prestazioni in relazione al concetto di aiuto sociale previsto dall'art. 24 allegato I ALC. In effetti, nella sentenza 2C_495/2014 del 26 settembre 2014 - citata dalla Corte cantonale - esso non ha proceduto ad un analisi specifica della questione (al riguardo, cfr. i considerandi 4.3 e 4.5, nei quali ci si limita a formulare delle ipotesi). Nella sentenza 2C_750/2014 del 27 ottobre 2015, parzialmente pubblicata in DTF 141 II 401 e richiamata dai ricorrenti, ha invece proceduto a un esame approfondito della natura di queste prestazioni solo in relazione alla legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (vLStr; RS 142.20), rinominata dal 1° gennaio 2019 legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), non in relazione all'ALC.
6.
In base alle critiche formulate nell'impugnativa, resta da esaminare la possibilità di riconoscere un diritto di soggiorno in base all'art. 8 CEDU, che tutela il diritto alla vita privata e familiare.
6.1. Per l'art. 8 par. 1 CEDU, ogni persona ha diritto al rispetto della vita privata e familiare. Di per sé, questa norma non conferisce nessun diritto di soggiorno in Svizzera. Secondo le circostanze, una persona straniera può però prevalersene per opporsi a una misura che comporterebbe una limitazione sproporzionata dei diritti in discussione (par. 2). In quest'ottica, l'art. 8 CEDU può quindi comportare anche il riconoscimento di un diritto a rimanere nel nostro Paese. L'art. 13 Cost. ha una portata identica (DTF 150 I 93 consid. 6.1).
6.1.1. Il diritto al rispetto della vita familiare mira innanzitutto ai rapporti tra i membri del nucleo familiare, costituito dai coniugi e dai figli non ancora maggiorenni che vivono insieme (DTF 144 II 1 consid. 6.1; sentenza 2C_458/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 5.1.1). Al di fuori di questo contesto, una relazione può rientrare sotto l'art. 8 CEDU dal profilo della vita familiare se tra la persona straniera e un familiare esiste un rapporto di dipendenza particolare, ad esempio in ragione di un handicap o di una malattia grave (DTF 144 II 1 consid. 6.1).
6.1.2. Di regola, del diritto alla garanzia della vita privata ci si può invece prevalere dopo un soggiorno legale in Svizzera di circa dieci anni, in considerazione del fatto che, trascorso questo tempo, si può di principio considerare che i rapporti sociali intessuti in Svizzera sono diventati stretti a tal punto che per porre fine al soggiorno ci vogliono motivi qualificati (DTF 147 I 268 consid. 1.2.4; 144 I 266 consid. 3.9). Davanti a un'integrazione particolarmente riuscita, la facoltà di richiamarsi all'art. 8 CEDU nell'ottica del diritto alla vita privata si può ammettere anche prima (DTF 149 I 207 consid. 5.3).
6.2. Giusta l'art. 8 par. 2 CEDU, non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio del diritto alla vita privata e familiare se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Riconosciuta la possibilità di un richiamo ai diritti garantiti dall'art. 8 par. 1 CEDU, occorre quindi che una loro eventuale limitazione sia proporzionata giusta l'art. 8 par. 2 CEDU, ciò che va verificato esaminando le circostanze del caso specifico (DTF 144 I 266 consid. 3.7; 144 I 91 consid. 4.2; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re
Hasanbasic contro Svizzera dell'11 giugno 2013, n. 52166/09, § 46 segg.). Per ammettere la revoca o il diniego del rinnovo di un permesso di soggiorno devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera. Anche nei confronti di stranieri nati e che hanno sempre vissuto nel nostro Paese una simile misura non è tuttavia esclusa e può essere adottata sia quando una persona si sia macchiata di delitti particolarmente gravi - di carattere violento, a sfondo sessuale, o in relazione con il commercio di stupefacenti - sia quando una persona si è resa punibile a più riprese (sentenza 2C_59/2024 del 28 gennaio 2025 consid. 4.4).
6.3. In relazione all'art. 8 CEDU, la Corte cantonale ha rilevato che la ricorrente 1, nata nel 1998, risiede nel nostro Paese dal 2005; il suo lungo soggiorno in Svizzera permetterebbe quindi "in linea teorica" di giustificare anche il richiamo alla DTF 144 II 266. Bisognerebbe però tenere presente che è giunta nel Cantone Ticino per ricongiungersi alla madre, ma che con quest'ultima non vive più da diversi anni e che verso la madre non sussiste nemmeno un rapporto di particolare dipendenza (giudizio impugnato, consid. 7.2).
In parallelo, pare sempre di capire dalla sentenza impugnata, all'art. 8 CEDU non potrebbe riferirsi nemmeno il ricorrente 2, perché la madre non ha diritto al rinnovo dell'autorizzazione e il rapporto con la nonna non raggiunge un'intensità tale da permettere un richiamo al diritto alla vita familiare in quest'ottica (giudizio impugnato, consid. 7.3).
6.4. Ora, per quanto riguarda la ricorrente 1 il diritto al richiamo all'art. 8 CEDU va ammesso. In effetti, come constatato nel giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF), ha beneficiato di un permesso di dimora in Svizzera dal 2005 al 2020 e i dieci anni richiesti per potersi riferire all'art. 8 CEDU nell'ottica della vita privata sono dati (precedente consid. 6.1.2, con riferimenti alla giurisprudenza del Tribunale federale in materia). Il fatto che, all'età di 7 anni, sia giunta in Svizzera per vivere con la madre e che, a 26 anni, ciò non sia più il caso, non ha rilievo.
In parallelo, per il ricorrente 2, figlio della ricorrente 1, un diritto autonomo al richiamo all'art. 8 par. 1 CEDU non è richiesto. In effetti, i figli minorenni condividono il destino migratorio del genitore che ne ha la custodia o che si occupa di fatto di loro (DTF 143 I 21 consid. 5.4) di modo che, nell'ottica dell'art. 8 par. 2 CEDU, così come dell'art. 96 LStrI, che richiedono il rispetto del principio della proporzionalità, la posizione dello stesso va esaminata insieme a quella di sua madre, con la quale vive in Svizzera (sentenza 2C_610/2023 del 20 marzo 2025 consid. 5.5, relativo ad un caso per molti versi analogo al presente).
6.5. Mettendo in dubbio il diritto al richiamo all'art. 8 CEDU, ma procedendo comunque all'esame della fattispecie dal profilo della proporzionalità, i Giudici ticinesi indicano che la permanenza in Svizzera della ricorrente 1 è di lunga durata, ma che la stessa non si è integrata con successo, perché non ha terminato nessuna formazione specifica e dipende sia dall'aiuto sociale che dal versamento di assegni familiari integrativi e di prima infanzia previsti dalla legislazione ticinese.
Essi aggiungono quindi che la conferma del diniego dell'autorizzazione di dimora avrà conseguenze "non indifferenti" anche sul ricorrente 2, perché dovrà proseguire il percorso scolastico altrove, potrebbe dovere interrompere le cure presso la psicologa e psicoterapeuta resesi necessarie dopo la morte del padre e dovrebbe gestire i rapporti con la nonna, che vive in Svizzera, in modo diverso, attraverso visite puntuali o i moderni mezzi di comunicazione. Un trasferimento nella fascia di confine, continuano i Giudici ticinesi, potrebbe però facilitare le cose, sia per quanto riguarda i rapporti con la nonna, che per quanto attiene alle cure mediche, che potrebbero forse continuare anche in Svizzera.
6.6. Senonché, il giudizio impugnato non può essere condiviso nemmeno per la conclusione del rispetto del principio di proporzionalità.
6.6.1. Nel capitolo del giudizio impugnato dedicato alla verifica della proporzionalità, un interesse pubblico a sostegno della conferma del provvedimento che è stato preso dalle autorità migratorie ticinesi - nei confronti di una persona adulta, che risiede in Svizzera dall'età di 7 anni - non viene mai indicato in modo esplicito. D'altra parte, questo interesse pubblico non risulta nemmeno altrimenti evidente.
In effetti, la ricorrente 1 non ha mai subito delle condanne penali (DTF 139 I 31 consid. 2.3.2) e non ha quindi commesso degli atti per i quali un rimpatrio si giustifica anche per persone che sono nel nostro Paese da lungo tempo (precedente consid. 6.2 in fine).
D'altra parte, la stessa non risulta avere debiti privati e in assenza della prova di chiari abusi, l'ottenimento di assegni familiari integrativi e di assegni di prima infanzia - con i quali garantisce il sostentamento del nucleo familiare - non può esserle rimproverato perché, per giurisprudenza del Tribunale federale, essi costituiscono degli strumenti di politica familiare e non delle prestazioni sociali con fini assistenziali (DTF 141 II 401 consid. 4 segg., relativa proprio agli assegni di diritto cantonale qui in discussione; sentenze 2C_610/2023 del 20 marzo 2025 consid. 6.3.2).
Infine, anche la percezione di aiuti pubblici che risulta dal giudizio impugnato è contenuta (per il passato: fr. 18'446.05 di aiuto sociale, risalenti ai periodi aprile-luglio 2017 e dicembre 2019-settembre 2020; attualmente: fr. 9'134.-- annui di prestazioni complementari da parte del ricorrente 2) e, mancando sempre le condizioni per muovere alla ricorrente 1 dei rimproveri qualificati, che giustificano la partenza di chi si trova in Svizzera da molto tempo (precedente consid. 6.2, con particolare riferimento a condanne penali), anche il fatto che non abbia concluso una formazione specifica non ne giustifica l'allontanamento.
6.6.2. A fronte di interessi pubblici, che il Tribunale amministrativo ticinese non ha chiaramente definito e che non appaiono nemmeno altrimenti evidenti, gli interessi privati al proseguimento del soggiorno in Svizzera risultano per contro notevoli e decisivi.
Al riguardo, va in effetti osservato che la ricorrente 1, nata nel 1998, è giunta in Svizzera nel 2005, quando ancora era una bambina, e ha in seguito sempre vissuto nel nostro Paese, dove ha frequentato le scuole, dove sono nati i suoi figli e dove risiede anche la madre. Come riconosciuto dalla Corte cantonale, un eventuale ritorno in Italia, insieme alla prole, avrebbe quindi delle conseguenze "non indifferenti".
Queste conseguenze potrebbero essere certo mitigate da un trasferimento nella fascia di confine ma, in assenza di un interesse pubblico specifico e importante alla partenza dopo un lungo soggiorno in Svizzera (precedente consid. 6.2 in fine), non sono date nemmeno le condizioni per imporre sia alla ricorrente 1 che al ricorrente 2 una simile soluzione (esattamente nello stesso senso, cfr. ancora la sentenza 2C_610/2023 del 20 marzo 2025 consid. 6, 6.3.3).
6.7. Pertanto, il diniego del diritto a un permesso di dimora per i ricorrenti lede sia l'art. 8 CEDU che l'art. 96 LStrI - che, come detto, richiedono una ponderazione degli interessi e il rispetto del principio della proporzionalità (precedenti consid. 6.2 e 6.4) - e ciò comporta l'accoglimento del gravame.
7.
7.1. Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere accolto. La sentenza del 12 settembre 2024 dev'essere annullata e la causa dev'essere rinviata alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, affinché rinnovi il permesso di dimora ai ricorrenti.
7.2. Soccombente, lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dal pagamento delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF in relazione con l'art. 9 del regolamento del 31 marzo 2006 sulle spese ripetibili accordate alla parte vincente e sull'indennità per il patrocinio d'ufficio nelle procedure davanti al Tribunale federale [RS 173.110.210.3]; sentenza 2C_909/2017 del 17 aprile 2018 consid. 3.5). L'esito della lite rende la domanda di esenzione dal pagamento di spese giudiziarie priva di oggetto.
7.3. Da parte sua, il Tribunale amministrativo ticinese dovrà nuovamente esprimersi sulle spese e sulle ripetibili della sede cantonale (art. 68 cpv. 5 e art. 107 cpv. 2 LTF ).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. La sentenza del 12 settembre 2024 è annullata e la causa è rinviata alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, affinché rinnovi il permesso di dimora ai ricorrenti.
2.
Non vengono prelevate spese e non sono dovute ripetibili.
3.
La causa è nel contempo rinviata al Tribunale cantonale amministrativo per nuova decisione su spese e ripetibili per la sede cantonale.
4.
Comunicazione al rappresentante dei ricorrenti, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.
Losanna, 29 settembre 2025
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
Il Cancelliere: Savoldelli